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Ricorso proposto il 21 Ottobre 2008 - AES-Tisza / Commissione

(Causa T-468/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AES-Tisza Erőmű kft (AES-Tisza kft) (Tiszaújváros, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 4 giugno 2008, C 41/2005 def.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C (2008)2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comunitario l'aiuto erogato dalle autorità ungheresi a taluni produttori di elettricità sotto forma di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine ("PPA") conclusi tra l'operatore di trasmissione Magyar Villamos Müvek Rt. ("MVM"), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori ad una data anteriore all'adesione della Repubblica d'Ungheria all'Unione Europea [aiuto di Stato C 41/2005 (ex NN 49/2005) - "costi non recuperabili" ungheresi]. La ricorrente è identificata nella decisione controversa quale beneficiaria dell'aiuto di Stato dedotto e la decisione condanna l'Ungheria a recuperare l'aiuto, inclusi gli interessi, dalla ricorrente.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nonché manifesti errori di valutazione, ed ha inoltre violato principi fondamentali del diritto europeo, nel ritenere che gli obblighi di acquisto previsti nel PPA tra MVM e la ricorrente costituiscono un aiuto di Stato illegittimo. A sostegno degli addebiti dedotti, la ricorrente solleva sette motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, CE, in quanto ha commesso errori di diritto e manifesti errori di valutazione omettendo di dimostrare, nella misura dovuta, che l'aiuto di Stato dedotto conferisse un vantaggio selettivo alla ricorrente con risorse statali.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, qualificando il PPA della ricorrente come un aiuto di Stato e richiedendone il recupero, la decisione viola i principi fondamentali del diritto comunitario. La ricorrente deduce che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali a motivo dell'inosservanza del diritto alla difesa. Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i principi fondamentali tanto di certezza del diritto quanto di legittimo affidamento in quanto ha operato una valutazione ex post dell'aiuto di Stato dedotto, discostandosi dalla pratica costante di valutazione ex ante, senza alcuna valida giustificazione. La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha violato i principi di neutralità e di parità di trattamento.

In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione d'aver commesso manifesti errori di valutazione in relazione all'applicazione dei criteri cumulativi di cui all'art. 87, n. 1, CE, al PPA della ricorrente nel periodo successivo all'adesione.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione, di cui all'art. 253 CE, con particolare riferimento alle conclusioni relative alla qualificazione dei PPA quali aiuti a partire dal 1° maggio 2004 e all'applicazione di condizioni di mercato "ipotetiche".

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, non avendo considerato il ruolo svolto dai PPA della ricorrente nell'assicurare gli investimenti necessari in un impianto moderno ed evoluto.

In sesto luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato il proprio dovere di assicurare la legittima specificità in relazione al recupero, ha omesso di qualificare la portata ed il valore degli "obblighi d'acquisto" ed ha basato il proprio ordine di recupero su elementi ipotetici.

Infine, la ricorrente denuncia che la Commissione ha violato i principi fondamentali del diritto comunitario ordinando il recupero dell'aiuto dedotto.

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