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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State - Paesi Bassi) – Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel / X (C-199/12), Y (C-200/12), Z / Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

(Cause riunite da C-199/12 a C-201/12) 1

(Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Appartenenza ad un determinato gruppo sociale – Orientamento sessuale – Motivo della persecuzione – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di «atti di persecuzione» – Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale – Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore – Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Z

Convenuti: X (C-199/12), Y (C-200/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

con l’intervento di: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da C-199/12 a C-201/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Raad van State – Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera c), e 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) – Concessione dello status di rifugiato – Condizioni – Motivi della persecuzione – Omosessualità – Nozione di gruppo sociale specifico – Legislazione del paese di origine che prevede una pena detentiva minima di 10 anni in caso di rapporti omosessuali

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.

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1 GU C 217 del 21.7.2012.