Language of document : ECLI:EU:T:2015:237





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 –
Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener / Consiglio

(cause riunite T‑558/12 e T‑559/12)

«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Calcolo del margine di dumping – Correttivi – Obbligo di motivazione»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Interpretazione del regolamento antidumping di base alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Obbligo di prendere in considerazione tutte le esportazioni comparabili e non soltanto quelle verso l’Unione – Obbligo di assicurare la comparabilità dei prezzi attraverso il metodo dell’adeguamento (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 2.4.2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 32‑40)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Equità del confronto – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 10 e 11) (v. punti 46‑48, 71)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Esclusione del confronto di determinati tipi di prodotti e conseguente applicazione generalizzata dell’importo del dumping a tutti i tipi del prodotto di cui trattasi – Applicabilità della giurisprudenza e della prassi decisionale relative al meccanismo dell’azzeramento – Insussistenza – Ammissibilità alla luce del principio di parità di trattamento e di non discriminazione (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 11) (v. punti 60, 85‑88, 94)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Riferimento al prezzo di un paese terzo a economia di mercato – Possibilità di escludere l’obbligo di scegliere un paese di riferimento e di avvalersi di qualsiasi altra base equa – Presupposti – Impossibilità di applicare il metodo prioritario basato sulla scelta di un paese di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (v. punti 68, 69)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presupposti – Onere della prova – Differenze attinenti alle caratteristiche fisiche dei prodotti – Conseguenze – Differenziazione dei prodotti per tipo e esclusione del confronto di determinati tipi – Approccio che consente un equo confronto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 73‑80, 101, 102)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di prendere in considerazione il prezzo effettivamente pagato o pagabile – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 8, 9 e 11) (v. punti 91, 92)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Differenze in termini di efficienza del consumo e di produttività – Circostanze che non incidono necessariamente sulla comparabilità tra il prezzo o il valore normale in un paese di riferimento a economia di mercato e il prezzo all’esportazione in un paese che non possiede una tale economia [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 7, a), 10 e 11] (v. punto 110)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Fattori da prendere in considerazione – Differenze di costi – Necessità di dimostrare un’incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 113, 114, 118)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento di esecuzione che modifica un regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 924/2012) (v. punti 121‑123)

Oggetto

Domande di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275, pag. 1).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dall’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.