Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 giugno 2009

Causa F‑56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Regime comune di assicurazione malattia – Copertura a titolo primario dei figli a carico da parte del regime comune di assicurazione malattia – Mancanza di reclamo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. de Britto Patricio-Dias contesta la decisione della Commissione con cui gli viene negata la copertura a titolo primario dei figli a carico da parte del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica – Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto – Irricevibilità

(Art. 230 CE)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Mancanza – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento solo i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Per contro, le motivazioni di tali atti non sono impugnabili, in quanto tali, con ricorso di annullamento, dato che esse non costituiscono il supporto necessario del dispositivo di un atto che arreca pregiudizio.

(v. punto 15)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II‑2181, punto 31)

2.      Ai sensi dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso contro un atto che arreca pregiudizio è ricevibile solo se l’autorità che ha il potere di nomina è stata previamente investita di un reclamo a norma dell’art. 90, n. 2, e nel termine ivi previsto e se tale reclamo ha formato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

(v. punto 16)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 dicembre 1999, causa T‑108/99, Reggimenti/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1205, punto 19)