Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014 – Carlo De Nicola / BEI
(Causa F-55/08 RENV)1
(Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire sulla domanda di risarcimento)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento parziale della decisione del Comitato per i ricorsi relativa alla valutazione del ricorrente per l’anno 2006 e, d’altro lato, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche e la condanna della convenuta a cessare le attività di molestie e a risarcire al ricorrente i danni morali e materiali
Dispositivo
La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2007 è annullata.
Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuovere il ricorrente, sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2006 e sulle conclusioni volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo di molestie psicologiche.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nei procedimenti F-55/08, T-37/10 P, e F-55/08 RENV.
____________1 GU C 209 del 15.8.2008, pag. 73.