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Ricorso proposto il 30 maggio 2011 - T&L Sugars e Sidul Açúcares / Commissione

(Causa T-279/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 263, quarto comma, avverso i regolamenti nn. 222/2011, 293/2011, 302/2001 e 393/2011 TFUE e/o il ricorso ai sensi dell'art. 277 TFUE diretto a invocare la nullità dei medesimi;

annullare il regolamento n. 222/2011 che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011;

annullare il regolamento n. 293/2011 recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze;

annullare il regolamento n. 302/2001 recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11;

annullare il regolamento n. 393/2011 che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli;

in subordine, dichiarare ammissibile e fondato il ricorso diretto a invocare l'illegittimità degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento 1234/2007 e dichiarare tali disposizioni illegittime, nonché annullare i regolamenti controversi, che si fondano direttamente o indirettamente su tali disposizioni;

condannare l'Unione, rappresentata dalla Commissione, a risarcire qualsiasi danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l'importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 31 marzo 2011 a EUR 35 485 746, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o stabilire qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri;

ordinare il pagamento degli interessi sulla somma dovuta dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all'effettuazione del pagamento, al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1234/20071 e sull'assenza di un fondamento giuridico adeguato. In violazione del regolamento n. 1234/2007, il regolamento controverso n. 222/2011 aumenta effettivamente le quote di produzione accordate ai produttori interni. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha tale potere ed è espressamente obbligata a ridurre le quote di produzione. Tuttavia, per conseguire un risultato equivalente, e nonostante l'obbligo della Commissione di imporre sulle eccedenze un prelievo dissuasivo, il regolamento n. 222/2011 fissa illegittimamente a 0 euro il prelievo sulle eccedenze di zucchero fuori quota. Inoltre, nell'intento di correggere le turbative del mercato causate dalla carenza d'importazioni, i regolamenti nn. 222/2011 e 302/2011 ignorano la priorità legittimamente accordata dal regolamento n. 1234/2007 alle misure d'importazione e alle raffinerie a tempo pieno.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione. Le ricorrenti affermano che nonostante l'identità chimica dello zucchero di canna e dello zucchero di barbabietola, i regolamenti controversi favoriscono i produttori interni a scapito delle raffinerie importatrici.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. I regolamenti contestati sono diretti a rimediare a una carenza sul mercato dello zucchero nell'UE causata da un deficit d'importazione di zucchero di canna grezzo. Tuttavia, in luogo di risolvere il problema autorizzando le necessarie importazioni di zucchero di canna grezzo, essi aumentano le possibilità di produzione interna di zucchero. Di conseguenza, sono manifestamente inadeguati e sproporzionati.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha ripetutamente assicurato che non avrebbe aumentato le quote di produzione e che avrebbe preservato l'equilibrio tra le parti interessate. Tuttavia, i regolamenti controversi sono chiaramente intesi a favorire la produzione interna a danno delle raffinerie importatrici.

Quinti motivo, vertente sulla violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione. Le ricorrenti sostengono che la Commissione si è anzitutto astenuta dall'agire, nonostante i reiterati avvertimenti di turbative di mercato; in seguito ha adottato misure manifestamente inadeguate per rimediare a tali turbative, e così facendo ha rotto l'equilibrio stabilito dal Consiglio tra i vari operatori di mercato.

Le ricorrenti deducono i motivi esposti supra anche per chiedere l'annullamento dei regolamenti nn. 222/2011 e 302/2011, invocandone l'illegittimità sulla base dell'art. 277 TFUE. In subordine, le ricorrenti richiamano l'art. 277 TFUE a sostegno dell'illegittimità degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento n. 1234/2007, che costituiscono il fondamento giuridico dei regolamenti controversi.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).