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Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 da Diego Canga Fano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 marzo 2011, causa F-104/09, Canga Fano/Consiglio

(causa T-281/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile l'impugnazione;

annullare la sentenza pronunciata il 24 marzo 2011 dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-104/09 ;

accogliere le domande d'annullamento e di risarcimento formulate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, precisando tuttavia che il ricorrente, soddisfatto dall'annullamento della sentenza impugnata, sarebbe disposto ad accettare un solo euro simbolico a titolo di risarcimento dei danni che gli sono stati cagionati;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente invoca un unico motivo suddiviso in tre parti e basato su un errore di diritto.

-    Nella prima parte, il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato le disposizioni applicabili in maniera contraria a quanto stabilito dalla Corte e dal Tribunale nella loro giurisprudenza per quanto concerne il potere discrezionale dell'AIPN (punti 35 e 36 della sentenza impugnata).

Nella seconda parte il ricorrente invoca il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha tratto conclusioni infondate in diritto nell'esercizio del suo controllo dell'errore manifesto di valutazione (punti 48, 51, 52, 58, 78 e 79 della sentenza impugnata) e contraddice i suoi stessi criteri, con i quali intende sostituire la giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

Nella terza parte il ricorrente afferma che la motivazione fornita dal Tribunale della funzione pubblica è viziata da inesattezze materiali abbinate allo snaturamento o all'omessa considerazione di elementi di prova prodotti dinanzi ad esso (punti 80, 81, 85, 88 e 90 della sentenza impugnata).

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