Language of document : ECLI:EU:T:2013:488





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2013 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria / Commissione

(causa T‑429/11)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni estere – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti – Atto che comporta misure d’esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Assenza dello status di beneficiario effettivo del regime di aiuti – Assenza di obbligo di restituzione – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 20)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale – Incidenza individuale – Criteri – Qualità di parte nel procedimento amministrativo – Mancanza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 26, 27)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale – Ricorso di un’impresa non beneficiaria effettiva di tale regime al momento dell’adozione della decisione – Irricevibilità – Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime ma non soggetta ad un obbligo di restituzione – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 29‑37, 40‑46)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Distinzione tra incidenza individuale e interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 43)

5.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale – Atto che comporta misure d’esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Esclusione (Artt. 263, comma 4, TFUE e 288, comma 4, TFUE) (v. punti 50‑52, 54)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso di annullamento avverso una decisione in materia di aiuti di Stato dichiarata irricevibile dal Tribunale – Possibilità di proporre al giudice nazionale di procedere ad un rinvio pregiudiziale (Artt. 263 TFUE e 267 TFUE) (v. punto 53)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA è condannato alle spese.