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Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 – Rusal Armenal / Consiglio

(Causa T-512/09 RENV) 1

[(«Dumping – Importazioni di taluni fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Status di impresa operante in economia di mercato – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 384/96 – Valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di inchieste antidumping – Articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 384/96 – Offerta di impegno – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96»)]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Armenia) (rappresentanti: B. Evtimov, E. Borovikov, avvocati, e D. O'Keeffe, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e J.-P. Hix, agenti, successivamente J.- P. Hix, assistito da B. O'Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e A. Auersperger Matić, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Rusal Armenal ZAO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Il Parlamento europeo e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 80 del 27.3.2010.