Language of document : ECLI:EU:T:2013:409





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013 – Bateni / Consiglio

(cause T‑42/12 e T‑181/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Atto che abroga e sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Perdita dell’interesse ad agire del ricorrente – Non luogo a provvedere (Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/11 e n. 267/2012) (v. punti 28‑32)

2.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta al terrorismo e della lotta alla proliferazione nucleare – Sindacato giurisdizionale – Portata – Differenziazione, per considerazioni di efficienza, della portata del sindacato riguardante, da un lato, le misure relative alla lotta alla proliferazione nucleare e, dall’altro, le misure relative alla lotta al terrorismo – Inammissibilità (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE) (v. punti 38‑40)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Sindacato ristretto per le norme generali – Sindacato esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano a entità specifiche [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 42‑46)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20 § 1, b); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 51, 53)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, a)] (v. punti 54, 56, 57)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino all’assunzione di effetti dell’annullamento del secondo (Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 86, 87)

Oggetto

Nella causa T‑42/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui iscrive il ricorrente nell’elenco che compare all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui iscrive il ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e inoltre, nella causa T‑181/12, domanda di annullamento dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi di cui si è disposto il congelamento dei beni.

Dispositivo

1)

Le cause T‑42/12 e T‑181/12 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Non vi è più luogo a provvedere, nella causa T‑42/12, sulla domanda diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte riguardante il sig. Naser Bateni.

3)

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui iscrive il sig. Bateni nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

4)

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte riguardante il sig. Bateni.

5)

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti riguardo al sig. Bateni, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino all’assunzione di effetti del parziale annullamento del regolamento n. 267/2012.

6)

Il Consiglio dell’Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bateni.

7)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.