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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 22 aprile 2024 – M. B. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-277/24, Adjak 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M. B.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 205 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , in combinato disposto con l’articolo 2 (Stato di diritto, rispetto dei diritti dell’Uomo) del Trattato sull’Unione europea, nonché con l’articolo 17 (diritto di proprietà), l’articolo 41 (diritto alla buona amministrazione) nonché l’articolo 47 (diritto ad un ricorso effettivo e diritto alla tutela giurisdizionale) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e i seguenti principi garantiti dal diritto dell’Unione europea: principio di proporzionalità, diritto al giusto processo e diritto di difesa, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e a una prassi nazionale, basata su tale normativa, ai sensi delle quali ad una persona fisica (membro del consiglio di amministrazione di una persona giuridica), che può essere chiamata a rispondere, in via solidale, con tutto il suo patrimonio personale, delle obbligazioni tributarie in materia di IVA di tale persona giuridica, viene negato il diritto di partecipare attivamente al procedimento avente ad oggetto la determinazione, con decisione definitiva dell’autorità tributaria, dell’obbligazione tributaria della persona giuridica, allorché in un procedimento separato, volto ad accertare la responsabilità solidale della persona fisica in questione per le suddette obbligazioni tributarie in materia di IVA della persona giuridica, tale persona fisica viene privata di un mezzo adeguato per contestare efficacemente gli accertamenti e le valutazioni effettuati in precedenza quanto all'esistenza o all'importo dell'obbligazione tributaria della persona giuridica, contenuti in una decisione definitiva dell'autorità tributaria, precedentemente adottata senza la partecipazione di tale persona fisica, decisione che, di conseguenza, costituisce un precedente in tale procedimento ai sensi di una disposizione nazionale confermata dalla prassi nazionale.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2006, L 347, pag. 1.