Language of document : ECLI:EU:T:2014:924

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

23 ottobre 2014(*)

«Ricorso di annullamento – Rete transeuropea – Azione riguardante la realizzazione di uno studio per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) – Decisione che dichiara non finanziabili taluni costi stanziati e che richiede la restituzione degli importi corrispondenti – Identificazione erronea della convenuta – Irricevibilità parziale»

Nella causa T‑695/13,

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), con sede in Roma (Italia), rappresentato da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Cappelletti, J. Hottiaux e E. Montaguti, in qualità di agenti,

e

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), rappresentata da I. Ramallo, D. Silhol e Z. Szilvássy, in qualità di agenti, assistiti da M. Merola, C. Santacroce e L. Armati, avvocati,

convenute

avente ad oggetto una domanda di annullamento della lettera del 18 marzo 2013 dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), relativa a determinati costi sostenuti per la realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nonché della decisione del 23 ottobre 2013, che rigetta le osservazioni formulate dall’ENAC in seguito a detta lettera del 18 marzo e che conferma le conclusioni formulate in quest’ultima, tra cui quella diretta alla restituzione della somma di EUR 158 517,54,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N.J. Forwood e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ricorrente, è un organismo pubblico incaricato della regolamentazione tecnica, della certificazione, della sorveglianza e del controllo del settore dell’aviazione civile in Italia.

2        Con una convenzione aeroportuale conclusa con la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO), società di diritto privato, il ricorrente ha concesso a quest’ultima la gestione e lo sviluppo dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia). La SACBO provvede altresì alle infrastrutture e agli impianti necessari alla realizzazione delle attività aeroportuali.

3        Conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), e alla sua decisione 2007/60/CE, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento n. 58/2003 (GU 2007, L 32, pag. 88), la Commissione delle Comunità europee, con la decisione C (2007) 5282 definitivo, del 5 novembre 2007, modificata dalla decisione C (2008) 5538 definitivo, del 7 ottobre 2008, ha delegato all’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, divenuta l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), il controllo del contributo finanziario concesso per progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto.

4        Nel maggio del 2009 il ricorrente ha presentato una domanda di finanziamento di uno studio di fattibilità relativo all’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, a seguito dell’invito annuale da parte della Commissione a presentare proposte conformemente al regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (GU L 162, pag. 1).

5        Con la decisione C (2010) 1108, del 5 marzo 2010, la Commissione ha incluso lo studio di fattibilità relativo all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio nell’elenco dei progetti selezionati, prevedendo che il contributo finanziario rappresentasse al massimo il 50% del costo totale approvato.

6        Con la decisione C (2010) 4456, del 24 giugno 2010, la Commissione ha deciso di concedere al ricorrente un contributo finanziario dell’Unione europea di importo pari a EUR 800 000 per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui trattasi.

7        Detto progetto si è concluso il 31 dicembre 2011.

8        Con una lettera del 18 marzo 2013, l’INEA ha informato il ricorrente che determinati costi sostenuti per la realizzazione del progetto in esame non potevano essere considerati finanziabili a causa dell’inosservanza delle norme applicabili in materia di appalti pubblici e che, di conseguenza, la somma di EUR 158 517,54 doveva essere rimborsata. Detta lettera invitava altresì il ricorrente a presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese e precisava che una nota di addebito gli sarebbe stata presto inviata.

9        Ne è conseguito uno scambio di corrispondenza tra l’INEA e il ricorrente.

10      Infine, con una lettera del 23 ottobre 2013, l’INEA ha confermato le conclusioni formulate nella lettera del 18 marzo 2013 e, il 5 novembre 2013, essa ha fatto pervenire al ricorrente una nota di addebito ai fini del rimborso, prima del 19 dicembre 2013, della somma di EUR 158 517,54, corrispondente alle spese che non sono state considerate finanziabili.

 Procedimento

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2013, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13      Il 20 giugno 2014 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

 Conclusioni delle parti

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare le lettere del 18 marzo e del 23 ottobre 2013.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro di essa;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

16      In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

17      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti agli atti e, di conseguenza, decide di statuire senza avviare la fase orale del procedimento.

18      A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro di essa, non essendo autrice di nessuno degli atti impugnati.

19      In linea di principio, i ricorsi devono essere diretti contro l’autore dell’atto impugnato, vale a dire, nella fattispecie, l’INEA. Tuttavia, in alcuni casi, il Tribunale ha dichiarato che atti adottati in forza di poteri delegati erano imputabili all’istituzione delegante, alla quale incombeva la difesa in giudizio dell’atto in questione. Lo stesso vale, in particolare, quando l’autore dell’atto ha solo competenza consultiva, oppure quando l’adozione della decisione di cui è chiesto l’annullamento era subordinata a un previo accordo dell’istituzione delegante (v. sentenza del 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione ed EACEA, T‑439/08, EU:T:2010:442, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

20      In proposito, è stato rilevato nel precedente punto 3 che l’INEA è un’agenzia esecutiva dotata di personalità giuridica creata dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 58/2003. Tale agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali e può stare in giudizio.

21      Occorre aggiungere che l’articolo 6 del regolamento n. 58/2003 autorizza espressamente la Commissione ad affidare a detta agenzia esecutiva qualunque compito relativo all’esecuzione di un programma dell’Unione, eccettuati quelli che implicano l’esercizio di un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche. Pertanto, l’INEA è competente, dopo esserne stata incaricata dall’articolo 4 della decisione C (2007) 5282 definitivo modificata dalla decisione C (2008) 5538 definitivo in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/60, a garantire la gestione della fase di controllo dell’aiuto finanziario concesso ai progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, nonché la realizzazione delle verifiche necessarie a tal fine e, ai sensi dell’articolo 5 della decisione C (2008) 5538 definitivo, a procedere all’analisi tecnica e finanziaria di tutti i rapporti relativi all’attuazione di progetti che beneficiano di un sostegno finanziario e ad effettuare, sulla base di una valutazione dei rapporti tecnici e finanziari corrispondenti, i pagamenti intermedi e finali.

22      Nel caso di specie, è l’INEA ad aver adottato gli atti impugnati, in forza delle competenze delegate dalla Commissione conformemente al regolamento n. 58/2003. La Commissione non ha partecipato al processo di adozione della decisione. Pertanto, si deve constatare che l’INEA è l’autrice degli atti impugnati. Di conseguenza, occorre rigettare il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione, poiché quest’ultima non è autrice di nessuno degli atti impugnati.

 Sulle spese

23      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

24      Nella fattispecie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nelle sue conclusioni dirette contro detta istituzione, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea.

2)      L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese.

Lussemburgo, 23 ottobre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.