Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 gennaio 2015 –
Bolívar Cerezo / UAMI – Renovalia Energy (RENOVALIA)
(causa T‑166/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario RENOVALIA – Marchi denominativi nazionali anteriori RENOVA ENERGY e RENOVAENERGY – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 16)
2. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punti 21, 22, 24, 25)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 663/2011‑1), relativo ad una procedura di opposizione fra la Renovalia Energy, SA e il sig. Juan Bolívar Cerezo. |
Dispositivo
2) | | Il sig. Juan Bolívar Cerezo è condannato alle spese. |