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Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 - Heli-Flight/AESA

(Causa T-102/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Germania) (rappresentante: T. Knitter, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 13 gennaio 2012, con la quale è stata respinta l'istanza di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentata dalla ricorrente;

accertare l'illegittimità dell'inerzia serbata da parte della convenuta con riguardo alle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentate dalla ricorrente, rispettivamente, l'11 luglio 2011 e il 10 gennaio 2012;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni che essa ha cagionato alla ricorrente mediante il rigetto delle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) dell'11 luglio 2011 e del 10 gennaio 2012 e/o mediante l'inerzia illegittimamente serbata rispetto all'adozione di una decisione sull'approvazione delle condizioni di volo per il suddetto elicottero;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della prima conclusione, la ricorrente deduce essenzialmente i seguenti motivi:

ad avviso della ricorrente, la decisione relativa all'approvazione delle condizioni di volo non ha carattere discrezionale. A tale riguardo viene sostenuto, fra l'altro, che l'onere di dimostrare che l'aeromobile in questione possa volare in sicurezza nel rispetto di certe condizioni incombe sulla convenuta e non sulla ricorrente;

inoltre, per il caso in cui la decisione della convenuta relativa alla approvazione delle condizioni di volo avesse natura discrezionale, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha esercitato la sua discrezionalità, e, in ogni caso, l'ha esercitata in modo scorretto. Ad avviso della ricorrente, sussiste un vizio nell'esercizio del potere discrezionale in quanto la convenuta si è basata su informazioni relative alla sicurezza apprese durante il processo di omologazione, al quale la ricorrente non ha partecipato. Viene altresì lamentato che, nel procedimento in oggetto, la convenuta non ha specificato in modo adeguato in cosa consistano i presunti dubbi relativi alla sicurezza. Al riguardo, la ricorrente afferma che non le è stata data alcuna possibilità di controbattere in merito alle presunte fonti di rischio concrete. Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la motivazione della convenuta è manifestamente contraddittoria;

in aggiunta, la ricorrente afferma di avere dimostrato la sicurezza del volo con l'aeromobile in questione nel rispetto di certe condizioni;

infine, con riguardo alla sua domanda di annullamento, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di buona amministrazione da parte della convenuta. Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato i propri doveri istruttori, si è illegittimamente basata sulla riservatezza del processo di omologazione, ha violato il diritto della ricorrente al contraddittorio e ha contravvenuto al proprio obbligo di motivazione.

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