Language of document : ECLI:EU:C:2024:402

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Società europea – Regolamento (CE) n. 2157/2001 – Articolo 12, paragrafo 2 – Coinvolgimento dei lavoratori – Registrazione della società europea – Presupposti – Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE – Società europea costituita e registrata senza lavoratori divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza – Articolo 11 – Ricorso abusivo a una società europea – Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento – Divieto»

Nella causa C‑706/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 17 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2022, nel procedimento

Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

contro

Vorstand der O Holding SE,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Biltgen (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG, da T. Lemke, Rechtsanwalt;

–        per il Vorstand der O Holding SE, da C. Crisolli, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz e N. Scheffel, in qualità di agenti;

–        per il governo lussemburghese, da T. Schell, in qualità di agente, assistito da S. Sunnen e V. Verdanet, avocats;

–        per la Commissione europea, inizialmente da G. Braun, B.-R. Killmann e L. Malferrari, successivamente da B.-R. Killmann e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU 2001, L 294, pag. 1), nonché degli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU 2001, L 294, pag. 22).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG (comitato aziendale del gruppo O SE & Co. KG; in prosieguo: il «comitato aziendale del gruppo O KG») e il Vorstand der O Holding SE (consiglio di amministrazione della O Holding SE), in merito a una domanda di istituzione di una delegazione speciale di negoziazione ai fini dell’avvio ex post di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 2157/2001

3        I considerando 1, 2, 19 e 21 del regolamento n. 2157/2001 sono così formulati:

«(1)      Il completamento del mercato interno ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità [europea] che esso promuove presuppongono, oltre all’eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità. A questo scopo è indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

(2)      Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il potenziale delle imprese esistenti di Stati membri differenti. Siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato.

(...)

(19)      Le norme relative al ruolo dei lavoratori nella [società per azioni europea (in prosieguo: la “SE”)] sono oggetto della direttiva [2001/86]. Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente.

(...)

(21)      La direttiva [2001/86] è intesa ad assicurare il diritto di coinvolgimento dei lavoratori per quanto riguarda i problemi e le decisioni che incidono sulla vita della SE. Le altre questioni inerenti al diritto sociale e al diritto del lavoro, in particolare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori organizzato negli Stati membri, sono disciplinate dalle disposizioni nazionali applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni».

4        L’articolo 1, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento così prevede:

«(1)      Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di [SE], nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

(...)

4.      Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva [2001/86]».

5        L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«Le società per azioni e le società a responsabilità limitata indicate nell’allegato II, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità, possono promuovere la costituzione di una SE holding se almeno due di esse:

a)      sono soggette alla legge di Stati membri differenti (...)».

6        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«La sede sociale della SE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica».

7        L’articolo 10 del regolamento n. 2157/2001 enuncia quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SE è trattata in ciascuno Stato membro come una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale».

8        L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento prevede quanto segue:

«(1)      Ogni SE è soggetta all’obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede, in un registro designato dalla legge di tale Stato (...).

2.      L’iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4 della direttiva [2001/86] ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non è stato concluso un accordo».

 Direttiva 2001/86

9        I considerando 3, da 6 a 8 e 18 della direttiva 2001/86 sono così formulati:

«(3)      Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, segnatamente nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE. L’obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni contemplate nel regolamento [n. 2157/2001].

(...)

(6)      (...) le procedure per l’informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SE.

(7)      I diritti di partecipazione, qualora essi esistano in una o più società che costituiscono una SE, dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SE, una volta costituita, a meno che le parti decidano diversamente.

(8)      Le procedure pratiche per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nonché, ove applicabile, la loro partecipazione, da applicare a ciascuna SE, dovrebbero essere definite soprattutto tramite un’intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l’applicazione di norme accessorie.

(...)

(18)      La garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito della presente direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio “prima/dopo”). Tale approccio si applica pertanto non solo alla costituzione di nuove società europee ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle società interessate da processi di modifiche strutturali».

10      L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«(1)      La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle [SE], di cui al regolamento [n. 2157/2001].

2.      A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all’articolo 7, a quella prevista nell’allegato».

11      L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue alle lettere b), c) e g):

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b)      “società partecipanti” le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

c)      “affiliata” di una società, un’impresa sulla quale la società esercita un’influenza dominante (...);

(...)

g)      “delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita conformemente all’articolo 3 per negoziare con l’organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE (...)».

12      L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione», ai paragrafi da 1 a 3 e 6, recita:

«1.      Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l’approvazione di un progetto di costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l’identità (…) delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, [nonché il numero dei loro lavoratori] per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2.      A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate (...)

(...)

3.      La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

A tal fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all’iscrizione di quest’ultima.

(...)

6.      La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata [al paragrafo 4], di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo menzionato all’articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all’allegato.

(...)

La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. (...)».

13      L’articolo 4 della direttiva 2001/86, intitolato «Contenuto dell’accordo», enuncia, al paragrafo 2, lettera h), tra i vari elementi che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SE, concluso tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, deve contenere, la fissazione della «data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo».

14      L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Legge applicabile alla procedura di negoziazione», è così formulato:

«Salvo diversa disposizione della presente direttiva, la legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SE».

15      Il successivo articolo 7, rubricato «Disposizioni di riferimento», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo indicato all’articolo 1, gli Stati membri stabiliscono (...) disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dell’allegato.

Le disposizioni di riferimento previste dalla legge dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SE si applicano dalla data di iscrizione di quest’ultima:

a)      qualora le parti abbiano deciso in tal senso o

b)      qualora non sia stato concluso alcun accordo (...) e:

–        l’organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l’iscrizione della SE, e

–        la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 6».

16      Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2001/86, intitolato «Sviamento di procedura»:

«Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti».

17      L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Osservanza della presente direttiva», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono in particolare procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

18      La parte prima dell’allegato di detta direttiva, contenente disposizioni di riferimento di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, disciplina la composizione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori. Essa prevede, al primo comma della lettera g), che, «[q]uattro anni dopo la sua istituzione, l’organo di rappresentanza delibera in merito all’opportunità di rinegoziare l’accordo di cui agli articoli 4 e 7 [della direttiva 2001/86] oppure di mantenere l’applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato».

 Diritto tedesco

19      La direttiva 2001/86 è stata trasposta nel diritto tedesco dal Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori in una società europea), del 22 dicembre 2004 (BGBl. I, pagg. 3675 e 3686; in prosieguo: il «SEBG»).

20      L’articolo 18 di tale legge, intitolato «Ripresa dei negoziati», prevede al paragrafo 3, quanto segue:

«Qualora siano previste modifiche strutturali della SE che possano ridurre i diritti di coinvolgimento dei lavoratori, negoziati sui diritti di coinvolgimento dei lavoratori nella SE si svolgono su iniziativa della direzione o del comitato aziendale della SE. Anziché dalla delegazione speciale di negoziazione che deve essere istituita ex novo, i negoziati, con la direzione della SE, possono essere svolti di comune accordo dal comitato aziendale della SE e dai rappresentanti dei lavoratori interessati dalla modifica strutturale proposta, che non erano sino a quel momento rappresentati dal comitato aziendale della SE. In caso di mancato accordo all’esito di tali negoziati, si applicano ex lege gli articoli da 22 a 33 relativi al comitato aziendale della SE e gli articoli da 34 a 38 in materia di cogestione».

21      L’articolo 43 del SEBG stabilisce quanto segue:

«Una SE non deve essere utilizzata abusivamente per sottrarre o negare ai lavoratori diritti di coinvolgimento. Sussiste una presunzione di abuso se, in assenza di una procedura ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, modifiche strutturali aventi l’effetto di revocare o di negare ai lavoratori diritti di coinvolgimento avvengono nel corso dell’anno successivo alla costituzione della SE».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Il 28 marzo 2013 è stata iscritta nel registro delle imprese per l’Inghilterra e il Galles la O Holding SE, società costituita, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, dalla O Ltd e dalla O GmbH, due società stabilite rispettivamente nel Regno Unito e in Germania, senza lavoratori e senza affiliate, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/86, che impieghino lavoratori. Di conseguenza, prima di tale iscrizione non ha avuto luogo alcuna negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori, prevista agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86.

23      Il giorno seguente, ossia il 29 marzo 2013, la O Holding SE è diventata l’unica azionista della O Holding GmbH, società con sede legale ad Amburgo (Germania) e con un consiglio di sorveglianza composto per un terzo da rappresentanti dei lavoratori. Il 14 giugno 2013, la O Holding SE ha deciso di trasformare tale società in una società in accomandita semplice, denominata O KG. Il cambiamento di forma è stato iscritto nel registro delle società il 2 settembre 2013. A seguito di tale trasformazione, la cogestione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ha cessato di essere applicabile.

24      Mentre la O KG impiega circa 816 lavoratori e dispone di affiliate in diversi Stati membri, che impiegano un totale di circa 2 200 lavoratori, i suoi soci, ovvero la O Holding SE, socio accomandante, e la società O Management SE, socio accomandatario, registrata ad Amburgo, il cui azionista unico è la O Holding SE, non impiegano alcun lavoratore.

25      La O Holding SE ha trasferito la propria sede legale ad Amburgo con effetto dal 4 ottobre 2017.

26      Il comitato aziendale del gruppo O KG, ritenendo che la direzione della O Holding SE dovesse attuare ex post la procedura ai fini dell’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione, dato che quest’ultima disponeva di affiliate, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/86, che impiegano lavoratori in diversi Stati membri, ha avviato un procedimento contenzioso in materia di diritto del lavoro.

27      A seguito del rigetto della domanda del comitato aziendale del gruppo O KG da parte dell’Arbeitsgericht Hamburg (Tribunale del lavoro di Amburgo, Germania), confermato dal Landesarbeitsgericht Hamburg (Tribunale superiore del lavoro di Amburgo, Germania), la questione è stata deferita al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), giudice del rinvio.

28      Al fine di risolvere tale controversia, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, da un lato, dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86, e, dall’altro, dell’articolo 6 di quest’ultima.

29      Esso rileva che, certamente, tali disposizioni non prevedono espressamente che, se non è stata previamente condotta, la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori debba essere attuata ex post. Esso considera, tuttavia, che, come risulta, in particolare, dai considerando 1 e 2 di detto regolamento, quest’ultimo e tale direttiva partono dal principio che le società partecipanti alla costituzione di una SE o le loro affiliate esercitino un’attività economica che comporta l’impiego di lavoratori, cosicché, sin dalla costituzione e prima dell’iscrizione della SE, è possibile avviare una siffatta procedura di negoziazione.

30      Di conseguenza, detto giudice si chiede se, nel caso dell’iscrizione di una SE di cui nessuna delle società partecipanti o delle affiliate di queste ultime impiega lavoratori, l’obiettivo perseguito dagli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86 possa esigere lo svolgimento ex post della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori, qualora la SE divenga la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri.

31      In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che un siffatto obbligo possa essere imposto perlomeno alla luce dell’articolo 11 della direttiva 2001/86 quando, come nel caso di cui al procedimento principale, esiste uno stretto nesso temporale tra l’iscrizione della SE e l’acquisizione di affiliate, dal momento che tale circostanza può condurre a supporre che si tratta di una costruzione abusiva intesa a privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o a negar loro tali diritti.

32      Qualora sussistesse l’obbligo di svolgere ex post la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori, si porrebbe la questione di stabilire se tale obbligo sia soggetto a una limitazione temporale e se il suo svolgimento sia disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui la SE ha attualmente la propria sede o quella dello Stato membro in cui è stata iscritta per la prima volta, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, quest’ultimo Stato è receduto dall’Unione europea dopo il trasferimento della sede della SE in Germania.

33      Ciò premesso, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento [n. 2157/2001], in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva [2001/86], debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di una costituzione di una [holding SE] da parte di società partecipanti che non impiegano lavoratori e non hanno affiliate che impiegano lavoratori, nonché della loro iscrizione in un registro di uno Stato membro (cosiddetta “SE senza dipendenti”) senza previo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE ai sensi di tale direttiva, tale procedura di negoziazione debba essere svolta ex post qualora la SE divenga la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri (...).

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se lo svolgimento ex post della procedura di negoziazione in un caso del genere sia possibile e si imponga senza limitazione temporale.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 6 della direttiva [2001/86] osti ad un’applicazione della legge dello Stato membro in cui la SE ha attualmente la propria sede, per uno svolgimento ex post della procedura di negoziazione, qualora la “SE senza dipendenti” sia stata iscritta nel registro in un altro Stato membro senza previo svolgimento di una siffatta procedura e ancor prima del trasferimento della sua sede sia divenuta la società controllante di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri dell’Unione europea.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se ciò valga anche qualora lo Stato in cui tale “SE senza dipendenti” è stata iscritta per la prima volta sia receduto dall’Unione europea dopo il trasferimento della sede di tale società e il suo ordinamento non contenga più alcuna disposizione sullo svolgimento di una procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86, debba essere interpretato nel senso che esso impone, qualora una SE holding, costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano, sia registrata senza che siano stati previamente condotti negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, il successivo avvio di tali negoziati per il motivo che tale SE ha acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri.

35      Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 18 ottobre 2022, IG Metall e ver.di, C‑677/20, EU:C:2022:800, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

36      In primo luogo, dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001 risulta che, fatti salvi i casi in cui la delegazione speciale di negoziazione abbia deciso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2001/86, di non avviare negoziati o di chiudere i negoziati già avviati o ancora in cui il periodo di cui all’articolo 5 di tale direttiva per condurre i negoziati sia giunto a scadenza senza che sia stato concluso un accordo, «[l]’iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4 della direttiva [2001/86]». Ne consegue che la conclusione di un siffatto accordo, e quindi i negoziati diretti a tale conclusione, devono aver luogo prima dell’iscrizione di una SE.

37      Come illustra tale articolo 12, paragrafo 2, e come risulta dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 2157/2001, alla luce del considerando 19 di tale regolamento, le norme della direttiva 2001/86 relative al coinvolgimento dei lavoratori formano un complemento inscindibile da detto regolamento, cosicché esse devono essere applicate in maniera concomitante.

38      L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che, «[q]uando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di (...) creazione di una holding (...), essi prendono le iniziative necessarie (...) per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori [di tali] società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE».

39      Conformemente al paragrafo 2 e al paragrafo 3, secondo comma, di tale articolo 3, è istituita una delegazione speciale di negoziazione «a tal fine», la quale è tenuta informata dall’organo competente delle società partecipanti «del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all’iscrizione di quest’ultima». L’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione e i negoziati sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE sono quindi strettamente connessi alla costituzione di una SE e intervengono in tale contesto.

40      Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio nonché da tutte le parti nel procedimento principale e dagli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001 e dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2001/86 risulta che la procedura di negoziazione tra le parti sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SE al fine di concludere un accordo su tali modalità deve, di norma, aver luogo al momento della costituzione e prima dell’iscrizione della SE. Tali disposizioni non sono quindi applicabili ad una SE già costituita, mentre le società partecipanti che l’hanno costituita non impiegavano, all’epoca, lavoratori, cosicché gli organi di direzione o di amministrazione di tali società non hanno potuto avviare negoziati con i rappresentanti dei lavoratori di dette società sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE prima della sua iscrizione.

41      Tale direttiva prevede tuttavia tre ipotesi in cui tale procedura è avviata, o può esserlo, in una fase successiva.

42      Anzitutto, dall’articolo 3, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2001/86 risulta che la delegazione speciale di negoziazione può decidere di non avviare negoziati o di concludere negoziati già avviati, aprendo così la strada all’iscrizione della SE. La delegazione speciale di negoziazione è quindi riconvocata, alle condizioni stabilite al quarto comma di detto articolo 3, paragrafo 6, non prima di due anni dalla data di tale decisione, al fine di decidere se riaprire i negoziati con la direzione.

43      Dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva si può poi dedurre che una successiva riapertura dei negoziati è possibile anche quando è stato concluso ed è in vigore un accordo tra le parti vertente sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Tra i vari elementi che tale accordo deve contenere, il punto h) prescrive, infatti, la fissazione dei «casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo».

44      Infine, la parte prima, lettera g), dell’allegato della direttiva 2001/86, le cui disposizioni di riferimento si applicano, alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, qualora le parti abbiano deciso in tal senso o in mancanza di un accordo, prevede che quattro anni dopo la sua istituzione, l’organo di rappresentanza dei lavoratori, istituito conformemente alle disposizioni di tale allegato, delibera in merito all’opportunità di negoziare un accordo che stabilisca le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

45      Orbene, il caso di cui alla prima questione, vale a dire quello di una SE holding, costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano, iscritta senza negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori da parte di una delegazione speciale di negoziazione creata a tal fine, non corrisponde ad alcuna delle tre ipotesi summenzionate, le quali presuppongono che una siffatta delegazione speciale di negoziazione sia stata creata al momento della costituzione della SE. Pertanto, la formulazione della direttiva 2001/86 non impone, in un caso del genere, la successiva attuazione della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori in una SE già costituita.

46      In secondo luogo, risulta, anzitutto, da un lato, dal considerando 21 del regolamento n. 2157/2001 che la direttiva 2001/86 mira a garantire ai lavoratori un diritto di coinvolgimento nelle questioni e nelle decisioni che incidono sulla vita della SE e, dall’altro, dal considerando 3 di tale direttiva, che le disposizioni speciali adottate a tal fine mirano a «garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE». I considerando da 6 a 8 di detta direttiva precisano, inoltre, che «le procedure per l’informazione e la consultazione a livello transnazionale dovrebbero essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una SE», che i diritti acquisiti dei lavoratori in materia di partecipazione «dovrebbero essere mantenuti trasferendoli alla SE, una volta costituita», e che le procedure concrete a tal fine, applicabili a ciascuna SE, «dovrebbero essere definite soprattutto tramite un’intesa da stipularsi tra le parti interessate o, in mancanza della stessa, con l’applicazione di norme accessorie».

47      Da tali considerando della direttiva 2001/86 risulta che tanto la garanzia dei diritti acquisiti in materia di coinvolgimento dei lavoratori quanto i negoziati tra le parti sulle procedure concrete di tale coinvolgimento si ricollegano alla «costituzione» di una SE. Pertanto, essi non corroborano la tesi secondo cui la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva deve essere avviata successivamente in seno ad una SE già costituita nell’ipotesi di cui alla prima questione.

48      Secondo i considerando 1 e 2 del regolamento n. 2157/2001, poi, quest’ultimo mira a consentire alle imprese esistenti di Stati membri diversi, la cui attività non è limitata al soddisfacimento delle esigenze puramente locali, di riorganizzare le loro attività a livello dell’Unione e quindi di mettere in comune il loro potenziale. Orbene, tali considerando non contengono alcuna indicazione che consenta di concludere che le disposizioni della direttiva 2001/86 relative alla procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori devono essere applicate mutatis mutandis a una SE già costituita qualora le società partecipanti che l’hanno costituita abbiano iniziato ad esercitare un’attività economica implicante l’impiego dei lavoratori dopo tale costituzione.

49      Infine, è vero che il considerando 18 della direttiva 2001/86 enuncia che «i diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio “prima/dopo”)» aggiungendo che «[t]ale approccio si applica pertanto non solo alla costituzione di nuove società europee ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle società interessate da processi di modifiche strutturali».

50      Tuttavia, tale direttiva non contiene alcuna disposizione corrispondente che faccia sorgere un obbligo di avvio dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori o che estenda la garanzia dei diritti di partecipazione esistenti dei lavoratori in situazioni in cui vengono apportate modifiche strutturali ad una SE holding già costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e non dispongono di affiliate che ne impiegano. In tali circostanze, un obbligo di avviare successivamente tali negoziati nell’ipotesi di cui alla prima questione non può essere dedotto da tale considerando.

51      In terzo luogo, l’interpretazione letterale, contestuale e teleologica esposta ai punti da 36 a 50 della presente sentenza è corroborata dai lavori preparatori della direttiva 2001/86, dai quali risulta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che l’impossibilità di avviare negoziati ex post risulta non da una dimenticanza in sede di elaborazione di tale direttiva, bensì da una vera e propria scelta del legislatore dell’Unione risultante dal compromesso sul principio «prima/dopo».

52      Risulta, infatti, dai punti 49 e 50 della relazione finale del gruppo di esperti intitolato «Sistemi europei di coinvolgimento dei lavoratori» del mese di maggio 1997 (Relazione Davignon) (C4-0455/97), che tale gruppo, che ha contribuito al rilancio dei dibattiti legislativi sullo statuto della SE in materia di coinvolgimento dei lavoratori in seno alla SE, ha esaminato specificamente la questione se i negoziati dovessero svolgersi prima o dopo l’iscrizione di quest’ultima. Detto gruppo aveva chiaramente raccomandato lo svolgimento di tali negoziati prima dell’iscrizione, ai fini della prevedibilità per gli azionisti e per i lavoratori, nonché della stabilità della vita della SE.

53      Tale approccio è stato confermato al momento dell’adozione della direttiva 2001/86, come dimostra il fatto che il Consiglio dell’Unione europea non ha accolto un emendamento proposto dal Parlamento europeo per un considerando 7 bis che prevedeva esplicitamente nuovi negoziati sulla partecipazione dei lavoratori in caso di ristrutturazione significativa dopo la creazione di una SE.

54      Dagli elementi interpretativi che precedono risulta che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86, non impone alcun obbligo di avviare successivamente, nell’ambito di una SE già costituita e registrata, la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori nell’ipotesi di cui alla prima questione.

55      Tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, il quale ha altresì evocato la possibilità che un obbligo di avviare una procedura di negoziazione successiva all’interno di una SE già costituita possa fondarsi sull’articolo 11 di tale direttiva, occorre rilevare, in quarto e ultimo luogo, che tale articolo, intitolato «Sviamento di procedura», impone agli Stati membri di adottare misure appropriate, nel rispetto del diritto dell’Unione, «per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti».

56      Orbene, l’articolo 11 della direttiva 2001/86, che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, è stato trasposto nell’ordinamento giuridico interno di tale Stato membro mediante l’articolo 43 del SEBG, lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta di misure appropriate da adottare a tale titolo, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, e non prescrive, nell’ipotesi di cui alla prima questione, l’obbligo di avviare successivamente tale procedura di negoziazione.

57      Nei limiti in cui i quesiti del giudice del rinvio devono essere intesi come vertenti sulla nozione di «abuso», di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/86, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 285 e giurisprudenza ivi citata).

58      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86, deve essere interpretato nel senso che esso non impone, qualora una SE holding, costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano, sia registrata senza che siano stati previamente condotti negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, il successivo avvio di tali negoziati per il motivo che tale SE ha acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

59      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone, qualora una società europea (SE) holding, costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano, sia registrata senza che siano stati previamente condotti negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, il successivo avvio di tali negoziati per il motivo che tale SE ha acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.