Language of document : ECLI:EU:C:2024:412

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 16 maggio 2024 (1)

Cause riunite C-289/23 [Corván] e C-305/23 [Bacigán] (i)

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

contro

A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna)]

e

S.E.I.

contro

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 10 di Barcellona, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Domanda di esdebitazione – Persona fisica divenuta insolvente – Requisiti di accesso all’esdebitazione – Crediti pubblici – Importo massimo di esdebitazione»






I.      Introduzione

1.        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (2).

2.        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra persone fisiche divenute insolventi (in prosieguo: i «debitori») e l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«AEAT»), in merito a una domanda di esdebitazione presentata dai debitori nel corso della procedura di insolvenza a loro carico. Infatti, l’AEAT si è opposta alle domande di esdebitazione a motivo della malafede del debitore (causa C-289/23) o della sua disonestà (C-305/23), sottolineando che i crediti pubblici sono esclusi dall’esdebitazione.

3.        La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire quale sia il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per il recepimento dell’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2019/1023, il quale stabilisce che questi ultimi, rispettivamente, devono prevedere disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione in caso di disonestà o malafede del debitore, possono negare o limitare tale accesso in funzione di determinati comportamenti del debitore e possono escludere determinate categorie specifiche di debiti dal meccanismo di esdebitazione integrale.

4.        Su richiesta della Corte, concentrerò la mia analisi sulla seconda questione, lettera d), nella causa C-289/23 che, in sostanza, riguarda il margine di discrezionalità degli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2019/1023 e, segnatamente, la possibilità di fissare limiti all’esdebitazione dei crediti pubblici che non incidono sull’importo effettivo del debito.

5.        Nelle presenti conclusioni, al termine della mia analisi, proporrò di rispondere allo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), giudice del rinvio in tale causa, che gli Stati membri possono prevedere una limitazione dell’esdebitazione, per categorie specifiche di debiti, sotto forma di importo massimo oltre il quale l’esdebitazione non avviene, a condizione che tale limitazione sia debitamente giustificata.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        L’articolo 23 della direttiva 2019/1023, intitolato «Deroghe», così recita:

«1.      In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova.

2.      In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

a)      quando l’imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l’obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;

b)      quando l’imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell’Unione e nazionale;

c)      in caso di domande abusive di esdebitazione;

d)      nel caso di un’ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all’imprenditore insolvente del beneficio dell’esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;

e)      quando non è coperto il costo della procedura che porta all’esdebitazione; oppure

d)      quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

(...)

4.      Gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

a)      debiti garantiti;

b)      debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;

c)      debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;

d)      debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

e)      debiti contratti in seguito a una domanda d’esdebitazione o all’apertura della procedura che porta all’esdebitazione; e

f)      debiti derivanti dall’obbligo di pagare il costo della procedura che porta all’esdebitazione.

(...)».

B.      Diritto spagnolo

7.        La legge applicabile ratione temporis ai procedimenti principali è il Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (regio decreto legislativo n. 1/2020 recante approvazione del testo consolidato della legge fallimentare) (3), del 5 maggio 2020, come modificato dalla Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la [Directiva 2019/1023] (legge n. 16/2022 che modifica il testo consolidato della legge fallimentare, approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, del 5 maggio 2020, ai fini della trasposizione della [direttiva 2019/1023] (4), del 5 settembre 2022 (in prosieguo: il «TRLC»).

8.        Il preambolo di tale legge recita:

«(...)

Quando il debitore insolvente è una persona fisica, la procedura di insolvenza mira a individuare i debitori in buona fede e a offrire loro un’esdebitazione parziale, consentendo loro di beneficiare di una seconda possibilità e impedendo loro di ricadere nell’economia sommersa o nella marginalità.

(...)

Uno dei mutamenti più radicali della nuova normativa è che, invece di subordinare l’esdebitazione al soddisfacimento di un certo tipo di debiti (come previsto dall’articolo 487, paragrafo 2, [TRLC, prima dei predetti mutamenti]), viene adottato un sistema di esdebitazione per merito in cui qualsiasi debitore, sia esso imprenditore o meno, a condizione che soddisfi il requisito della buona fede su cui si basa tale istituto, può accedere all’esdebitazione di tutti i suoi debiti, ad eccezione di quelli che, in via eccezionale e a causa della loro natura speciale, sono considerati non legalmente ammissibili all’esdebitazione. È confermata l’opzione, già accettata dal legislatore spagnolo nel 2015, di concedere l’esdebitazione a qualsiasi debitore persona fisica in buona fede, sia esso imprenditore o meno.

(...)

La buona fede del debitore rimane il fondamento dell’esdebitazione. Conformemente alle raccomandazioni degli organismi internazionali, è stabilita una delimitazione normativa della buona fede, con riferimento a determinati comportamenti obiettivi enumerati in modo esaustivo (elenco chiuso), senza ricorrere a modelli di comportamento vaghi o insufficientemente specifici, o la cui prova imponga al debitore un onere impossibile (...)

(...)

L’esdebitazione è estesa all’insieme dei crediti nel contesto della procedura di insolvenza e dei crediti nei confronti della massa fallimentare. Le eccezioni si basano, in taluni casi, sulla particolare importanza del loro soddisfacimento per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto (come nel caso di debiti alimentari, debiti derivanti da crediti di diritto pubblico, debiti derivanti da reati o debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale). Pertanto, l’esdebitazione relativa ai crediti di diritto pubblico è soggetta a determinati limiti e può avere luogo solo al momento della prima esdebitazione dalle passività, e non di quelle successive (...)

(...)».

9.        L’articolo 486 del TRLC prevede quanto segue:

«Il debitore persona fisica, sia esso imprenditore o meno, può chiedere l’esdebitazione dei debiti non assolti alle condizioni stabilite dalla presente legge, purché sia un debitore in buona fede:

1)      sottoponendosi a un piano di pagamento senza preventiva liquidazione della massa degli attivi, conformemente al regime di esdebitazione di cui alla sezione 3, sottosezione 1, di seguito riportata; oppure

2)      mediante la liquidazione della massa degli attivi, nel qual caso l’esdebitazione sarà soggetta al regime di cui alla sezione 3, sottosezione 2, qualora la chiusura della procedura di insolvenza sia dovuta alla fine della fase di liquidazione della massa degli attivi o all’insufficienza di quest’ultima per soddisfare i crediti nei confronti della massa».

10.      L’articolo 489 del TRLC recita come segue:

«1.      L’esdebitazione si estende a tutti i debiti non soddisfatti, con le seguenti eccezioni:

(...)

5)      debiti derivanti da crediti di diritto pubblico. Tuttavia, l’esdebitazione dai debiti il cui recupero rientra nella competenza dell’[AEAT] è ammessa fino a concorrenza dell’importo massimo di EUR 10 000 per debitore; per i primi EUR 5 000 di debito, l’esdebitazione sarà integrale e, a partire da tale importo, l’esdebitazione arriverà al 50% del debito fino al massimo indicato. Parimenti, l’esdebitazione dai debiti sociali è ammessa per il medesimo importo e alle medesime condizioni. L’importo oggetto di esdebitazione, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui sopra, è applicato nell’ordine inverso a quello di priorità stabilito dalla presente legge e, all’interno di ciascuna categoria, in funzione della sua vetustà.

(...)

3.      Un credito di diritto pubblico può essere oggetto di esdebitazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 1, punto 5, seconda frase, ma solo al momento della prima esdebitazione, nessun importo potrà beneficiare di un’esdebitazione al momento di esdebitazioni in successione che lo stesso debitore potrebbe ottenere».

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.      Causa C-289/23

11.      Il 7 luglio 2022 A. ha presentato istanza di dichiarazione di insolvenza e ha dichiarato debiti per un importo di EUR 537 787,69. Atteso che il 26 luglio 2022 il giudice del rinvio ha dichiarato il l’insolvenza di tale debitore e la chiusura del procedimento per insufficienza della massa fallimentare, detto debitore ha presentato domanda di esdebitazione integrale il 28 settembre 2022. Il 19 ottobre 2022 detto giudice ha dichiarato ricevibile l’opposizione dell’AEAT avverso l’esdebitazione a causa dell’esistenza di vari crediti di diritto pubblico.

12.      Dinanzi al giudice del rinvio, l’AEAT ha sostenuto, da un lato, che il rifiuto dell’esdebitazione era giustificato dall’esistenza, entro i 10 anni precedenti, di un provvedimento definitivo di trasferimento dell’obbligazione tributaria per un totale di EUR 114 408,09 di debiti e sanzioni tributarie a carico della società di cui il debitore era amministratore e che, di conseguenza, il debitore non era in buona fede. Essa aggiunge, d’altra parte, che alcuni dei crediti sono pubblici e sono quindi esclusi dall’esdebitazione.

13.      Tale giudice nutre dubbi sul modo in cui il legislatore spagnolo ha recepito la direttiva 2019/1023, in primo luogo, in relazione alla nozione di «buona fede», che condiziona l’accesso all’esdebitazione e che è definita in modo obiettivo (in particolare non essere stato oggetto di trasferimento dell’obbligazione tributaria nei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione), e, in secondo luogo, in relazione all’esclusione dei crediti pubblici.

14.      Su quest’ultimo punto, detto giudice spiega che il diritto spagnolo prevede che i crediti pubblici il cui recupero rientra nella competenza dell’AEAT e della Tesoreria General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale, Spagna) possano essere oggetto di un’esdebitazione parziale. Infatti, per tali debiti, l’esdebitazione è limitata a EUR 10 000 per debitore, precisando che, per i primi EUR 5 000, l’esdebitazione sarà integrale e, a partire da tale importo, l’esdebitazione arriverà al 50% del debito fino all’importo massimo di EUR 10 000. L’importo oggetto di esdebitazione è applicato nell’ordine inverso a quello di priorità stabilito per legge e, all’interno di ciascuna categoria, in funzione della sua vetustà.

15.      Il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulla mancanza di proporzionalità dell’esdebitazione autorizzata dalla legge rispetto all’importo totale del passivo, cosa che rischia di privare l’esdebitazione di effetto reale.

16.      In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [2019/1023] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impedisce l’accesso all’esdebitazione ai sensi dell’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del [TRLC] nella misura in cui tale limite non era previsto dalla normativa precedente al recepimento della direttiva che ha riconosciuto il diritto all’esdebitazione e che è stata introdotta ex novo dal legislatore. Nello specifico, se il legislatore nazionale, in sede di recepimento della [suddetta] direttiva, possa introdurre maggiori limitazioni all’accesso all’esdebitazione rispetto a quelle previste dalla normativa precedente, in particolare qualora tale limite non corrisponda ad alcuna delle circostanze previste all’articolo 23, paragrafo 2, della [medesima] direttiva.

b)      In caso di risposta negativa della Corte di giustizia alla questione precedente, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso alla consegna “qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la richiesta di consegna, [il debitore] sia stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per infrazioni molto gravi in materia fiscale, di sicurezza sociale o di ordine sociale, o qualora, entro lo stesso termine, sia stato emesso un provvedimento definitivo di trasferimento dell’obbligazione tributaria, salvo il caso in cui alla data di presentazione della domanda di esdebitazione egli abbia soddisfatto integralmente la propria obbligazione” (articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC), nella misura in cui tale circostanza comporti un’alterazione del sistema di classificazione dei crediti concorsuali.

c)      In caso di risposta negativa della Corte di giustizia alla questione precedente, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [2019/1023] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impedisce l’accesso all’esdebitazione ai sensi dell’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC “qualora (…) sia stato emesso un provvedimento definitivo di trasferimento dell’obbligazione tributaria, salvo il caso in cui alla data di presentazione della domanda di esdebitazione, egli abbia soddisfatto integralmente la propria obbligazione”, nella misura in cui tale circostanza non sia idonea al fine di determinare la malafede del debitore. Se sia rilevante al riguardo il fatto che non sia stata dichiarata la bancarotta.

d)      In caso di risposta negativa della Corte di giustizia alla precedente questione, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [2019/1023] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impedisce l’accesso all’esdebitazione di cui all’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC per infrazioni o provvedimenti di trasferimento dell’obbligazione tributaria che sono stati emessi o disposti nei 10 anni precedenti la domanda di esdebitazione, senza tener conto della data del fatto che ha generato l’obbligazione e dell’eventuale ritardo nell’attuazione del provvedimento di trasferimento dell’obbligazione tributaria.

e)      In caso di risposta negativa della Corte di giustizia alle questioni che precedono, se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [2019/1023] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impedisce l’accesso all’esdebitazione di cui all’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC nella misura in cui tale limite non sia stato debitamente giustificato dal legislatore nazionale.

2      a)      Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva [2019/1023] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa come quella di cui all’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC, che prevede circostanze che impediscono l’accesso all’esdebitazione che non figurano nell’elenco di cui al citato articolo 23, paragrafo 4. In particolare, se l’elenco delle circostanze di cui all’articolo 23, paragrafo 4, debba essere interpretato come un elenco a numerus clausus o, al contrario, come un elenco a numerus apertus.

b)      Nella misura in cui l’elenco è a numerus apertus e il legislatore nazionale può stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dalla direttiva [2019/1023], se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva osta a una normativa nazionale che stabilisce una regola generale di esclusione dei crediti di diritto pubblico dall’esdebitazione se non in circostanze e per importi molto limitati, indipendentemente dalla natura e dalle circostanze di specifici debiti derivanti da crediti di diritto pubblico. In particolare, se sia rilevante nel caso di specie il fatto che la normativa precedente, come interpretata dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), consentiva una determinata esdebitazione del credito pubblico e che la norma di recepimento sia servita a limitare la portata di tale esdebitazione.

c)      In caso di risposta negativa della Corte di giustizia alla questione precedente, se si debba ritenere che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva [2019/1023] osta a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 489, paragrafo 1, punto 5, del TRLC, che prevede una regola generale di esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione (con talune eccezioni oggetto della successiva questione pregiudiziale), nella misura in cui concede un trattamento privilegiato ai creditori di diritto pubblico rispetto agli altri creditori.

d)      In particolare, e alla luce della questione che precede, se sia rilevante il fatto che la normativa preveda una determinata esdebitazione dei crediti pubblici, ma solo per alcuni debiti ed entro specifici limiti che non incidono sull’importo effettivo del debito.

e)      Infine, se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa come quella di cui all’articolo 489, paragrafo 1, punto 5, del TRLC, nella misura in cui l’esdebitazione [dei crediti di diritto pubblico] è giustificata dalla particolare importanza del suo soddisfacimento per una società giusta e solidale, fondata sullo stato di diritto e la stessa si riferisce in generale al credito pubblico senza tener conto della natura specifica del credito. In particolare, se sia rilevante, al riguardo, il fatto che la giustificazione generale sia utilizzata sia per i debiti elencati all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva, sia per circostanze o debiti che non figurano in tali elenchi».

B.      Causa C-305/23 (per memoria)

17.      Nell’ambito di un procedimento di liquidazione giudiziaria che aveva comportato, in particolare, la vendita della sua abitazione, S.E.I., persona fisica, ha chiesto l’esdebitazione proponendo al contempo un piano di liquidazione dei debiti che riteneva non potessero essere oggetto di esdebitazione. L’AEAT si è opposta a tale domanda in quanto S.E.I., nei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, era stato sanzionato con una decisione amministrativa definitiva (ammenda di EUR 504,99) per illeciti tributari molto gravi e la sanzione non era stata eseguita al momento della domanda di esdebitazione.

18.      In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 10 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali non pertinenti nell’ambito delle presenti conclusioni.

19.      Con decisione del presidente della Corte del 21 giugno 2023, le cause C-289/23 e C-305/23 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

20.      S.E.I., il governo spagnolo e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

IV.    Analisi

21.      Su richiesta della Corte, la mia analisi si concentrerà sulla seconda questione, lettera d), nella causa C-289/23, con la quale il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se il margine di discrezionalità degli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2019/1023 consenta di fissare limiti all’esdebitazione dei crediti pubblici che non incidono sull’importo effettivo del debito.

22.      Tale causa, al di là della questione del tipo di categoria di crediti che possono non essere oggetto di esdebitazione, di recente risolta dalla Corte (5), solleva la problematica connessa alla portata quantitativa dell’esclusione da tale esdebitazione.

23.      La questione posta dal giudice del rinvio indica che quest’ultimo si interroga sul metodo della doppia soglia di EUR 5 000 e di EUR 10 000 adottato dal legislatore spagnolo per l’esdebitazione di natura tributaria o sociale senza tener conto dell’importo globale del debito tributario o sociale di cui trattasi.

24.      Nelle sue osservazioni, la Commissione concorda, affermando che, sebbene tale limitazione vada nella giusta direzione, non è certo che sia sufficiente a rispettare l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023. Essa fa proprio l’argomento del giudice del rinvio a favore del rispetto del principio di proporzionalità con riferimento all’importo totale del debito nell’applicazione dell’esclusione dall’esdebitazione.

25.      Ricordo che tale direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale (6). Tale articolo non impone agli Stati membri di garantire l’esdebitazione integrale degli imprenditori insolventi.

26.      Inoltre, l’articolo 23 della direttiva 2019/1023 enuncia un certo numero di situazioni che possono condurre a negare o limitare l’accesso all’esdebitazione, a prevedere termini per l’esdebitazione o periodi di interdizione più lunghi o a causa della disonestà o della malafede del debitore (paragrafo 1), o a causa di altre condotte del debitore (paragrafo 2), o a causa della natura del credito in questione (paragrafo 4) o a causa della professione dell’imprenditore (paragrafo 5).

27.      Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 deve essere interpretato nel senso che l’elenco delle categorie specifiche di debiti ivi figuranti non ha carattere esaustivo e che gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diversi da quelli elencati in tale disposizione, in casi debitamente giustificati (7).

28.      Gli Stati membri possono quindi aggiungere categorie specifiche di debiti alle sei classi di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

29.      Il medesimo ragionamento può essere seguito per l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023, che prevede un elenco di sei condotte che possono, in particolare, incidere sull’esdebitazione. Gli Stati membri possono altresì integrare tale elenco.

30.      Di conseguenza, il numero di deroghe all’esdebitazione può essere elevato e gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità in materia al fine di tener conto dei loro sistemi giuridici, in considerazione dei possibili effetti che siffatte norme possono avere.

31.      La Corte ha precisato che il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio della facoltà così concessa dall’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 alla condizione che simili esclusioni siano «debitamente giustificat[e]» Essa ha aggiunto che, quando il legislatore nazionale adotta simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dalla procedura che ha condotto a queste ultime e che tali motivi devono perseguire un interesse pubblico legittimo (8).

32.      Pertanto, l’ampio margine di discrezionalità degli Stati membri per aggiungere categorie specifiche di debiti è limitato da tali due esigenze, ossia l’esistenza di una giustificazione nel diritto nazionale e il perseguimento di un interesse pubblico legittimo.

33.      Inoltre, la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 indica che, per tali categorie specifiche di debiti, gli Stati membri possono prevedere un’esclusione dall’esdebitazione o una limitazione all’esdebitazione o termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati.

34.      Così, il legislatore dell’Unione non solo consente l’esclusione totale dall’esdebitazione, ma non fa inoltre alcun riferimento a una modalità particolare di limitazione della possibilità di esdebitazione (importo massimo, proporzione, soglie con variazioni proporzionali) laddove l’esclusione sia solo parziale, il che conferma ancora una volta l’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e la mancanza di armonizzazione in materia.

35.      In ogni caso, sarebbe paradossale restringere maggiormente il margine di discrezionalità degli Stati membri per le limitazioni rispetto all’esclusione.

36.      Di conseguenza, se è ipotizzabile una limitazione dell’esdebitazione in proporzione all’importo totale dei debiti, nulla impedisce di prevedere un importo massimo dell’esdebitazione, a condizione che entrambi i metodi siano debitamente giustificati. Un’esdebitazione soggetta ad un importo massimo può avere un effetto incentivante per indurre una reazione più rapida dell’imprenditore a fronte dell’importo crescente dei debiti. Tale imprenditore saprà che, oltre tale soglia, senza una reazione da parte sua, l’esdebitazione non avverrà.

37.      L’unico riferimento a una proporzione si trova all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023, laddove è prevista l’ipotesi di un’esdebitazione subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore. In tal caso, l’obbligo di rimborso deve basarsi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, deve essere proporzionato al reddito e agli attivi disponibili durante i termini per l’esdebitazione, e deve tener conto dell’equo interesse dei creditori.

38.      Non ritengo che tale riferimento a una proporzione tra il rimborso parziale da parte del debitore e i suoi redditi e attivi disponibili in questo caso specifico sia sufficiente a renderlo un obbligo per gli Stati membri qualora prevedano limitazioni all’esdebitazione.

39.      L’applicazione del principio di proporzionalità da parte degli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2019/1023 non impone il ricorso a un’esdebitazione proporzionata alle passività in luogo, ad esempio, di un’esdebitazione soggetta a un importo massimo. D’altra parte, il principio in questione fa obbligo a tali Stati di attuare i mezzi proporzionati al fine di conseguire il risultato auspicato da tale direttiva, vale a dire porre in essere una procedura finalizzata all’esdebitazione integrale dell’imprenditore insolvente. Spetta quindi a ciascuno Stato membro valutare in funzione del proprio diritto fallimentare, delle garanzie, dei regimi patrimoniali tra coniugi, del proprio diritto tributario, come tale procedura possa integrarsi in un sistema globale, fermo restando che la suddetta medesima direttiva non prescinde dall’equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori (9).

40.      Tuttavia, poiché la direttiva 2019/1023 non procede a un’armonizzazione delle esclusioni dall’esdebitazione e delle relative modalità, spetta a ciascuno Stato membro stabilirle, a condizione però che le norme in materia non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni simili assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (10).

41.      A mio avviso, la direttiva in parola è una direttiva di armonizzazione minima, il cui obiettivo è l’adozione da parte di ciascuno Stato membro di una procedura di esdebitazione integrale o parziale, le cui modalità di limitazione di tale esdebitazione sono lasciate in gran parte alla discrezionalità degli Stati membri, purché tali limitazioni, nel rispetto del principio di effettività, siano debitamente giustificate e risultino dal diritto nazionale o dal procedimento che ne ha determinato l’adozione.

42.      Propongo pertanto di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera d), nella causa C-289/23 che l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 deve essere interpretato nel senso che la limitazione dell’esdebitazione per una categoria specifica di debiti mediante l’introduzione di un importo massimo oltre il quale non si procederà ad alcuna esdebitazione è possibile a condizione che tale limitazione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale o del procedimento che ne ha determinato l’adozione.

V.      Conclusione

43.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera d), sollevata dallo Juzgado de lo Mercantil no 10 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna) nella causa C-289/23 come segue:

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)

deve essere interpretato nel senso che:

la limitazione dell’esdebitazione per una categoria specifica di crediti mediante l’introduzione di un importo massimo oltre il quale non si procederà ad alcuna esdebitazione è possibile a condizione che tale limitazione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale o del procedimento che ne ha determinato l’adozione.


1      Lingua originale: il francese.


i      I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.


2      GU 2019, L 172, pag. 18.


3      BOE n. 127, del 7 maggio 2020, pag. 31518.


4      BOE n. 214, del 6 settembre 2022, pag. 123682.


5      V. sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione) (C-687/22, EU:C:2024:287).


6      V. articolo 20, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva.


7      V. sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione) (C-687/22, EU:C:2024:287, punto 39).


8      V. sentenza dell’11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione) (C-687/22, EU:C:2024:287, punto 42).


9      V. articolo 23, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva.


10      V. sentenza del 25 novembre 2021, ALPINE BAU (C-25/20, EU:C:2021:963, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).