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Ricorso proposto l'11 agosto 2008 - Bull e a. / Commissione

(Causa T-333/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bull SAS (Les Clayes-sous-Bois, Francia), Unisys Belgium SA (Bruxelles, Belgio) e Tata Consultancy Services (TCS) SA (Capellen, Lussemburgo) (rappresentanti: B. Lombaert e M. van der Woude, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, vale a dire:

    -    il rigetto dell'offerta del Consortium B-Trust

    -    la decisione di non assegnare l'appalto

    -    la decisione di avviare una procedura negoziata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione di rigetto della loro offerta avanzata nell'ambito della procedura di appalto "DIGIT/R2/PO/2007/024 - Prestazione di servizi gestiti" (GU 2007, S 159-197776), nonché la decisione di non assegnare l'appalto in difetto di offerte soddisfacenti e di avviare una procedura negoziata.

A fondamento del proprio ricorso, le ricorrenti fanno valere in primo luogo che la decisione impugnata non sarebbe stata adottata in conformità delle regole di attribuzione delle competenze in seno alla Commissione, in quanto la decisione è stata assunta da un "Acting Head of Unit". Secondo le ricorrenti, non era previsto che l'autore dell'atto fosse debitamente abilitato ad adottare siffatta decisione in nome della Commissione.

In secondo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di motivazione non esponendo, nella sua decisione, le ragioni per le quali avrebbe ritenuto che determinati prezzi dell'offerta delle ricorrenti fossero artificialmente bassi e che l'offerta non rispettasse le disposizioni legali pertinenti in caso di esecuzione del contratto a Bruxelles o a Lussemburgo.

Da ultimo, le ricorrenti reputano che la Commissione avrebbe violato la procedura di verifica della regolarità dei prezzi, in quanto i) la Commissione avrebbe escluso l'offerta delle ricorrenti in base alla procedura dei prezzi artificialmente bassi, laddove l'offerta era finanziariamente seria; ii) la Commissione non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni fornite dalle ricorrenti, e iii) la decisione impugnata non sarebbe fondata su motivi esatti sotto il profilo fattuale.

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