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Ricorso proposto il 15 agosto 2008 - Melli Bank / Consiglio

(Causa T-332/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, M. Hoskins, Barrister, e T. Din, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 8, paragrafo 4 dell'allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran nella parte in cui interessa la Melli Bank plc;

qualora la Corte dovesse ritenere che la disposizione dell'art. 7 n. 2, lett. d), del regolamento fosse tassativa, dev'essere dichiarato inapplicabile l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento del Consiglio 423/2007/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 1 nella parte in cui è inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati ai sensi della detta disposizione. La ricorrente ha impugnato la medesima decisione nella causa T-246/08, Melli Bank/Consiglio 2.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo fornito alcuna motivazione specifica e individualizzata, per la sua inclusione nel detto elenco. La ricorrente sostiene di essere stata inserita nell'elenco non per il fatto che sia stata essa stessa implicata a dare sostegno alle attività nucleari dell'Iran, ma per il solo fatto di essere una società controllata di una società che è stata ritenuta essere implicata in siffatte attività.

La ricorrente deduce inoltre che, qualora l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento (CE) del Consiglio, n. 423/2007 3 dovesse essere interpretato nel senso che impone un obbligo al Consiglio di inserire nell'elenco ogni società detenuta o controllata da una società che è stata essa stessa inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati, tale disposizione dev'essere dichiarata inapplicabile in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità.

La ricorrente considera che un obbligo tassativo di inserire nell'elenco una società controllata non è né necessario né idoneo per conseguire gli obiettivi del regolamento, dal momento che il fatto che sia stata inserita nell'elenco la società madre, osta a che la società controllata, stabilita nell'Unione europea prenda istruzioni dalla società madre con conseguente vanificazione diretta o indiretta degli effetti dell'inserimento nell'elenco della società madre.

La ricorrente deduce infine che l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento del Consiglio dev'essere interpretato nel senso che conferisce al Consiglio il potere discrezionale di inserire nell'elenco una società controllata, da una società inserita in tale elenco e non che impone al Consiglio un obbligo in tal senso.

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1 - GU L 163, pag. 29.

2 - GU C 197, pag. 34.

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).