Language of document : ECLI:EU:T:2011:197

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 maggio 2011

Causa T‑402/09 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee – Procedura di riconoscimento della natura professionale di una malattia – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑271 e II‑A‑1‑1467).

Decisione: L’impugnazione è in parte dichiarata manifestamente irricevibile e in parte respinta in quanto manifestamente infondata. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente impugnazione.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Condotta obiettivamente intesa a ledere l’interessato o a peggiorare le sue condizioni di lavoro

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

3.      Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Obbligo dell’interessato di fornire un principio di prova

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

4.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Sindacato, da parte del Tribunale, in ordine alla valutazione degli elementi di prova compiuta dal Tribunale della funzione pubblica – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Sindacato, da parte del Tribunale, in ordine alla valutazione degli elementi di informazione – Esclusione

(Art. 256, n. 2, TFUE)

1.      In materia di funzione pubblica, il rigetto implicito di una domanda risarcitoria introdotta dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subìto un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al giudice dell’Unione, senza inficiare la conclusione del Tribunale della funzione pubblica in ordine all’irricevibilità della domanda di annullamento di tale rigetto.

(v. punto 23)

Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68)

2.      La molestia psicologica costituisce una condotta obiettivamente intesa a ledere un collega o a peggiorarne deliberatamente le condizioni di lavoro.

(v. punto 35)

Riferimento: Tribunale 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 79)

3.      Il funzionario che affermi di essere stato vittima di molestie psicologiche è tenuto a fornire un principio di prova di tali molestie.

(v. punto 39)

4.      Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice del rinvio.

(v. punto 43)

Riferimento: Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punto 44); Corte 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I‑5539, punto 35), e Corte 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 45)

5.      Nella sua qualità di giudice di primo grado, riguardo alle domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito.

(v. punto 50)

Riferimento: Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19)