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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 7 ottobre 2009 avverso l'ordinanza del 20 luglio 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-86/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-402/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua.

-    In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

    

    

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 20 luglio 2009, emessa nella causa F-86/07. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato, un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere lo svolgimento di un'inchiesta sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato alla delegazione della Commissione in Angola, nonché la condanna della Convenuta al risarcimento del danno risultante da tali asserite molestie psicologiche.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

-    Errata e falsa interpretazione ed applicazione della nozione di indagine ex art. 17, punto 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e della nozione di inchiesta al fine di stabilire se un funzionario di un'istituzione sia stato oggetto di molestie psicologiche.

-    Errore di diritto nel dichiarare irrecivibile la domanda di annullamento del rigetto della domanda d'inchiesta, anche per falsa interpretazione della nozione di carenza di oggetto di quest'ultima.

-    Errore di diritto nel dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della relazione dell'IDOC, anche per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia e falsa applicazione alla fattispecie della nozione di un atto preparatorio.

-    Errata interpretazione della nozione di molestie psicologiche, nonché dell'obbligo di prova delle molestie psicologiche incombente sul molestato.

-    Carenza assoluta di motivazione per quanto riguarda le asserzioni a preteso sostegno della reiezione delle domande risarcitorie.

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