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Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 - Polonia / Commissione

(Causa T-243/07)

("Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri - Atto di adesione del 2003 - Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione - Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario - Decisione 2007/361/CE")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agents) e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová e M. Kianička, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica di Polonia.

Dispositivo

La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata nella parte in cui riguarda la Repubblica di Polonia.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.

La Repubblica slovacca e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 211 dell'8.9.2007.