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Ricorso presentato il 10 luglio 2007 - Buzzi Unicem/Commissione

(Causa T-241/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Vivani e M. Vellano, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la nullità della Decisione della Commissione del 15.05.2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio - per violazione del Trattato CE e dei principi e regole di diritto adottati in sua applicazione - nelle parti in cui impone la modifica al Piano nazionale di assegnazione relativamente alla soppressione dell'ammissibilità delle misure di razionalizzazione che contemplano che il gestore possa mantenere una parte delle quote assegnate, in caso di "chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni" (art. 1, punto 4 e art. 2, punto 4 della Decisione).

Condannare la Commissione al pagamento, a favore della Ricorrente, delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa ha definito come incompatibile con la Direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, il Piano nazionale di assegnazione notificato dall'Italia con lettera del 15 dicembre 2006.

Il punto specificamente contestato riguarda l'eventualità che il gestore possa mantenere una parte delle quote assegnate, in caso di chiusura, per processi di razionalizzazione, degli impianti di produzione o di sezione degli stessi.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    che la Convenuta imposta erroneamente la propria censura in termini di "adeguamento di assegnazioni", escludendo la possibilità dei cosiddetti "aggiustamenti ex-post". A questo riguardo la ricorrente accetta che questo tipo di aggiustamenti stravolgerebbero il mercato e creerebbero incertezza per le imprese e che violerebbero il criterio n. 100 dell'Allegato III alla Direttiva sopra citata. Si tratta piuttosto, secondo la ricorrente, di evitare la perdita della titolarità delle quote oggetto di assegnazione, e quindi la perdita della capacità giuridica di disporne tramite utilizzazione in altri impianti. Si tratterebbe, in sostanza, di evitare un ostacolo alla libera organizzazione ed applicazione del diritto soggettivo di impresa, che sarebbe peraltro contrario ai principi di logicità, di proporzionalità e di tutela dell'ambiente e della concorrenza di cui agli articoli 5, 174 e 157 del Trattato CE.

-    La decisione impugnata risulta peraltro contraddittoria rispetto alle premesse logiche su cui è basata. Viene precisato su questo punto che nel considerando n. 4 della decisione impugnata la stessa Commissione ammette che la Direttiva contempla la possibilità per gli Stati membri di apportare aggiustamenti, a condizione che l'effetto dell'aggiustamento non abbia portata retroattiva e che non produca pregiudizi sul funzionamento del sistema comunitario. Nel caso di specie, appunto, il gestore degli impianti in chiusura continuerebbe ad assistere e ad operare con gli altri impianti autorizzati. Sarebbe dunque possibile, a dire della stessa Commissione, un "aggiustamento della assegnazione".

-    La Convenuta ha omesso di giustificare l'iter logico seguito per ritenere il meccanismo censurato incompatibile in quanto "ex-post adjustment".

-    La violazione del principio di parità di trattamento, alla luce di quanto disposto nella decisione della Commissione di approvazione del Piano nazionale di assegnazione per il Regno Unito.

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