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Ricorso proposto l'11 luglio 2007 - Repubblica di Polonia / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-243/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2007, 2007/361 CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [C(2007) 1979 def.] 1, nei limiti in cui essa riguarda la Polonia.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata ha fissato i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio della Polonia alla data dell'adesione all'Unione europea, che a giudizio della Commissione hanno superato il livello delle scorte normali di tali prodotti ed ha addebitato su tale base alla Polonia "gli importi (...) per le spese di eliminazione dei (...) quantitativi [eccedentari]" di tali prodotti.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione invocando due motivi a sostegno del suo ricorso: incompetenza della Commissione per l'adozione della decisione impugnata con violazione dell'allegato IV, cap. 4, n. 4 dell'Atto di adesione 2 nonché violazione del principio di proporzionalità.

Nella motivazione della prima censura la ricorrente ha fatto valere che la Commissione, adottando la decisione impugnata, ha oltrepassato la competenza risultante dall'allegato IV, cap. 4, n. 4 dell'Atto di adesione poiché la decisione modifica gli accordi sottoscritti nell'Atto di adesione introducendo sanzioni finanziarie non previste in tale atto. Inoltre la ricorrente asserisce che la decisione impugnata è contraria al principio stabilito nell'Atto di adesione conformemente al quale gli Stati membri devono provvedere all'effettiva eliminazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli che si trovavano in libera pratica sul loro territorio al momento dell'adesione.

Nel motivare la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente ha fatto valere che gli obiettivi perseguiti dalla decisione impugnata sono tra loro contraddittori e oltre a ciò non sono legalmente giustificati. Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è lo strumento appropriato per liquidare le spese di eliminazione delle scorte eccedentarie. La ricorrente sostiene in pari tempo che la decisione impugnata contiene errori sostanziali nella determinazione degli importi delle scorte eccedentarie che si troverebbero in libera pratica sul territorio della Polonia, oltre a non aver preso in considerazione gli importi delle scorte eliminate dalla Polonia a proprie spese dopo l'adesione. Ad avviso della ricorrente la decisione impugnata ha posto a carico della Polonia le spese di eliminazione delle scorte che in realtà non sarebbero sostenute dalla Comunità, causando in tal modo un arricchimento senza causa della Comunità ai danni della Polonia. La ricorrente ha fatto valere anche che l'adozione della decisione impugnata non era un atto necessario data l'assenza di perturbazioni sui mercati agricoli per effetto dell'adesione della Polonia all'Unione europea nonché in considerazione del lungo lasso di tempo già trascorso dalla data dell'adesione. Secondo le asserzioni della ricorrente la decisione impugnata, anche se adottata sul fondamento dell'Atto di adesione, non realizza nessuno degli obiettivi da esso fissati nel settore agricolo.

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1 - GU L 138, pag. 14.

2 - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 38).