Ricorso proposto il 31 maggio 2011 - Ghost Brand / UAMI - Procter & Gamble International Operations (GHOST)
(Causa T-298/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ghost Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Caddick, QC)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Procter & Gamble International Operations SA (Ginevra, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
disporre che il trasferimento di proprietà relativo alla registrazione del marchio comunitario n. 000282350 "GHOST" alla Procter & Gamble International Operations S.A. sia registrato e pubblicato solo per quanto riguarda i "cosmetici" e che la proprietà della registrazione, per quanto riguarda tutti i prodotti della classe 25 e "saponi; profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli" della classe 3, rimanga a nome della Ghost Brand Limited.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di trasferimento di proprietà: marchio denominativo "GHOST", per prodotti della classe 3 ("saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli") - Registrazione n. 282350.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente il trasferimento di proprietà del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Decisione del dipartimento disegni e modelli e registro: la domanda di trasferimento parziale di proprietà è stata respinta.
Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata annullata ed è stato deciso che il dipartimento disegni e modelli e registro debba registrare e pubblicare il trasferimento di proprietà.
Motivi dedotti: la ricorrente deduce tre motivi, principalmente che: (i) la seconda commissione di ricorso erroneamente non ha notificato alla ricorrente il procedimento di ricorso o la relativa decisione; (ii) la seconda commissione di ricorso non era in possesso di tutte le informazioni necessarie ed il ricorso della controinteressata era basato sull'inganno; e (iii) la controinteressata ha agito in malafede nel proporre il ricorso relativo alla decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
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