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Ricorso proposto il 23 marzo 2023 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-186/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Gr. Koleva e J. Samnadda, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/7901 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Tale direttiva stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali. Ai sensi dell’articolo 29 della direttiva il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri scade il 7 giugno 2021. Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

La Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria, il 23 giugno 2021, una lettera di costituzione in mora e, il 19 maggio 2022, un parere motivato. Tuttavia, non sarebbero state ancora adottate le misure di recepimento della direttiva, o comunque non sarebbero state notificate alla Commissione.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (in prosieguo: la «direttiva»), e non avendole notificate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29 di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione un importo forfettario pari al più elevato dei due seguenti importi: 1. un importo giornaliero di EUR 1 800, moltiplicato per il numero di giorni calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento previsto nella direttiva sino al giorno della cessazione dell’inadempimento o, se quest’ultimo persiste, fino al giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento; 2. un importo forfettario minimo di EUR 504 000;

qualora l’inadempimento indicato al punto 1 ancora persista il giorno di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica di Bulgaria a pagare alla Commissione una sanzione pari all’importo giornaliero di EUR 10 800 per ogni giorno di ritardo dalla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, per tutta la durata dell’inadempimento di tale Stato agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

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1 GU 2019, L 130, pag. 92.