Language of document : ECLI:EU:T:2021:707


 


 



Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 ottobre 2021 –
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commissione

(causa T191/16)

«Contributo finanziario – Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) – Contratto concernente un contributo finanziario dell’Unione in favore di un progetto nel settore della collaborazione medica – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Competenza della Commissione – Convenzioni di sovvenzione – Recupero di una parte del contributo finanziario versato – Clausola compromissoria – Costi ammissibili – Legittimo affidamento»

1.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Replica – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Scritti allegati al ricorso o alla replica – Ricevibilità – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 21, 22)

2.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale avente ad oggetto una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Competenza ad esaminare sia i motivi con cui si contesta la legittimità di una tale decisione sia quelli vertenti sulla violazione delle obbligazioni contrattuali all’origine dell’adozione della stessa decisione

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 33)

3.      Commissione – Competenze – Esecuzione del bilancio dell’Unione – Crediti dell’Unione sorti da un contratto stipulato da un’istituzione – Recupero tramite una decisione che costituisce titolo esecutivo – Potere di adottare una siffatta decisione nell’ambito di rapporti contrattuali – Base giuridica – Origine contrattuale del credito – Irrilevanza

(Art. 299, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 79, § 2)

(v. punti 39-43)

4.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Atto inteso a produrre effetti obbligatori al di fuori della relazione contrattuale e che implica l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Competenza del giudice dell’Unione – Necessità di una clausola compromissoria che attribuisca tale competenza – Ricevibilità

(Artt. 263 e 299 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 79, § 2)

(v. punti 44, 45, 52, 53)

5.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero del finanziamento dei costi considerati non ammissibili

(Art. 317 TFUE)

(v. punti 79-84)

6.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova

(v. punti 110, 111)

7.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili

(v. punti 146-148)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 1080 final della Commissione, del 16 febbraio 2016, relativa al recupero di un importo di EUR 109415,20, più gli interessi, versato alla ricorrente nell’ambito di un contributo finanziario a sostegno di un progetto di ricerche mediche.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata alle spese.