Ordinanza del Presidente del Tribunale 30 settembre 2011 – Gollnisch / Parlamento
(causa T‑347/11 R)
«Procedimento sommario – Rigetto di una domanda di difesa dell’immunità di un membro del Parlamento europeo – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Irricevibilità»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11-13)
2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Domanda di sospensione dell’esecuzione proposta contro una decisione amministrativa di diniego – Decisione del Parlamento europeo che respinge una domanda di difesa dell’immunità di uno dei suoi membri – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Carenza d’interesse ad agire (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16-20)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 21)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 10 maggio 2011 di non difendere l’immunità e i privilegi del ricorrente. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |