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Ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 – EPAW / Commissione

(Causa T-168/13) 1

[«Ricorso di annullamento – Persona giuridica di diritto privato – Assenza di prova dell’esistenza giuridica – Articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità manifesta»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Platform Against Windfarms (EPAW) (rappresentante: C. Kiss, avvocato).

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Herrmann e P. Oliver e, successivamente, L. Pignataro Nolin, K. Herrmann e J. Tomkin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo», del 6 giugno 2012, nonché della decisione della Commissione del 21 gennaio 2013 che respinge in quanto irricevibile la richiesta della ricorrente volta al riesame di tale comunicazione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La European Platform Against Windfarms (EPAW) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1     GU C 207 del 20.7.2013.