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Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 – Spraylat / ECHA

(Causa T-177/12)1

(«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Decisione che impone un onere amministrativo – Proporzionalità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spraylat GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, agenti, assistiti da M. Kuschewsky, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Düsterhaus e E. Manhaeve, successivamente B. Eggers e M. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della fattura n. 10030371, emessa dall’ECHA il 21 febbraio 2012, recante fissazione dell’importo dell’onere amministrativo imposto alla ricorrente e, a titolo conservativo, la domanda di annullamento della decisione SME (2012) 1445 dell’ECHA, del 15 febbraio 2012, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e che le impone un onere amministrativo

Dispositivo

La decisione SME (2012) 1445 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 febbraio 2012, e la fattura n. 10030371, emessa dall’ECHA il 21 febbraio 2012, sono annullate.

L’ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Spraylat GmbH.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 174 del 16.6.2012.