Language of document : ECLI:EU:T:2016:308

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 maggio 2016 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran – Congelamento dei capitali – Errore di diritto – Base giuridica – Errore di valutazione – Mancanza di prove»

Nelle cause riunite T‑423/13 e T‑64/14,

Good Luck Shipping LLC, con sede in Dubai (Emirati Arabi Uniti), rappresentata da F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e B. Driessen, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 156, pag. 10), del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 156, pag. 3), della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui detti atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro, una domanda diretta a fare dichiarare inapplicabili la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), ed il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: M. Junius, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le presenti cause si collocano nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran, affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2        La ricorrente, Good Luck Shipping LLC, è un’agenzia marittima con sede in Dubai (Emirati arabi uniti). Essa organizza l’attracco di navi, lo scarico ed il carico di merci.

3        Il 26 luglio 2010, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39). L’articolo 20, paragrafo 1, di detta decisione prevede quanto segue:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

[…]

b)      dalle persone e entità non menzionate dall’allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell’approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell’UNSCR 1737(2006), dell’UNSCR 1747(2007), dell’UNSCR 1803(2008) e dell’UNSCR 1929(2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello del [Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica] e della [Islamic Republic of Iran Shipping Lines] IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all’elenco nell’allegato II.

[...]».

4        All’allegato II della decisione 2010/413, nel titolo III, intitolato «Società di navigazione della Repubblica islamica dell’Iran (IRISL)», sono inseriti nell’elenco delle entità i cui capitali sono congelati i nomi di diverse società, tra cui l’IRISL e la Hafize Darya Shipping Lines (in prosieguo: l’«HDSL»).

5        L’8 ottobre 2010, diverse società, tra cui l’IRISL e l’HDSL, hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, registrato con il numero di causa T‑489/10, volto in particolare all’annullamento della decisione 2010/413, nella parte in cui essa le riguardava.

6        Il 25 ottobre 2010, a seguito dell’adozione della decisione 2010/413, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1). L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII di detto regolamento. I nomi di diverse entità, tra cui l’IRISL e l’HDSL, sono stati inseriti nell’elenco di cui a detto allegato.

7        Il 1° dicembre 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), con la quale ha, tra l’altro, inserito il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, titolo III.

8        Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), con il quale ha, segnatamente, inserito il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

9        Nella decisione 2011/783 e nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del dicembre 2011»), il Consiglio ha così motivato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

«Società che opera per conto dell’IRISL. La [ricorrente] è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, designata dall’UE, in liquidazione coatta. [La ricorrente] ha emesso documenti di trasporto falsi a favore dell’IRISL e di entità possedute o controllate dall’IRISL. [La ricorrente o]pera per conto di HDSL e [Safiran Payam Darya Shipping Lines], designate dall’UE, negli Emirati arabi uniti. [La ricorrente è] stata costituita nel giugno 2011 in esito alle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping».

10      Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente dell’inserimento del nome di quest’ultima negli elenchi delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, di cui, rispettivamente, all’allegato II della decisione 2010/413 ed all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

11      Con lettera del 7 febbraio 2012, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sugli atti del dicembre 2011 ed ha richiesto l’accesso al fascicolo del Consiglio.

12      Il 9 febbraio 2012, la ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento degli atti del dicembre 2011, nella parte in cui essi la riguardavano. Detto ricorso è stato registrato con il numero di causa T‑57/12.

13      Il 23 marzo 2012, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2012, L 88, pag. 1), ha abrogato il regolamento n. 961/2010. Il nome della ricorrente è stato inserito dal Consiglio nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012. L’articolo 23, paragrafo 2, di tale ultimo regolamento così dispone:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:

[…]

b)       persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) e dell’UNSCR 1929 (2010);

[…]

e)       persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o che agiscono per suo conto».

14      Il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui al punto III, B, 43 dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, e sono stati fatti valere i medesimi motivi indicati negli atti del dicembre 2011 (v. punto 9 supra).

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2012, la ricorrente ha adattato le proprie conclusioni nella causa T‑57/12, al fine di contestare anche il regolamento n. 267/2012, nella parte che la riguardava.

16      Con lettera del 31 maggio 2012, il Consiglio ha risposto alla lettera della ricorrente del 7 febbraio 2012 e le ha comunicato i documenti sulla base dei quali aveva adottato gli atti del dicembre 2011 ed aveva inserito il nome della ricorrente negli elenchi delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, di cui, rispettivamente, all’allegato II della decisione 2010/413 ed all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

17      Con lettera del 31 gennaio 2013, la ricorrente ha inviato al Consiglio le proprie osservazioni sull’inserimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, di cui, rispettivamente, all’allegato II della decisione 2010/413 ed all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

18      Il 6 giugno 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/270/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 156, pag. 10), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 156, pag. 3). Con tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del giugno 2013»), ha modificato i motivi di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi nel modo seguente:

«Società che agisce per conto dell’IRISL. Controllata da [M.M.F.]. La [ricorrente] è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, oggetto di sanzioni dell’UE, in liquidazione coatta. [La ricorrente] ha rilasciato documenti di trasporto falsi a favore dell’IRISL e di entità possedute o controllate dall’IRISL. [La ricorrente a]gisce per conto di HDSL e [Safiran Payam Darya Shipping Lines], designate dall’UE, negli Emirati arabi uniti. [Essa è] stata costituita nel giugno 2011 a seguito delle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services».

19      Con lettera del 10 giugno 2013, il Consiglio ha notificato alla ricorrente gli atti del giugno 2013. Quest’ultima è stata inoltre informata della possibilità di chiedere un riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi e di contestare tali atti dinanzi al Tribunale.

20      Il 16 agosto 2013, la ricorrente ha presentato, dinanzi al Tribunale, un ricorso volto all’annullamento degli atti del giugno 2013, nella parte in cui essi la riguardavano. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa T‑423/13.

21      Con sentenza del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio (T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410), il Tribunale ha accolto il ricorso della ricorrente ed ha annullato, nelle parti che la riguardavano, gli atti del dicembre 2011 ed il regolamento n. 267/2012, con la motivazione che il Consiglio non aveva fornito la prova dei fatti ad essa contestati (sentenza del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio, T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410, punto 68).

22      Per quanto riguarda gli effetti nel tempo dell’annullamento degli atti del dicembre 2011 e del regolamento n. 267/2012 pronunciato nella sentenza di cui al precedente punto 21, il Tribunale ha dichiarato che gli effetti della decisione 2011/783 dovevano essere mantenuti, per quanto riguarda la ricorrente, sino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012, il che si è verificato, in forza dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE, a decorrere dalla scadenza del termine per l’impugnazione contemplato nell’articolo 56, primo comma, di detto Statuto.

23      Con sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), il Tribunale ha annullato, in particolare, l’allegato II della decisione 2010/413, l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, nella parte in cui tali atti prevedevano l’inserimento del nome dell’IRISL negli elenchi controversi, con la motivazione che il Consiglio non aveva dimostrato che l’IRISL aveva fornito un sostegno alla proliferazione nucleare (sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punto 76). Ha in seguito annullato l’inserimento dei nomi di altre entità sospettate di agire per conto dell’IRISL, tra le quali figurava l’HDSL, con la motivazione che la circostanza in forza della quale erano stati inseriti i loro nomi, ossia il fatto che esse fossero controllate oppure agissero per conto dell’IRISL, non giustificava più l’adozione ed il mantenimento delle misure restrittive che le riguardavano, in quanto l’IRISL non era stata legittimamente riconosciuta come fonte di sostegno alla proliferazione nucleare (sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punto 77).

24      Riguardo agli effetti nel tempo dell’annullamento pronunciato nella sentenza di cui al precedente punto 23, il Tribunale ha dichiarato che gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, dovevano essere mantenuti, per quanto riguarda l’IRISL e le altre ricorrenti, tra le quali figurano l’HDSL e la Safiran Payam Darya Shipping Lines (in prosieguo: «SAPID»), sino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012, il che si è verificato, in forza dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE, a decorrere dalla scadenza del termine per l’impugnazione contemplato nell’articolo 56, primo comma, di detto Statuto.

25      Il 10 ottobre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 272, pag. 46), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2013, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 272, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: le «misure dell’ottobre 2013»). Tali atti hanno, in particolare, modificato i criteri generali di inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 ed all’articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 267/2012. In particolare, hanno previsto nuovi criteri generali di inserimento negli elenchi controversi, che consentono di includere i nomi:

–        delle persone o delle entità che hanno aggirato o violato le disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) e 1929(2010), della decisione 2010/413 e del regolamento n. 267/2012;

–        delle persone o delle entità che hanno aiutato le persone o le entità indicate ad aggirare dette disposizioni;

–        delle persone o delle entità possedute o controllate dall’IRISL, che agiscono per suo conto o forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all’IRISL o ad entità da essa possedute o controllate o che agiscono per suo conto.

26      Con lettera del 14 ottobre 2013, il Consiglio ha informato la ricorrente che aveva preso atto della sentenza del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio (T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410), e che intendeva reinserire il nome della ricorrente negli elenchi controversi, in applicazione dei nuovi criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013. Alla ricorrente è stato concesso un termine per presentare le proprie osservazioni sino al 1° novembre 2013.

27      Il 31 ottobre 2013, la ricorrente ha contestato la brevità del termine concessole per la risposta, ha chiesto al Consiglio conferma del fatto che il suo nome non sarebbe stato reinserito negli elenchi controversi oppure, in caso contrario, di poter consultare tutte le informazioni e gli elementi di prova sui quali si era basato, nonché di ottenere una risposta motivata alla sua lettera.

28      Il 15 novembre 2013, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 dalla decisione 2013/661/PESC del Consiglio, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18).

29      Di conseguenza, il medesimo giorno, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3).

30      Nella decisione 2013/661, nonché nel regolamento n. 1154/2013 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del novembre 2013»), il Consiglio ha addotto i seguenti motivi:

«[la] Good Luck Shipping Company LLC, quale agente dell’HDSL negli Emirati arabi uniti, fornisce servizi essenziali all’HDSL, entità designata che agisce per conto dell’IRISL».

31      Con lettera del 18 novembre 2013, il Consiglio, in risposta alla lettera della ricorrente del 31 ottobre 2013, le ha comunicato che continuava a ritenere giustificata la sua nuova indicazione, che aveva, pertanto, reinserito il suo nome negli elenchi controversi e, al contempo, che le dava accesso al fascicolo contenente gli elementi di prova sui quali si era basato.

32      Con la decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 316, pag. 46), e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 316, pag. 1), i nomi dell’IRISL e dell’HDSL sono stati reinseriti negli elenchi controversi in applicazione dei nuovi criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013.

33      Il 29 gennaio 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di causa T‑64/14, avverso gli atti del novembre 2013 e le misure dell’ottobre 2013.

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2013, come indicato al precedente punto 20, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento degli atti del giugno 2013, nella parte in cui essi la riguardavano. Tale ricorso è stato registrato con il numero di causa T‑423/13.

35      In seguito al parziale rinnovo della composizione del Tribunale, la causa T‑423/13 è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore. Quest’ultimo è stato poi assegnato alla Seconda Sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente attribuita.

36      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2014, come indicato al precedente punto 33, la ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di causa T‑64/14, al fine di chiedere l’annullamento degli atti del novembre 2013, nella parte in cui essi la riguardavano, e di fare dichiarare inapplicabili le misure dell’ottobre 2013, nella parte in cui esse, fissando nuovi criteri generali per l’inserimento negli elenchi controversi, hanno costituito il fondamento giuridico degli atti del novembre 2013.

37      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 17 luglio 2014, le cause T‑423/13 e T‑64/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

38      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine fissato dal Tribunale.

39      Nella causa T‑423/13, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti del giugno 2013, nella parte in cui essi la riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

40      Nella causa T‑64/14, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti del novembre 2013, nella parte in cui essi la riguardano;

–        dichiarare l’inapplicabilità, sulla base dell’articolo 277 TFUE, delle misure dell’ottobre 2013;

–        condannare il Consiglio alle spese.

41      Nelle cause riunite T‑423/13 e T‑64/14, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla causa T‑423/13

42      A sostegno del ricorso nella causa T‑423/13, avverso gli atti del giugno 2013, la ricorrente deduce quattro motivi. Essi riguardano, il primo, la violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, un errore manifesto di valutazione derivante dal mancato rispetto dei criteri generali di inserimento negli elenchi controversi e dall’assenza di prove, nonché da una mancanza di fondamento giuridico, il terzo, la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, il quarto, la violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà, la libertà d’impresa ed il diritto al rispetto della vita privata.

43      Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo.

44      Con il secondo motivo la ricorrente solleva, in sostanza, due censure. La prima verte su un errore di valutazione ed è diretta a sostenere che i motivi dedotti nei suoi confronti sono errati e che il Consiglio non ha fornito la prova di detti motivi. La seconda verte sulla mancanza di fondamento giuridico. A sostegno della seconda censura, la ricorrente afferma, da un lato, che l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi si fondava sull’inserimento dell’IRISL, che è stato annullato dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), e, dall’altro, che l’annullamento del primo inserimento del suo nome negli elenchi controversi in seguito alla sentenza del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio (T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410), avrebbe dovuto comportare l’annullamento della decisione di mantenere detto inserimento negli elenchi contenuti negli atti del giugno 2013.

45      Il Consiglio sostiene che l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi si fonda su due criteri differenti, quello di agire per conto dell’IRISL e quello di aiutare entità il cui nome è stato inserito in detti elenchi ad eludere le sanzioni che le riguardano. Pertanto, i motivi indicati negli atti del giugno 2013, nonché gli elementi di prova forniti, consentirebbero di giustificare detto inserimento sulla base di uno dei due criteri suddetti.

46      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi siano soddisfatti (v. sentenza del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

47      Tuttavia, i giudici dell’Unione europea devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, anche quando tali atti mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (v. sentenza del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel novero di tali diritti fondamentali figurano, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

49      Il rispetto dei diritti della difesa, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e garantito, nel caso di specie, dall’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413, e dall’articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 267/2012, comporta il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere agli atti di causa nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

50      Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, postula che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua istanza, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, affinché l’interessato possa difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e affinché quest’ultimo possa pienamente esercitare il controllo della legittimità della decisione in questione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

51      L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali postula parimenti che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione, che riveste portata individuale per la persona o l’entità interessata, sia fondata su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione della motivazione sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non sia limitato alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consista nell’accertamento se la motivazione, o, per lo meno, uno dei suoi elementi considerato di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

52      Il controllo giurisdizionale della legittimità di un atto con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione. In caso di contestazione, spetta al Consiglio presentare detti elementi ai fini della loro verifica da parte del giudice dell’Unione (v. sentenze del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12, non pubblicata, EU:T:2013:409, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, è all’autorità competente dell’Unione che incombe, in caso di contestazione, il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Occorre che le informazioni e gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (v. sentenza del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

53      Nel caso di specie, prima di esaminare la fondatezza delle censure sollevate nell’ambito del secondo motivo, richiamate al precedente punto 44, occorre determinare gli elementi che possono essere utilmente fatti valere dal Consiglio, in considerazione del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

 Sugli elementi che possono essere utilmente fatti valere, nel caso di specie, dal Consiglio

54      Occorre determinare se gli elementi di prova, prodotti dal Consiglio nell’ambito del controricorso nella causa T‑423/13, possano essere utilmente fatti valere a sostegno dei motivi di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, senza che ciò comporti una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, nonché del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

55      In primo luogo, occorre ricordare che la legittimità degli atti impugnati può essere valutata, in linea di principio, esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati, e non alla luce degli elementi che sono stati portati alla conoscenza del Consiglio successivamente all’adozione di detti atti, e ciò anche laddove quest’ultimo ritenga che tali elementi potessero validamente integrare i motivi enunciati in tali atti e contribuire a fondare la loro adozione. Infatti, il Tribunale non può accogliere l’invito rivolto dal Consiglio a procedere, in definitiva, ad una sostituzione dei motivi su cui si basano tali atti (v. sentenza del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12, non pubblicata, EU:T:2013:409, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

56      In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, nel caso di una decisione successiva di congelamento dei capitali, il rispetto dei diritti della difesa esige, da un lato, che all’interessato siano comunicate le informazioni o gli elementi del fascicolo che, secondo il Consiglio, giustificano il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi nonché, eventualmente, i nuovi elementi a carico e, dall’altro, che egli sia posto in grado di far valere utilmente il suo punto di vista a tal proposito (sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, EU:T:2006:384, punto 126).

57      In altri termini, nell’ipotesi di un primo atto con il quale i capitali di un’entità vengano congelati, salvo che ragioni imperative attinenti alla sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o alla gestione delle loro relazioni internazionali non vi ostino, la comunicazione degli elementi a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto in questione o il prima possibile dopo detta adozione. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha inoltre il diritto di fare valere il proprio punto di vista in merito a tali elementi, una volta adottato l’atto (v. sentenza del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). Diversamente, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei capitali deve essere preceduta da una nuova possibilità di audizione e, eventualmente, da una comunicazione dei nuovi elementi a carico (sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio, T‑47/03, non pubblicata, EU:T:2007:207, punti 173 e 178).

58      Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che è soltanto al momento del deposito del controricorso della causa T‑423/13 dinanzi al Tribunale, il 4 novembre 2013, che il Consiglio ha indicato gli elementi di prova, reperiti su Internet l’11 marzo 2013 ed il 28 ottobre 2013, sulla base dei quali riteneva di poter giustificare la decisione di mantenere l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi. Gli elementi di prova in questione sono:

a)      il curriculum vitae di un dipendente della ricorrente reperito su Internet il 28 ottobre 2013, che indica, in sostanza, che il suo titolare lavora presso la ricorrente, che è un agente dell’HDSL nel porto di Jebel Ali (Emirati arabi uniti), ed interviene ogni volta che l’IRISL contatta tale porto per fornirgli l’assistenza necessaria;

b)      un estratto del sito Internet dell’associazione degli agenti delle compagnie marittime di Dubai, reperito su Internet l’11 marzo 2013, che mostra che il nome del rappresentante della ricorrente corrisponde al nome del rappresentante della società Great Ocean Shipping Service;

c)       un curriculum vitae di una persona avente la propria dimora a Sharjah (Emirati arabi uniti), reperito l’11 marzo 2013 nel sito Internet di una compagnia con sede a Sharjah, che indica che la persona in questione ha lavorato per la ricorrente e per la società Great Ocean Shipping Service dal febbraio 2010 sino ad oggi;

d)      un estratto del sito Internet dell’organizzazione degli esportatori iraniani di prodotti dell’industria mineraria e di servizi di ingegneria, reperito su Internet il 28 ottobre 2013, che indica che la ricorrente si presenta come agente dell’HDSL.

59      A tale riguardo, in primo luogo, occorre osservare che il Consiglio, prima della data di adozione degli atti del giugno 2013, disponeva unicamente degli elementi reperiti su Internet l’11 marzo 2013. Ebbene, è per tale ragione che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 55, gli altri elementi di prova, reperiti su Internet successivamente alla data di adozione degli atti del giugno 2013, ossia il 28 ottobre 2013, non possono essere fatti valere dal Consiglio a sostegno di detti atti.

60      In secondo luogo, occorre rilevare che la decisione di mantenere l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, contenuta negli atti del giugno 2013, è una decisione successiva di misure restrittive ed il Consiglio era pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente le informazioni o gli elementi del fascicolo che, a suo parere, giustificavano detto mantenimento prima dell’adozione di detta decisione, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 56 e 57.

61      Tale conclusione non è inficiata dall’argomento, sollevato dal Consiglio in sede di udienza, secondo il quale la ricorrente avrebbe dovuto, conformemente alla giurisprudenza dell’Unione, presentare una domanda di accesso al fascicolo al fine di conoscere gli elementi di prova indicati al precedente punto 58 e, poiché non lo ha fatto, il Consiglio non sarebbe stato tenuto a concederle spontaneamente l’accesso al fascicolo.

62      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, qualora all’entità interessata siano state comunicate informazioni sufficientemente precise, che le consentano di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi addotti a suo carico dal Consiglio, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica l’obbligo per il Consiglio di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo. È soltanto su richiesta della parte interessata che il Consiglio è tenuto a dare accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura di cui trattasi (v. sentenza del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

63      Tuttavia, nel caso di specie, alla ricorrente non è stata comunicata, prima dell’adozione degli atti del giugno 2013, alcuna informazione che le consentisse di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi addotti a suo carico dal Consiglio, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 57. Inoltre, né la lettera del Consiglio del 10 giugno 2013 (v. punto 19 supra) né gli atti del giugno 2013 hanno indicato i nuovi elementi a carico sui quali si è basato il Consiglio per inserire il nome della ricorrente negli elenchi controversi.

64      Per di più, come ammette lo stesso Consiglio, i nuovi elementi di prova, menzionati al precedente punto 58, sono di dominio pubblico in quanto appaiono su Internet. Ne consegue che nessuna ragione imperativa riguardante la sicurezza o la condotta delle relazioni internazionali dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ostava alla comunicazione di detti elementi prima dell’adozione degli atti del giugno 2013.

65      Infine, occorre precisare che, qualora il Consiglio potesse far valere gli elementi d’informazione menzionati nel controricorso nella causa T‑423/13, ciò gli consentirebbe di addurre motivi supplementari, al fine di integrare quelli indicati negli atti del giugno 2013, il che sarebbe parimenti lesivo dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, dal momento che il ricorrente non è stato nelle condizioni di conoscere tali motivi in tempo utile per, da un lato, difendere la propria posizione nel corso del procedimento amministrativo e, dall’altro, valutare la fondatezza dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi e l’opportunità di presentare ricorso, egli avrebbe a disposizione soltanto la memoria di replica e la fase orale del procedimento per presentare le proprie osservazioni avverso tali motivi. Verrebbe così violato il principio dell’uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12, non pubblicata, EU:T:2013:409, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

66      In tali circostanze, si deve considerare che le informazioni comunicate per la prima volta nell’ambito del controricorso nella causa T‑423/13 non possono essere prese in considerazione dal Tribunale, anche laddove esse consentirebbero di giustificare l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi. La presa in considerazione di tali elementi violerebbe, da un lato, il principio secondo cui la legittimità degli atti impugnati può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali sono stati adottati, e, dall’altro, i diritti della difesa della ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

67      Occorre successivamente esaminare se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione laddove ha ritenuto che la decisione di reinserire il nome della ricorrente negli elenchi controversi fosse sufficientemente suffragata in mancanza degli elementi di prova forniti nell’ambito del controricorso nella causa T‑423/13.

 Sulla fondatezza della censura vertente su un errore di valutazione

68      Come indicato al precedente punto 44, la ricorrente sostiene che i motivi dedotti per inserire il suo nome negli elenchi controversi siano erronei e che il Consiglio non abbia fornito la prova di detti motivi.

69      Il Consiglio replica, come ricordato al precedente punto 45, che l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi si fonda su due criteri differenti, quello di agire per conto dell’IRISL e quello di aiutare entità il cui nome è stato inserito in detti elenchi ad eludere le sanzioni che le riguardano. Esso sostiene che, se il Tribunale dovesse considerare non sufficientemente suffragati i motivi relativi al primo criterio, detto inserimento potrebbe rivelarsi giustificato sulla base dei motivi relativi al secondo criterio.

70      A tale riguardo, occorre ricordare che, al fine di giustificare l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, il Consiglio afferma, in merito al primo criterio ricordato al precedente punto 69, che la ricorrente è controllata da M.M.F., che è stato direttore regionale dell’IRISL per gli Emirati arabi uniti, che essa interviene, in quanto agente dell’HDSL, come agente marittimo dell’IRISL nel porto di Jebel Ali e che ha emesso documenti di trasporto falsi in favore dell’IRISL e di entità possedute dall’IRISL o dalla stessa controllate. Per quanto riguarda il secondo criterio menzionato al precedente punto 69, esso deduce che la ricorrente è stata costituita per sostituire un’entità che era stata oggetto di sanzioni da parte dell’Unione e in seguito posta in liquidazione coatta, poiché, da un lato, la ricorrente e l’entità in questione sono rappresentate dalla medesima persona nell’associazione degli agenti marittimi di Dubai e, dall’altro, l’entità in questione ha fornito servizi di agenzia marittima all’HDSL e, oggi, la ricorrente fornisce i medesimi servizi a detta entità, inserita dal 26 luglio 2010, consentendole in tal modo di eludere le sanzioni che la riguardano.

71      Tuttavia, occorre precisare che i soli elementi di prova forniti dal Consiglio sono quelli, indicati al precedente punto 58, che, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 59 a 66, non possono essere presi in considerazione.

72      Pertanto, si deve necessariamente constatare che, in assenza di elementi di prova utilmente invocabili dal Consiglio, l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi si basava unicamente su affermazioni di principio, a prescindere dal fatto che si tratti dei motivi di inserimento relativi al primo criterio o di quelli relativi al secondo criterio (v. punto 69 supra).

 Sulla fondatezza della censura vertente su un errore di diritto

73      Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene inoltre, come ricordato al precedente punto 44, che l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi sia divenuto privo di fondamento giuridico in seguito alla pronuncia della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453). Essa solleva tale argomento nella replica, con la motivazione che la sentenza in questione non era ancora stata pronunciata al momento della presentazione del ricorso. Nell’ambito della risposta alle misure di organizzazione del procedimento, essa precisa, inoltre, che il Tribunale, nella sentenza precedentemente citata, ha dichiarato che il Consiglio non aveva giustificato l’inserimento del nome dell’IRISL negli elenchi controversi e, pertanto, che l’inserimento dei nomi delle entità (compresa la ricorrente) che erano possedute o controllate dall’IRISL o che agivano per suo conto era divenuto illegittimo a partire dal mese di luglio 2010 (data del primo inserimento dell’IRISL). Essa aggiunge che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, una sentenza che annulla una designazione «elimina il nome dell’entità in questione retroattivamente dall’ordinamento giuridico e l’inserimento viene considerato come mai esistito». Secondo la ricorrente, tale principio è applicabile al caso di specie.

74      Il Consiglio contesta l’argomento della ricorrente e sostiene, in particolare, nell’ambito della sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, che essa non ha fatto valere, nella replica, intervenuta in seguito alla pronuncia della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), un mezzo od un argomento vertente sul fatto che gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e delle altre entità interessate negli elenchi controversi erano considerati come mai esistiti al momento dell’adozione degli atti del giugno 2013. Pertanto, secondo il Consiglio, siffatto mezzo o argomento non potrebbe essere esaminato dal Tribunale nel caso di specie, a pena di pronunciarsi ultra petita.

75      A tale riguardo, occorre osservare che, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, la ricorrente, nell’ambito della replica, ha invitato il Tribunale a pronunciarsi sulle conseguenze prodotte dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453) sugli atti del giugno 2013 (v. punto 44 supra) e le osservazioni da essa formulate nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento non rappresentano che uno sviluppo di detto argomento il quale, pertanto, risulta ricevibile.

76      Inoltre, in ogni caso, occorre ricordare che le conseguenze derivanti da una sentenza del Tribunale che dispone dell’autorità della cosa giudicata fanno parte dei motivi di ordine pubblico che possono essere rilevati d’ufficio dal giudice dell’Unione [v., per analogia, sentenza del 1° giugno 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punto 45]. Ne consegue che, anche in assenza di argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito della replica e della sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto valutare d’ufficio gli effetti della sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), sugli atti impugnati.

77      Per quanto riguarda la valutazione nel merito dell’argomento della ricorrente vertente su un errore di diritto commesso dal Consiglio, occorre precisare che dalla giurisprudenza emerge che la validità dell’inserimento del nome di un’entità nell’elenco delle persone o delle entità interessate da misure restrittive in ragione dei suoi legami con un’altra entità il cui nome è stato inserito in detto elenco è sottoposta alla condizione che, alla data dell’inserimento, il nome di tale altra entità sia validamente inserito in tale elenco. Secondo tale giurisprudenza, il congelamento dei capitali delle entità possedute o controllate da un’entità il cui nome è stato validamente inserito nell’elenco in questione o che agiscono per conto di tale altra entità è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate nei confronti di quest’ultima e garantire che dette misure non vengano eluse. Ne consegue che, in assenza di un valido inserimento del nome dell’IRISL negli elenchi controversi, l’inserimento, in detti elenchi, dei nomi delle entità che agiscono per suo conto o che forniscono servizi essenziali all’IRISL o ad altre entità che agiscono per suo conto, non è più giustificato dall’obiettivo di assicurare l’efficacia delle misure adottate nei confronti dell’IRISL e di garantire che dette misure non vengano eluse (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punti da 75 a 77; v., altresì, sentenza del 9 dicembre 2014, BT Telecommunications/Consiglio, T‑440/11, non pubblicata, EU:T:2014:1042, punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

78      Nel caso di specie, occorre ricordare che il 16 settembre 2013 è stata pronunciata la sentenza Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), che ha annullato le misure restrittive adottate nei confronti dell’IRISL e di altre entità, tra le quali figurano l’HDSL e la SAPID. A tale riguardo, occorre rilevare che le misure restrittive adottate nei confronti dell’IRISL sono state utilizzate per giustificare l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi alla luce del primo criterio menzionato al precedente punto 69, ossia quello di agire per conto dell’IRISL, mentre le misure restrittive adottate nei confronti dell’HDSL e della SAPID, come emerge dalla lettura degli atti del giugno 2013 (v. punto 18 supra), sono state utilizzate per giustificare l’inserimento del nome della ricorrente in detti elenchi alla luce del secondo criterio menzionato al precedente punto 69, ossia quello di aiutare entità indicate ad eludere le sanzioni che le riguardano.

79      Ebbene, se è vero che gli effetti dell’inserimento dei nomi dell’IRISL, dell’HDSL e della SAPID negli elenchi controversi sono stati mantenuti sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE, ossia sino alla scadenza del termine per l’impugnazione contemplato nell’articolo 56, primo comma, di detto Statuto, tuttavia, si deve necessariamente constatare che, alla scadenza di tale termine, detto inserimento è stato rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico, come se non fosse mai esistito (sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 68; v., altresì, sentenza del 9 dicembre 2014, BT Telecommunications/Consiglio, T‑440/11, non pubblicata, EU:T:2014:1042, punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

80      Infatti, il Tribunale può fissare un termine durante il quale gli effetti dell’annullamento di un atto sono sospesi al fine di consentire al Consiglio di porre rimedio alle violazioni accertate, adottando, eventualmente, nuovi criteri generali per l’inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive e nuove misure restrittive, volte al congelamento, per il futuro, dei capitali dell’entità interessata. Si deve tuttavia sottolineare che né tali nuovi criteri generali di inserimento, né tali nuove misure restrittive consentono di convalidare misure dichiarate illegittime da una sentenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2015, First Islamic Investment Bank/Consiglio, T‑161/13, EU:T:2015:667, punto 102).

81      Ne consegue che la sospensione degli effetti dell’annullamento di un atto non inficia il principio, ricordato dalla giurisprudenza indicata al precedente punto 79, secondo il quale, una volta scaduto il termine di sospensione, l’annullamento degli atti interessati produce effetti retroattivi che consentono di considerare gli atti oggetto dell’annullamento come mai esistiti.

82      Così, nel caso di specie, sia che si tratti del primo criterio, vertente sul fatto che la ricorrente agisce per conto dell’IRISL, sia che si tratti del secondo criterio, vertente sul fatto che la ricorrente aiuta entità indicate ad eludere le sanzioni che le riguardano, agendo per conto dell’HDSL o della SAPID, oppure sostituendo la Great Ocean Shipping Services per riprendere le attività che quest’ultima effettuava per l’HDSL, dal momento che gli inserimenti dei nomi dell’IRISL, dell’HDSL e della SAPID negli elenchi controversi sono stati annullati dal Tribunale, non è più possibile giustificare l’adozione ed il mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente sulla base di uno o dell’altro criterio, in quanto essi sono subordinati all’esistenza di inserimenti validi di dette entità (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punti da 75 a 77; v. inoltre, per analogia, sentenza del 9 dicembre 2014, BT Telecommunications/Consiglio, T‑440/11, EU:T:2014:1042, punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

83      Pertanto, si deve ritenere che il Consiglio abbia commesso un errore di diritto nel basare la decisione di mantenere l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi sui motivi legati ad uno dei due criteri indicati al precedente punto 82.

84      Occorre pertanto accogliere il secondo motivo di ricorso, nonché il ricorso proposto nella causa T‑423/13, ed annullare gli atti del giugno 2013, nella parte in cui riguardano la ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.

 Sulla causa T‑64/14

85      Nella causa T‑64/14, la ricorrente solleva sette motivi a sostegno della domanda di annullamento degli atti del novembre 2013. Tali motivi vertono, il primo, sull’assenza di base giuridica degli atti impugnati derivante dall’illegittimità dei criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013, il secondo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie, del principio della certezza del diritto, del principio del ne bis in idem, dell’autorità della cosa giudicata e del principio di non discriminazione, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il quarto, sulla violazione dei diritti della difesa, il quinto, su un errore di valutazione, sul mancato rispetto dei criteri applicabili per la costituzione degli elenchi controversi, sull’assenza di prove che giustifichino le misure restrittive adottate nonché, in sostanza, su un errore di diritto, il sesto, sulla violazione dei diritti fondamentali, ossia il diritto di proprietà, la libertà d’impresa e la reputazione, e, il settimo, sull’abuso di potere da parte del Consiglio.

86      Occorre esaminare innanzitutto il quinto motivo.

87      Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente solleva sei argomenti. In primo luogo, essa sostiene che la decisione di mantenere l’inserimento del nome dell’IRISL negli elenchi controversi non era ancora stata adottata al momento della decisione di mantenere l’inserimento del suo nome in detti elenchi contenuti negli atti del novembre 2013. In secondo luogo, essa afferma di non fornire alcun servizio all’IRISL. In terzo luogo, essa sottolinea che la decisione di mantenere l’inserimento del nome dell’HDSL in tali elenchi non era stata adottata neppure quando il suo nome è stato inserito negli stessi elenchi e che, pertanto, tale ultimo inserimento, giustificato dal fatto che essa fornirebbe servizi essenziali all’HDSL, si rivela privo di fondamento. In quarto luogo, essa ritiene che il fatto di essere l’agente dell’HDSL non possa giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione e, nell’ambito della replica, aggiunge che le spiegazioni fornite dal Consiglio, per precisare il motivo di detto inserimento, sono tardive e insufficientemente provate. In quinto luogo, essa afferma che non esistono prove del suo legame con la proliferazione nucleare. In sesto luogo, il suo dipendente, del quale il Consiglio produce il curriculum vitae, non fornisce servizi alle navi dell’IRISL, le quali, peraltro, non farebbero mai scalo al porto di Jebel Ali.

88      Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. In primo luogo, sostiene che i nomi dell’IRISL e dell’HDSL erano ancora inseriti negli elenchi controversi al momento dell’inserimento del nome della ricorrente in detti elenchi, in quanto, quando il Tribunale ha annullato l’inserimento dei loro nomi, esso ha anche previsto il mantenimento degli effetti degli atti interessati sino al momento in cui sarebbe divenuto effettivo l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012 (sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punti da 80 a 83), ossia alla scadenza del termine per l’impugnazione dinanzi alla Corte previsto dall’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. In secondo luogo, afferma che i servizi forniti dalla ricorrente all’HDSL, nella sua qualità di agente, sono essenziali in quanto, in mancanza di essi, l’HDSL non potrebbe essere operativa negli Emirati arabi uniti. In terzo luogo, sottolinea che i criteri sulla base dei quali il nome della ricorrente è stato inserito in tali elenchi non sono quelli relativi al suo legame con la proliferazione nucleare, bensì i criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013, richiamate al precedente punto 25. In quarto luogo, sottolinea di aver fornito le prove del mantenimento dell’inserimento del nome della ricorrente negli stessi elenchi producendo, in particolare, il curriculum vitae di uno dei dipendenti di quest’ultima, che indica che detto dipendente interviene quando le navi dell’IRISL servono il porto di Jebel Ali.

89      Occorre ricordare che l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi è stato effettuato sulla base dei criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013, che consentono di inserire in detti elenchi, in particolare, i nomi delle «persone o [delle] entità possedute o controllate dall’IRISL, che agiscono per suo conto o forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all’IRISL o ad entità da essa possedute o controllate o che agiscono per suo conto», ed è stata motivata nel modo seguente: «[La ricorrente] fornisce servizi essenziali all’HDSL, entità designata che agisce per conto dell’IRISL».

90      L’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi ha avuto luogo il 16 novembre 2013 e si basava sul fatto che essa forniva, nella sua qualità di agente, servizi essenziali all’HDSL, che era un’entità che agiva per conto dell’IRISL. La motivazione di detto inserimento era composta da due parti tra loro collegate, in quanto la prima verteva sul fatto che la ricorrente forniva servizi essenziali all’HDSL e la seconda sul fatto che l’HDSL era un’entità che agiva per conto dell’IRISL.

91      Come è stato esposto al precedente punto 78, gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL negli elenchi controversi sono stati annullati dal Tribunale (sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453) e, come indicato al precedente punto 79, tali inserimenti, in ragione dell’effetto retroattivo del loro annullamento, devono essere considerati come mai esistiti.

92      Come indicato al precedente punto 32, i nomi dell’IRISL e dell’HDSL sono stati reinseriti negli elenchi controversi il 26 novembre 2013, ossia dopo l’inserimento del nome della ricorrente in detti elenchi il 16 novembre 2013.

93      Da quanto precede risulta che, al momento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi, data nella quale, secondo la giurisprudenza menzionata al precedente punto 55, viene valutata la legittimità degli atti impugnati, i nomi dell’IRISL e dell’HDSL non erano validamente inseriti in detti elenchi.

94      Si deve pertanto ritenere che, per le medesime ragioni esposte ai precedenti punti da 77 a 82, come sostiene la ricorrente, il Consiglio abbia commesso un errore di diritto nel decidere di mantenere, con gli atti del novembre del 2013, l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi sulla base dell’inserimento dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL in detti elenchi, in assenza di un inserimento valido dei nomi di tali entità in tali elenchi alla data dell’inserimento del nome della ricorrente nei medesimi elenchi.

95      Infatti, come esposto al precedente punto 77, in assenza di un valido inserimento dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL negli elenchi controversi, l’inserimento del nome della ricorrente in detti elenchi con la motivazione che essa forniva servizi essenziali all’HDSL, entità che agiva per conto dell’IRISL, non è più giustificato dall’obiettivo di assicurare l’efficacia delle misure adottate nei confronti dell’IRISL e dell’HDSL, nonché dall’obiettivo di garantire che dette misure non vengano eluse (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑489/10, EU:T:2013:453, punti da 75 a 77, e del 9 dicembre 2014, BT Telecommunications/Consiglio, T‑440/11, non pubblicata, EU:T:2014:1042, punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

96      Tale conclusione non è contraddetta dall’argomento, sollevato dal Consiglio nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, con il quale sostiene che i fatti menzionati nella motivazione dell’inserimento del nome dell’IRISL negli elenchi controversi non erano stati rimessi in discussione dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), e che, pertanto, a partire dalla data della modifica dei criteri generali di inserimento da parte delle misure dell’ottobre 2013, adottate al fine di porre rimedio alle illegalità accertate da detta sentenza, gli stessi fatti che avevano giustificato detto inserimento, annullato dal Tribunale, erano divenuti conformi ad uno di detti criteri generali di inserimento, ossia quello che autorizza l’inserimento in detti elenchi dei nomi delle persone o delle entità che hanno aggirato o violato le disposizioni di risoluzioni delle Nazioni Unite o gli atti dell’Unione. In altri termini, secondo il Consiglio, detta modifica dei criteri generali di inserimento da parte delle misure dell’ottobre 2013, intervenuta prima dell’inserimento del nome della ricorrente in tali elenchi, avvenuto per mezzo degli atti del novembre 2013, avrebbe reso validi, a partire dalla data di adozione di tali misure, gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL nei medesimi elenchi.

97      Si deve tuttavia osservare che il fatto che il Consiglio, durante il periodo di sospensione degli effetti dell’annullamento pronunciato nella sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), e prima dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi da parte degli atti del novembre 2013, abbia modificato, adottando le misure dell’ottobre 2013, i criteri generali di inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive al fine, in particolare, di assicurare che gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL in detti elenchi diventino conformi a tali nuovi criteri generali di inserimento, non inficia la conclusione secondo la quale, come indicato ai precedenti punti da 79 a 81 e 91, al termine del periodo di sospensione degli effetti dell’annullamento pronunciato nella predetta sentenza, gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL in tali elenchi, annullati da detta sentenza, sono stati eliminati retroattivamente dall’ordinamento giuridico come se non fossero mai esistiti. Infatti, la sola modifica di detti nuovi criteri generali di inserimento non ha l’effetto di rendere validi, dopo che è intervenuta detta modifica, gli inserimenti dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL negli elenchi in questione, effettuati sulla base di precedenti criteri generali di inserimento, e non consente quindi di porre rimedio alle illegalità accertate dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), che ha annullato detti inserimenti.

98      Un’interpretazione diversa da quella indicata al precedente punto 97 si porrebbe in contrasto con il principio ricordato al precedente punto 55. Pertanto, gli elementi di fatto e di diritto successivi all’inserimento dei nomi dell’IRISL e dell’HDSL negli elenchi controversi non possono essere presi in considerazione al fine di valutare la legittimità di detti inserimenti.

99      Ne consegue che, come indicato al precedente punto 80, il Consiglio non poteva, con la sola modifica dei criteri generali di inserimento da parte delle misure dell’ottobre 2013, porre rimedio alle illegalità accertate dalla sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, EU:T:2013:453), e mantenere, negli elenchi controversi, l’inserimento dei nomi dell’IRSL e dell’HDSL. Peraltro, in merito a detto inserimento, si deve necessariamente constatare che il Consiglio non si è limitato alla sola modifica di detti criteri generali di inserimento, ma ha proceduto a nuovi inserimenti basati, in particolare, su tali nuovi criteri generali di inserimento. Tuttavia, come indicato ai precedenti punti 92 e 93, tali nuovi inserimenti sono intervenuti successivamente all’inserimento del nome della ricorrente in detti elenchi e non consentono quindi, per le ragioni esposte ai precedenti punti 94 e 95, di giustificare tale ultimo inserimento sulla base degli atti del novembre 2013.

100    Ne consegue che si deve accogliere il quinto motivo ed annullare gli atti del novembre 2013, nella parte in cui riguardano la ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso né l’eccezione di illegittimità relativa ai criteri generali di inserimento stabiliti dalle misure dell’ottobre 2013.

 Sugli effetti dell’annullamento parziale degli atti impugnati

101    Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione n. 522/2013, con il quale il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012, occorre rilevare che detto regolamento non produce più effetti giuridici in seguito all’adozione del regolamento n. 1154/2013. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 522/2013, nella parte in cui detto atto interessa la ricorrente, riguarda unicamente gli effetti che tale atto ha prodotto tra la data della sua entrata in vigore e quella dell’adozione del regolamento n. 1154/2013.

102    Relativamente alla decisione 2013/270, con la quale il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, si deve precisare che gli effetti del suo annullamento, nella parte in cui detto atto riguarda la ricorrente, sono immediati e definitivi.

103    Per quanto riguarda gli effetti nel tempo dell’annullamento del regolamento n. 1154/2013, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE, l’annullamento di tale regolamento, nella parte in cui detto atto riguarda la ricorrente, ha effetto soltanto a decorrere dalla data di scadenza del termine di impugnazione contemplato dall’articolo 56, primo comma, del medesimo Statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal rigetto di quest’ultima (v., per analogia, sentenze del 16 settembre 2011, Kadio Morokro/Consiglio, T‑316/11, non pubblicata, EU:T:2011:484, punto 38, e del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio, T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410, punto 74).

104    Per quanto riguarda la decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/661, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi [v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio, T‑434/11, EU:T:2013:405, punto 220, e Good Luck Shipping/Consiglio, T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410, punto 75].

105    A tale riguardo, l’esistenza di una differenza tra la data in cui ha effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 1154/2013, che modifica l’allegato IX del regolamento n. 267/2012, e la data in cui ha effetto quello dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2013/661, potrebbe comportare una seria minaccia per la certezza del diritto, dal momento che questi due atti prevedono misure identiche per quanto riguarda la ricorrente.

106    Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2013/661, devono essere pertanto mantenuti, per quanto riguarda la ricorrente, sino al momento in cui l’annullamento parziale del regolamento n. 1154/2013 produce effetti sull’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (v., per analogia, sentenze dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T‑15/11, EU:T:2012:661, punto 89, e del 6 settembre 2013, Good Luck Shipping/Consiglio, T‑57/12, non pubblicata, EU:T:2013:410, punto 76).

 Sulle spese

107    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente nelle due cause riunite T‑423/13 e T‑64/14, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

–        decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

2)      Gli effetti della decisione 2013/661 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 1154/2013.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 maggio 2016.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla causa T‑423/13

Sugli elementi che possono essere utilmente fatti valere, nel caso di specie, dal Consiglio

Sulla fondatezza della censura vertente su un errore di valutazione

Sulla fondatezza della censura vertente su un errore di diritto

Sulla causa T‑64/14

Sugli effetti dell’annullamento parziale degli atti impugnati

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.