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Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 – Swatch / UAMI – Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Causa T-71/14)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Swatch AG (Bienne, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panavision Europe Ltd (Greenford, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013, procedimento R 470/2012-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “SWATCHBALL”, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 – domanda di marchio comunitario n. 6 543 524

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni internazionali e le registrazioni comunitarie del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “swatch” ed il marchio denominativo “swatch”

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.