Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 – Swatch / UAMI – Panavision Europe (SWATCHBALL)
(Causa T-71/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Swatch AG (Bienne, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panavision Europe Ltd (Greenford, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 novembre 2013, procedimento R 470/2012-2.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “SWATCHBALL”, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 – domanda di marchio comunitario n. 6 543 524
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni internazionali e le registrazioni comunitarie del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “swatch” ed il marchio denominativo “swatch”
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.