Language of document : ECLI:EU:T:2016:263





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 –
Post Bank Iran / Consiglio

(causa T‑68/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Eccezione di illegittimità – Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 – Articolo 215 TFUE – Articolo 20, paragrafo 1,lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC – Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 – Diritti fondamentali – Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE – Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Non discriminazione – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Legittimo affidamento – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 47, 48)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposti (Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 49‑57)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 64‑66)

4.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio – Ammissibilità – Presupposti – Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 67‑79)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 84, 85, 106‑110)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 98‑101)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro lato, domanda diretta a far dichiarare l’inapplicabilità nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Post Bank Iran è condannata alle spese.