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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 aprile 2023 – M.M., nella qualità di erede di M.R. / Ministero della Difesa

(Causa C-278/23, Biltena 1 )

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: M.M., nella qualità di erede di M.R.

Convenuto: Ministero della Difesa

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 5 “Misure di prevenzione degli abusi” dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio 1 , debba essere interpretat[a] nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 1023 del 1969, e dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971, che prevede il conferimento di incarichi annuali (ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1971 “per la durata massima di un anno scolastico”) di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell’Aeronautica militare, a personale civile estraneo all’Amministrazione dello Stato, senza prevedere l’indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo degli stessi (espressamente previsto all’articolo 4 del medesimo Decreto Ministeriale, nel prevedere una diminuzione della retribuzione per il secondo incarico), la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi, e senza prevedere la possibilità, per tali docenti di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, in mancanza peraltro di un ruolo dei docenti di tali scuole, a cui accedere.

Se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, [dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla] direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema degli Istituti, scuole ed enti della Marina e dell’Aeronautica militare, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana sopra richiamata, che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, scuole ed enti militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva 1999/70/CE e l’allegato Accordo quadro, e non prevede il diritto al risarcimento del danno.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, p. 43).