Language of document :

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’8 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – M.M., nella qualità di avente causa di M.R. / Ministero della Difesa

(Causa C-278/23 1 , Biltena 2 )

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Successione di contratti – Divieto di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato – Insegnamento di materie non militari presso scuole militari)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.M., nella qualità di avente causa di M.R.

Convenuto: Ministero della Difesa

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato dell’insegnamento di materie non militari nelle scuole militari dall’applicazione delle norme volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, se e in quanto tale normativa non contenga alcuna altra misura efficace per prevenire e, se del caso, sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Esigenze di organizzazione di tali scuole non sono idonee a costituire «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di siffatti contratti con il personale incaricato dell’insegnamento di tali materie, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro.

____________

1 GU C 261 del 24.7.2023.

1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.