Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 12 agosto 2008 - Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a./Commissione

(Causa T-330/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc (Trapani, Italia), Macaluso Gaetano (Palermo, Italia), Gallo (Salerno, Italia), Severino Pesca (Salerno, Italia), Gallo Pesca (Salerno, Italia), Fulvia di Pappalardo Luigi Matteo (Cetara, Italia), Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, avvocato, P. Ziotti, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Accogliere le domande formulate nella parte introduttiva del ricorso ed annullare di conseguenza il Regolamento che ha imposto il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45º di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso battenti bandiera dell'Italia a decorrere dal 16 giugno 2008 (articolo 1 del Regolamento), nonché il divieto per gli operatori comunitari di accettare lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45º di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo dalle suddette navi a decorrere dal 16 giugno 2008 (articolo 3, primo comma, del Regolamento).

Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di assistenza legale delle Ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione. Si fa valere in particolare l'erroneità della base giuridica del regolamento impugnato, in quanto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (G.U. L 358, pag. 59), non è appropriato per l'adozione delle misure ivi contenute, che avrebbero richiesto il ricorso alla diversa previsione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e 3, dello stesso regolamento.

____________