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Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2015. – Grecia / Commissione

(Causa T-107/14) 1

[«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime dei diritti al pagamento unico – Riserva nazionale – Criteri di aggiudicazione – Rischio per il Fondo – Condizionalità»]

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, successivamente M. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale e nella parte in cui la Commissione europea ha applicato alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria per l’anno 2008 in materia di condizionalità.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 129 del 28.4.2014.