Language of document : ECLI:EU:C:2024:227

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

14 marzo 2024 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Articolo 3, paragrafo 4 – Articolo 5, paragrafo 4 – Allegato II, A, punti 2 e 5 – Allegato II, B, punto 9 – Allegato III, paragrafo 1, punti 2 e 3, e paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 5 – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Riesame della designazione delle zone vulnerabili ai nitrati – Misure vincolanti previste nei programmi d’azione – Misure aggiuntive o azioni rafforzate»

Nella causa C‑576/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 30 agosto 2022,

Commissione europea, rappresentata da C. Hermes e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

–        non avendo designato come zone vulnerabili nella Comunidad de Castilla y León (Comunità autonoma di Castiglia e Léon, Spagna), nella Comunidad Autónoma de Extremadura (Comunità autonoma di Estremadura, Spagna), nella Comunidad Autónoma de Galicia (Comunità autonoma di Galizia, Spagna), nella Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Comunità autonoma delle Isole Baleari, Spagna), nella Comunidad Autónoma de Canarias (Comunità autonoma delle Isole Canarie, Spagna), nella Comunidad de Madrid (Comunità di Madrid, Spagna) e nella Comunidad Valenciana (Comunità Valenciana, Spagna) le zone di assorbimento per scorrimento (acque superficiali) o per infiltrazione (acque sotterranee) (in prosieguo: le «zone di assorbimento») corrispondenti a ciascuno dei seguenti punti di controllo inquinati:

–        Comunità autonoma di Castiglia e León: CA 0233006, 4300412, 4300169, 4300165, 4300141, 4300026, 4300113, 4300083, 4300178, 4300177, TA 55707002, 4300518, 4300164, 4300073, 4300191 e 4300173;

–        Comunità autonoma di Estremadura: TA 67714001, TA 62312004, TA 64812005, TA 59810001, TA 67714102, TA 67812004, 400581, TA 65312005, TA 72914003, TA 57510009, TA 57410002, TA 59611005, TA 65212006, TA 67514001, TA 59611006, TA 70413001, TA 70414002, TA 72914001, TA 72914002 e TA 62309002;

–        Comunità autonoma di Galizia: 14.RW.05.120, 14.RW.06.110, 14.RW.06.210, 14.RW.07.030, 14.RW.07.070, 14.RW.11.020, 14.RW.14.050, TW-54-10, TW-31-10, TW-31-20, TW-36-10, CW-10-10, CW-12-10, CW-16-10, CW-16-20, TW-36-20, TW-37-10, TW-37-20, TW-39-10, TW-39-20, TW-25-10, CW-49-10 e TW-25-05;

–        Comunità autonoma delle Isole Baleari: 1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123, ES 53M1205, ES 53MA 082, ES 53MA 072, ES 53ME132, ES 53MA 19 e ES 53MA 042;

–        Comunità autonoma delle Isole Canarie: ES 120ESBT 1210008, ES 120ESBT 1210016, S 120ESBT 1210040, ES 120ESBT 1210048, ES 120ESBT 1211048, S 120ESBT 1211056, ES 120ESBT 1211063, S 120ESBT 1211117 e ES 125ESBT 1250015;

–        Comunità di Madrid: TA 53306002, TA 53306008, 13-05 e 07-09;

–        Comunità Valenciana: JU210, JU209 e JU202;

–        non avendo previsto tutte le misure vincolanti necessarie nei programmi d’azione della Comunidad Autónoma de Aragón (Comunità autonoma di Aragona, Spagna), della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna), della Comunità autonoma di Castiglia e León, della Comunità autonoma di Estremadura e della Comunità di Madrid, e

–        non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate, con riferimento all’inquinamento da nitrati, rispetto alle comunità autonome che rivelano una tendenza all’aumento dell’inquinamento dei punti di controllo delle zone vulnerabili, in particolare la Comunità autonoma di Aragona, la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la Comunità autonoma di Castiglia e Léon e la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Comunità autonoma della regione di Murcia, Spagna), e, per quanto riguarda l’eutrofizzazione, nell’intero paese,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU 1991, L 375, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 91/676»), dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676, in combinato disposto con gli allegati II e III a quest’ultima, e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

2        I considerando quinto, sesto, decimo, undicesimo e tredicesimo della direttiva 91/676 così recitano:

«considerando che i nitrati di origine agricola sono la causa principale dell’inquinamento proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie;

considerando che per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell’acqua è pertanto necessario ridurre l’inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ed impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo; che a tal fine è importante prendere provvedimenti riguardanti l’uso in agricoltura di composti azotati e il loro accumulo nel terreno e riguardanti talune prassi di gestione del terreno;

(...)

considerando che è indispensabile che gli Stati membri individuino le zone vulnerabili e progettino ed attuino i necessari programmi d’azione per ridurre l’inquinamento idrico provocato da composti azotati nelle zone vulnerabili;

considerando che i suddetti programmi d’azione dovrebbero comportare misure intese a limitare l’impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche nell’impiego di concimi organici animali;

(...)

considerando che è noto che, in taluni Stati membri, la situazione dell’idrogeologia è tale che solo dopo parecchi anni le misure di protezione potrebbero dar luogo ad un miglioramento della qualità delle acque».

3        L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva mira a:

–        ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola;

–        prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».

4        L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:

«Ai fini della presente direttiva:

a)      per “acque sotterranee”, si intendono tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo o il sottosuolo;

b)      per “acque dolci”, si intendono le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono spesso considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

c)      per “composto azotato”, si intende qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l’azoto allo stato molecolare gassoso;

(...)

g)      per “effluente di allevamento”, si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;

h)      per “applicazione al terreno”, si intende l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;

i)      per “eutrofizzazione”, si intende l’arricchimento dell’acqua con composti azotati il quale causa una crescita rapida delle alghe e di forme di vita vegetale più elevate, con conseguente indesiderabile rottura dell’equilibrio degli organismi presenti in tali acque e deterioramento della qualità delle acque in questione;

j)      per “inquinamento”, si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

k)      per “zone vulnerabili”, si intendono le zone designate in conformità all’articolo 3, paragrafo 2».

5        L’articolo 3 della medesima direttiva è così formulato:

«1.      Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I.

2.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

(...)

4.      Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

5.      Gli Stati membri sono esonerati dall’obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d’azione previsti all’articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale».

6        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/676:

Al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, a:

a)      fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, il quale includa disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II [, A];

(...)».

7        L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

2.      Un programma d’azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone vulnerabili o parti di zone.

3.      I programmi d’azione tengono conto:

a)      dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b)      delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

4.      I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:

a)      le misure di cui all’allegato III;

b)      le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III.

5.      Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione.

6.      Gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare l’efficacia dei programmi d’azione fissati ai sensi del presente articolo.

Gli Stati membri che applicano l’articolo 5 in tutto il territorio nazionale controllano il contenuto di nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l’entità dell’inquinamento nelle acque da nitrati di origine agricola.

(...)».

8        L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono:

a)      entro due anni dalla notifica della presente direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno:

i)       alle stazioni di campionamento di cui all’articolo 5, paragrafo 4 della [direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri (GU 1975, L 194, pag. 26)] e/o alle altre stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque superficiali degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante i periodi di piena;

ii)      alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri a intervalli regolari e tenendo conto delle disposizioni della [direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1980, L 229, pag. 11)];

b)      ripetere il programma di controllo specificato al paragrafo 1, lettera a), almeno ogni quattro anni, escludendo le stazioni di campionamento in cui si è riscontrata, in tutti i precedenti campioni, una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l, a condizione che non si sia manifestato nessun fattore nuovo che possa avere incrementato il tenore di nitrati; in questi ultimi casi il programma di controllo deve essere ripetuto soltanto ogni otto anni;

c)      riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.

(...)».

9        L’articolo 10 della medesima direttiva è così formulato:

«1.      In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all’allegato V.

2.      Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce».

10      Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 91/676:

«In base alle informazioni ricevute in applicazione dell’articolo 10, la Commissione pubblica relazioni di sintesi entro sei mesi da quando ha ricevuto le relazioni degli Stati membri e le trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva e in particolare delle disposizioni dell’allegato III, la Commissione presenta al Consiglio entro il 1 ° gennaio 1998 una relazione accompagnata all’occorrenza da proposte di revisione della presente direttiva».

11      L’allegato I a tale direttiva, intitolato «Criteri per individuare le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1», alla sua lettera A così dispone:

«Le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l’altro, i criteri seguenti:

1)      qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell’articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della [direttiva 75/440];

2)      qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell’articolo 5;

3)      qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell’immediato futuro se non si interviene ai sensi dell’articolo 5».

12      Ai sensi dell’allegato II a detta direttiva, intitolato «Codice (Codici) di buona pratica agricola»:

«A.      Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti elementi siano pertinenti:

1)      i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;

2)      l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;

(...)

5)      la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l’inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;

(...)

B.      Gli Stati membri possono altresì includere nel proprio codice o nei loro propri codici di pratica agricola i fattori seguenti:

(...)

9)      la predisposizione di piani di fertilizzazione, per ciascuna azienda, e la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti;

(...)».

13      L’allegato III alla medesima direttiva, intitolato «Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)», è così formulato:

«1.      Le misure in questione comprendono norme concernenti:

(...)

2)      la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente;

3)      la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:

a)      delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;

b)      delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell’irrigazione;

c)      dell’uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;

e basata sull’equilibrio tra:

i)      il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture,

e

ii)      l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:

–        alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell’inverno);

–        all’apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;

–        all’aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;

–        all’aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

2.      Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.

Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. (...)

(...)».

14      L’allegato V alla direttiva 91/676, intitolato «Informazioni da inserire nelle relazioni di cui all’articolo 10», prevede quanto segue:

«(...)

3.      Un sommario dei risultati del controllo svolto in base all’articolo 6, con le considerazioni che hanno portato alla designazione di ciascuna zona vulnerabile e ad eventuali revisioni o aggiunte concernenti le designazioni di zone vulnerabili.

4.      Un sommario dei programmi d’azione elaborati ai sensi dell’articolo 5 e in particolare:

(...)

c)      altre eventuali misure o azioni rafforzate prese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5;

(...)

e)      le previsioni effettuate dagli Stati membri circa i tempi probabili entro cui si ritiene che le acque individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, possano rispettare le misure del programma d’azione, con l’indicazione del grado di incertezza delle previsioni».

 Diritto spagnolo

15      La direttiva 91/676 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico spagnolo dal Real Decreto 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (regio decreto 261/1996 relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), del 16 febbraio 1996 (BOE n. 61, dell’11 marzo 1996, pag. 9734). Tale decreto è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal Real Decreto 47/2022, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (regio decreto 47/2022 relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento diffuso provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), del 18 gennaio 2022 (BOE n. 17, del 20 gennaio 2022, pag. 5664).

16      Inoltre, tutte le comunità autonome che la Commissione menziona nel suo ricorso hanno adottato, nell’ambito delle loro competenze, una normativa diretta a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676.

 Procedimento precontenzioso

17      Il 3 luglio 2015 la Commissione ha avviato un’indagine, con il riferimento EU Pilot 7849/15/ENVI, diretta a controllare la designazione di zone vulnerabili ai nitrati e le misure previste nei programmi d’azione corrispondenti in Spagna. Tale indagine preliminare è stata avviata a seguito della valutazione delle informazioni fornite dalle autorità spagnole nella loro relazione trasmessa alla Commissione conformemente all’articolo 10 della direttiva 91/676 e contenente le informazioni specificate all’allegato V a tale direttiva per quanto riguarda il periodo 2008-2011.

18      A seguito della valutazione delle risposte fornite dal Regno di Spagna nell’ambito di detta indagine preliminare, che teneva conto anche delle informazioni contenute nella relazione successiva per il periodo 2012-2015 (in prosieguo: la «relazione 2012-2015»), la Commissione, considerando che da ciò emergeva che la situazione di tale Stato membro non era conforme agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 91/676, ha deciso di avviare una procedura d’infrazione a carico di detto Stato membro.

19      Il 9 novembre 2018 la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna una lettera di costituzione in mora, in cui contestava a quest’ultimo di aver violato l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 91/676.

20      Il Regno di Spagna ha risposto a tale lettera di diffida con lettere del 21 febbraio, 13 giugno, 31 luglio, 2 settembre e 17 ottobre 2019 nonché del 13 febbraio 2020.

21      Il 2 luglio 2020, la Commissione, non essendo stata persuasa da tali risposte, ha emesso un parere motivato in cui dichiarava che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni citate nella lettera di diffida.

22      In tale parere motivato, la Commissione ha ingiunto al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi entro il termine di tre mesi a partire dalla data di ricevimento di tale parere motivato.

23      Il Regno di Spagna ha presentato le proprie osservazioni relative a detto parere motivato tramite lettere del 27 ottobre 2020 nonché del 29 aprile, 26 maggio, 25 giugno e 5 luglio 2021.

24      Alla luce di tali risposte, la Commissione ha ritenuto che il Regno di Spagna avesse posto fine all’inadempimento che gli era stato contestato con riferimento all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 91/676. Ritenendo invece che l’inadempimento persistesse per quanto riguardava gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, nonché dell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, la Commissione, il 30 agosto 2022, ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

25      A sostegno del suo ricorso, la Commissione formula tre censure, vertenti su una violazione, la prima, dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, la seconda, dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con gli allegati II e III a quest’ultima, e, la terza, dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva in parola.

26      Il Regno di Spagna chiede il rigetto del presente ricorso.

 Sulla prima censura, vertente su una violazione dellarticolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676

27      Con la sua prima censura, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo designato come zone vulnerabili, nelle Comunità autonome di Castiglia e León, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Isole Canarie, nella Comunità di Madrid e nella Comunità Valenciana, le zone di assorbimento per scorrimento (acque superficiali) o per infiltrazione (acque sotterranee) corrispondenti a ciascuno dei punti di controllo di cui al punto 1 della presente sentenza, il Regno di Spagna è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676.

 Sulla ricevibilità

28      Il Regno di Spagna eccepisce l’irricevibilità di tale prima censura, per il motivo che, tenuto conto dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’articolo 120 del regolamento di procedura della Corte e della giurisprudenza della Corte relativa a tali disposizioni, la Corte può pronunciarsi, nell’emananda sentenza, esclusivamente sulle sole domande formulate dalla Commissione. Orbene, la censura relativa a una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non farebbe parte di tali domande, dato che, sebbene sia menzionata nei motivi del ricorso, non sarebbe stata indicata dalla Commissione nel petitum del suo ricorso, contenuto al punto 145 di quest’ultimo. Infatti, in tale punto, la Corte sarebbe stata invitata a rilevare una violazione non dell’articolo 3, paragrafo 4, ma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 91/676. La prima censura dovrebbe quindi essere dichiarata irricevibile.

29      Tale argomento non può essere accolto.

30      Da un lato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso che la prima censura è diretta a far rilevare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 e che il riferimento effettuato, al punto 145 del ricorso, all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva è dovuto, come spiegato dalla Commissione nella sua memoria di replica, a un errore tipografico. Peraltro, l’articolo 4 di detta direttiva contiene solo due paragrafi. Dall’altro lato, se è vero che, nella sua sentenza del 15 giugno 2006, Commissione/Francia (C‑255/04, EU:C:2006:401, punto 25), citata dal Regno di Spagna a sostegno della sua eccezione d’irricevibilità, la Corte ha giudicato che una censura menzionata nell’ambito dei motivi del suo ricorso introduttivo, ma non inclusa nelle conclusioni della Commissione è irricevibile, si deve constatare che, nel caso di specie, e nonostante tale errore tipografico, la censura diretta a far rilevare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 è stata inclusa nelle conclusioni della Commissione.

31      Si deve quindi respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna.

 Nel merito

–       Argomenti delle parti

32      La Commissione afferma che le acque prelevate a livello dei punti di controllo di cui alla prima censura sono state dichiarate, nelle relazioni fornite dal Regno di Spagna ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 91/676, inquinate o eutrofizzate dai nitrati. Secondo la Commissione, esistono quindi indizi sufficienti per riscontrare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, a meno che il Regno di Spagna non presenti, per ciascuna zona di produzione di acqua corrispondente a tali punti di controllo, dati che provano che i nitrati di origine agricola non contribuiscono in modo significativo a tale inquinamento.

33      Nel controricorso, il Regno di Spagna contesta tale argomento, sottolineando che spetta alla Commissione determinare l’esistenza dell’inadempimento addotto. Esso sostiene che le comunità autonome di cui a tale censura hanno adempiuto i loro obblighi relativi alla designazione delle zone vulnerabili, derivanti dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, o che detta censura riguarda zone in cui i nitrati di origine agricola non contribuiscono in modo significativo all’inquinamento, cosicché non può essere rilevata alcuna violazione di tale disposizione.

34      Inoltre, il Regno di Spagna fornisce osservazioni dettagliate riguardanti i punti di controllo di cui alla prima censura, incluse, in particolare, le seguenti precisazioni.

35      Per quanto riguarda la Comunità autonoma di Estremadura, il governo di tale comunità avrebbe iniziato, nel 2022, la revisione o, a seconda dei casi, l’estensione delle designazioni delle zone vulnerabili. In ogni caso, le soglie ammissibili di concentrazione di nitrati di origine agricola non sarebbero state superate in otto punti di controllo dipendenti da tale comunità autonoma indicati dalla prima censura. Non sarebbe quindi necessario designare le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo quali zone vulnerabili.

36      Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Galizia, il Regno di Spagna sostiene, segnatamente, che, per quanto riguarda taluni punti di controllo, inclusi i punti di controllo 14.RW.11.020 e 14.RW.14.050, sono in corso esami per determinare l’origine dell’inquinamento da nitrati.

37      Per quanto riguarda la Comunità autonoma delle Isole Baleari, il Regno di Spagna sottolinea che la revisione della designazione delle zone vulnerabili è attualmente in corso e che un progetto di decreto recante designazione delle zone vulnerabili è in fase di trattazione avanzata. In ogni caso, non sarebbe necessario designare, quali «zone vulnerabili», le zone di produzione corrispondenti a cinque dei punti di controllo che dipendono da tale comunità autonoma, poiché le acque in questione non devono più essere considerate inquinate, come emergerebbe dalla relazione comunicata alla Commissione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 91/676 per quanto riguarda il periodo 2016-2019 (in prosieguo: la «relazione 2016-2019»).

38      Nemmeno con riguardo alla Comunità di Madrid potrebbe essere constatata alcuna violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676. Per quanto concerne, segnatamente, il punto di controllo TA 53306008, in esso si sarebbe rilevato che l’inquinamento dovuto ai nitrati di origine agricola è stato ridotto, avendo raggiunto un tasso massimo del 17% nel 2021.

39      Per quanto riguarda la Comunità Valenciana, il Regno di Spagna sostiene che le zone di produzione corrispondenti ai punti di controllo di cui al presente ricorso sono state designate come zone vulnerabili da un decreto adottato dal governo di tale comunità il 10 giugno 2022.

40      Nella sua memoria di replica, la Commissione fornisce le seguenti precisazioni.

41      In primo luogo, per quanto attiene ai sedici punti di controllo dipendenti dalla Comunità autonoma di Castiglia e León, dal controricorso del Regno di Spagna emergerebbe che non è effettivamente necessario designare le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo come zone vulnerabili.

42      In secondo luogo, per quanto riguarda tre dei nove punti di controllo dipendenti dalla Comunità autonoma delle Isole Canarie, la Commissione indica che dalle spiegazioni fornite dal Regno di Spagna nel suo controricorso emerge che si è posto rimedio alla violazione. Per quanto riguarda altri due punti di controllo, la Commissione ritiene, tenuto conto di tali spiegazioni, che anche in questo caso non sia necessario designare le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo come zone vulnerabili.

43      Quanto ai quattro punti di controllo rimanenti, la Commissione rileva che il Regno di Spagna ha spiegato, in sostanza, nel suo controricorso, che la concentrazione di nitrati constatata a tali punti di controllo non era di origine agricola ma proveniva da fogne e fosse biologiche. Se è vero che tale spiegazione non esclude necessariamente la possibilità che i nitrati di origine agricola contribuiscano in modo significativo all’inquinamento, si deve ammettere, in assenza di altri elementi che dimostrino un siffatto contributo significativo, che le zone di produzione corrispondenti a tali punti di campionamento non siano designate come zone vulnerabili.

44      In terzo luogo, per quanto attiene alla Comunità autonoma di Estremadura, la Commissione riconosce che, alla luce delle informazioni fornite dal Regno di Spagna nel suo controricorso, non è, di fatto, necessario designare le zone di produzione corrispondenti a 8 dei 20 punti di controllo di cui alla prima censura come zone vulnerabili. Per quanto attiene ai 12 punti di controllo rimanenti, ossia i punti di controllo TA 67714001, TA 62312004, TA 67714102, TA 67812004, TA 65312005, TA 72914003, TA 65212006, TA 67514001, TA 70414002, TA 72914001, TA 72914002 e TA 62309002, la Commissione ribadisce la sua critica secondo cui le autorità spagnole non hanno spiegato perché le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo non sono state designate come zone vulnerabili.

45      In quarto luogo, per quanto riguarda la Comunità autonoma di Galizia, con riferimento a 21 dei 23 punti di controllo indicati nel ricorso dalla prima censura, la Commissione riconosce che dalle spiegazioni fornite dal Regno di Spagna emerge che non è necessario designare le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo come zone vulnerabili.

46      Per quanto concerne i due punti di controllo rimanenti, ossia i punti di controllo 14.RW.11.020 e 14.RW.14.050, la Commissione ritiene che le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo devono essere designate come zone vulnerabili, nella misura in cui non si può escludere che l’inquinamento rilevato in tali luoghi sia stato causato dai nitrati di origine agricola.

47      Inoltre, la Commissione fa riferimento a quindici altri punti di controllo dipendenti dalla Comunità autonoma di Galizia, ossia i punti di controllo NO01880006, NO03010003, 14.RW.12.020, 14.RW.05.060, 14.RW.10.020, 14.RW.11.060, 14.RW.11.070, 14.RW.11.040, 14.RW.10.030, 14.RW.11.080, 14.RW.12.030, 14.RW.12.110, 14.RW.14.040, 14.RW.14.060 e 14.RW.05.090, a livello dei quali sarebbe stata constatata un’eutrofizzazione. Anche le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo devono quindi, secondo tale istituzione, essere designate come zone vulnerabili.

48      In quinto luogo, per quanto attiene alla Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Commissione spiega che dalle informazioni contenute nel controricorso del Regno di Spagna risulta che non è necessario designare come zone vulnerabili le zone di produzione corrispondenti a cinque dei nove punti di controllo di cui alla prima censura.

49      Per quanto attiene ai quattro punti rimanenti, ossia i punti di controllo 1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123 e ES 53M1205, la Commissione considera che il Regno di Spagna ha riconosciuto che la prima censura è fondata con riguardo ad essi.

50      In sesto luogo, la Commissione rileva che, per quanto attiene a tre dei quattro punti di controllo di cui alla prima censura con riferimento alla Comunità di Madrid, il Regno di Spagna ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare o che l’inquinamento riscontrato non è dovuto ai nitrati di origine agricola o che le zone vulnerabili attuali comprendono tutte le zone di produzione pertinenti.

51      Per quanto concerne il punto di controllo rimanente in tale comunità, ossia il punto di controllo TA 53306008, la Commissione ritiene che l’argomento del Regno di Spagna secondo cui la pressione esercitata dall’agricoltura sulle acque interessate da tale punto di controllo si sarebbe ridotta considerevolmente, raggiungendo un tasso massimo del 17% nel 2021, non possa essere accolto. Detto punto di controllo avrebbe registrato un’eutrofizzazione tanto per il periodo 2012-2015 quanto per il periodo 2016-2019, e un contributo del 17% all’inquinamento, sebbene limitato, non potrebbe in alcun caso essere ritenuto minoritario.

52      In settimo luogo, per quanto attiene ai punti di controllo JU210, JU209 e JU202 dipendenti dalla Comunità Valenciana, la Commissione, pur riconoscendo che è stato posto rimedio alla violazione con un decreto adottato dal governo di tale comunità il 10 giugno 2022, sottolinea che la designazione delle zone vulnerabili di cui trattasi è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

53      Nella sua controreplica, il Regno di Spagna sostiene, per quanto attiene ai dodici punti di controllo di cui alla memoria di replica dipendenti dalla Comunità autonoma di Estremadura, che, in mancanza, in tale fase, di dati che dimostrino un contributo significativo dei nitrati di origine agricola all’inquinamento, la Commissione dovrebbe accettare che le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo non siano designate come zone vulnerabili, al pari della posizione da essa adottata con riferimento alla Comunità autonoma delle Isole Canarie.

54      Secondo il Regno di Spagna, lo stesso avverrebbe, per quanto attiene alla Comunità autonoma di Galizia, con riferimento ai due punti di controllo di cui al ricorso per i quali la Commissione ha mantenuto la sua prima censura nella sua memoria di replica.

55      Quanto ai quindici punti di controllo supplementari indicati da tale istituzione nella sua memoria di replica per quanto attiene a tale comunità autonoma, la posizione della Commissione non sarebbe chiara e i valori in nitrati non sarebbero mai stati superiori a 25 mg/l. In ogni caso, tali punti di controllo non sarebbero stati menzionati nelle conclusioni del ricorso. Di conseguenza, non si dovrebbe rilevare una violazione con riguardo ad essi.

56      Quanto alla Comunità autonoma delle Isole Baleari, il Regno di Spagna sostiene che un decreto recante designazione di zone vulnerabili, incluse le zone di produzione corrispondenti ai quattro punti di controllo di cui alla memoria di replica della Commissione, sia stato adottato e pubblicato da tale comunità autonoma il 27 marzo 2023.

57      Per quanto attiene alla Comunità di Madrid, il Regno di Spagna rammenta che, in una recente decisione in merito a una deroga richiesta a norma della direttiva 91/676, ossia la decisione di esecuzione (UE) 2022/2069 della Commissione, del 30 settembre 2022, che concede ai Paesi Bassi una deroga richiesta a norma della direttiva 91/676 (GU 2022, L 277, pag. 195), tale istituzione ha ritenuto che «[per essere significativo,] il contributo dell’agricoltura all’inquinamento da nutrienti [deve essere] superiore al 19% del carico totale di nutrienti». Un contributo all’inquinamento del 17%, come quello di cui al punto 51 della presente sentenza, non può quindi essere qualificato come «significativo».

–       Giudizio della Corte

–        Sui punti di controllo che non sono stati considerati dalla Commissione nella sua memoria di replica

58      Dalla memoria di replica della Commissione emerge che essa riconosce, tenuto conto degli elementi addotti nel suo controricorso dal Regno di Spagna, che non occorre designare come zone vulnerabili zone di produzione corrispondenti a 62 degli 84 punti di controllo indicati nel ricorso, inclusi tutti i punti di controllo dipendenti dalla Comunità autonoma di Castiglia e León e dalla Comunità autonoma delle Isole Canarie, e che essa non chiede più la dichiarazione di un inadempimento a tale titolo.

59      In tali circostanze, la prima censura deve essere respinta nei limiti in cui, con essa, la Commissione lamenta che il Regno di Spagna ha omesso di designare come zone vulnerabili le zone di produzione corrispondenti a tali 62 punti di controllo.

–        Sui punti di controllo supplementari non indicati nell’atto introduttivo della causa

60      Nei motivi della sua memoria di replica, la Commissione ha sostenuto che le zone di produzione corrispondenti a quindici punti di controllo dipendenti dalla Comunità autonoma di Galizia, che non erano menzionati nelle conclusioni del suo atto introduttivo della causa, avrebbero dovuto essere designate come zone vulnerabili.

61      Al riguardo, si deve ricordare che, dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte emerge che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Orbene, la Commissione non ha sostenuto né dimostrato che tale ultima eccezione potesse giustificare un ampliamento dell’oggetto della controversia.

62      Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta in quanto irricevibile nei limiti in cui verte su tali quindici punti di controllo supplementari.

–        Sugli altri punti di controllo

63      Per quanto attiene ai 22 punti di controllo rimanenti e di cui all’atto introduttivo della causa, si deve rammentare che, conformemente a una costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica da parte di quest’ultima dell’esistenza di detto inadempimento, senza che tale istituzione possa basarsi su alcuna presunzione. Solo quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento, spetta allo Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato gli elementi in tal modo presentati e le conseguenze che ne derivano [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, Commissione/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata].

64      Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676, gli Stati membri, entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica di tale direttiva, designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano le «acque inquinate» o «che potrebbero essere inquinate», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo 3 e che concorrono all’inquinamento.

65      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, le «acque inquinate» o «che potrebbero essere inquinate», ai sensi di tale disposizione, sono individuate conformemente ai criteri di cui all’allegato I a tale direttiva. Risulta pertanto dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I a detta direttiva che gli Stati membri sono tenuti a individuare come «acque inquinate» o «che potrebbero essere inquinate», la totalità delle acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o possano contenere una concentrazione di nitrati superiore alle concentrazioni di cui a tale allegato, nonché le acque che risultino eutrofiche o possano diventarlo.

66      Al riguardo, come già giudicato dalla Corte, affinché le acque siano considerate «inquinate», ai sensi, segnatamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, e che la loro designazione come zone vulnerabili si imponga in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, non è necessario che i composti azotati di origine agricola contribuiscano in via esclusiva all’inquinamento. È sufficiente che essi vi contribuiscano in modo significativo (sentenza del 23 aprile 2015, Commissione/Grecia, C‑149/14, EU:C:2015:264, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

67      L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 obbliga gli Stati membri, da un lato, a riesaminare e, se necessario, opportunamente a rivedere o a completare, almeno ogni quattro anni, le designazioni di zone vulnerabili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva che scaricano nelle acque individuate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva e che concorrono all’inquinamento ai nitrati, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione e, dall’altro, a notificare alla Commissione, entro sei mesi, ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

68      Nel caso di specie, se è vero che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, che si limita a ingiungere agli Stati membri di adempiere gli obblighi da esso previsti «opportunamente» e almeno ogni quattro anni, non precisa in che momento e in quali circostanze un siffatto riesame debba essere compiuto, si deve rilevare che il Regno di Spagna non contesta l’argomentazione della Commissione secondo cui, in sostanza, tale Stato membro era tenuto ad adempiere obblighi previsti da tale disposizione per quanto riguarda zone di produzione corrispondenti ai punti di controllo di cui al ricorso, dal momento che le acque prelevate a livello di tali punti di controllo erano state dichiarate, nelle relazioni fornite dalle autorità spagnole nell’ambito della direttiva 91/676, come inquinate o eutrofizzate, nei limiti in cui i prelievi provenienti da detti punti di controllo avevano dimostrato o che le acque dolci superficiali e le acque sotterranee interessate da tali zone di produzione avevano, o rischiavano di avere, una concentrazione in nitrati superiore a quella prevista dall’allegato I a tale direttiva, o che tali acque risultavano eutrofiche o potevano diventarlo nell’immediato futuro.

69      Il Regno di Spagna non contesta neppure che le acque prelevate a livello dei 22 punti di controllo rimanenti erano quindi inquinate o eutrofizzate da nitrati.

70      Tuttavia, come rammentato al punto 66 della presente sentenza, la designazione di una zona di produzione corrispondente a un dato punto di controllo quale zona vulnerabile si impone solo se i composti azotati di origine agricola riscontrati in tale punto di controllo contribuiscono in modo significativo all’inquinamento ai nitrati. Dal momento che il Regno di Spagna contesta che ciò avvenga, spetta alla Commissione, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza, dimostrare, per quanto attiene ai punti di controllo, la presenza di un siffatto contributo significativo a un tale inquinamento o, quanto meno, fornire elementi di prova supplementari che possano permettere una siffatta constatazione.

71      Orbene, per quanto attiene a 14 su 22 punti di controllo rimanenti, situati nella Comunità autonoma di Estremadura e nella Comunità autonoma di Galizia, la Commissione non ha dimostrato che i composti azotati di origine agricola contribuiscono in modo significativo all’inquinamento ai nitrati la cui presenza è stata riscontrata in tali punti di controllo né fornisce elementi di prova che possano dimostrare l’esistenza di una siffatta conseguenza, conseguenza che è contestata dal Regno di Spagna. Infatti, la Commissione si è limitata, essenzialmente, a sostenere che il Regno di Spagna non aveva fornito spiegazioni sufficienti per quanto riguarda tali punti di controllo.

72      In tali circostanze, la prima censura deve essere respinta nella parte in cui viene contestato al Regno di Spagna di essere venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non avendo designato come zone vulnerabili le zone di produzione corrispondenti a tali quattordici punti di controllo.

73      Per quanto attiene ai punti di controllo 1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123 e ES 53M1205, dipendenti dalla Comunità autonoma delle Isole Baleari, si deve rilevare che, nel suo controricorso, il Regno di Spagna si limita a indicare che la revisione della designazione delle zone vulnerabili è attualmente in corso e che un progetto di decreto recante designazione delle zone vulnerabili è in fase avanzata di trattazione.

74      Se è vero che, nella controreplica, il Regno di Spagna rileva che un decreto recante designazione di zone vulnerabili, incluse le zone di produzione corrispondenti a tali quattro punti di controllo, è stato adottato e pubblicato dalla Comunità autonoma delle Isole Baleari il 27 marzo 2023, si deve rilevare che tale circostanza, oltre a confermare che le zone in questione dovevano effettivamente essere designate come zone vulnerabili, è intervenuta dopo la data di scadenza del termine fissato nel parare motivato.

75      Orbene, da costante giurisprudenza emerge che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte [sentenza del 28 aprile 2022, Commissione/Bulgaria (Aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino), C‑510/20, EU:C:2022:324, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

76      Ne consegue che la prima censura deve essere accolta nella parte in cui, con essa, la Commissione contesta al Regno di Spagna di essere venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non avendo designato come zone vulnerabili le zone di produzione corrispondenti ai quattro punti di controllo di cui al punto 73 della presente sentenza.

77      Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda i punti di controllo JU210, JU209 e JU202, dipendenti dalla Comunità Valenciana. Infatti, il Regno di Spagna si limita a indicare al riguardo che le zone di produzione corrispondenti a tali punti di controllo sono state designate come zone vulnerabili da un decreto adottato dal governo di tale comunità autonoma il 10 giugno 2022, ossia dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

78      Per quanto attiene, infine, al punto di controllo TA 53306008, dipendente dalla Comunità di Madrid, il Regno di Spagna sostiene, essenzialmente, che il contributo dei composti azotati di origine agricola all’inquinamento si è sostanzialmente ridotto, raggiungendo un tasso massimo del 17% nel 2021. Orbene, come rilevato dalla Commissione nella sua memoria di replica, la Corte ha già giudicato, nella sentenza del 22 settembre 2005, Commissione/Belgio (C‑221/03, EU:C:2005:573, punti 86 e 87), che un siffatto contributo fino al 17% riveste un carattere significativo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza.

79      Per quanto concerne l’argomento del Regno di Spagna, sollevato nella sua controreplica e vertente sul fatto che, in una recente decisione in merito a una deroga richiesta in applicazione della direttiva 91/676, la Commissione ha ritenuto che, per essere significativo, il contributo dei composti azotati di origine agricola all’inquinamento dovrebbe eccedere il 19% dell’inquinamento, è sufficiente rilevare che una siffatta valutazione da parte della Commissione non può in ogni caso vincolare la Corte quando è chiamata a valutare essa stessa il carattere significativo di un siffatto contributo all’inquinamento.

80      Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che la prima censura è fondata nella parte in cui la Commissione contesta al Regno di Spagna di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, nei limiti in cui tale Stato membro ha omesso di designare come zone vulnerabili le zone di produzione corrispondenti ai punti di controllo 1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123 e ES 53M1205, dipendenti dalla Comunità autonoma delle Isole Baleari, ai punti di controllo JU210, JU209 e JU202, dipendenti dalla Comunità Valenciana, e al punto di controllo TA 53306008, dipendente dalla Comunità di Madrid.

 Sulla seconda censura, vertente su una violazione dellarticolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676

81      Con la sua seconda censura, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva, non avendo previsto tutte le misure vincolanti necessarie nei programmi d’azione di un certo numero di comunità autonome.

82      Tale censura si articola in tre parti vertenti, la prima, sui programmi d’azione delle Comunità autonoma di Aragona, di Castiglia-La Mancia e di Castiglia e Léon, la seconda, sul programma d’azione della Comunità autonoma di Estremadura e, la terza, sul programma d’azione della Comunità di Madrid.

 Sulla prima parte, vertente sui programmi d’azione delle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia e di Castiglia e Léon

–       Argomenti delle parti

83      Per quanto attiene alle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia e di Castiglia e Léon, la Commissione sostiene, nel suo ricorso, che i programmi d’azione di tali comunità autonome non contengono le misure vincolanti necessarie per quanto attiene alle condizioni di applicazione di fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida, di cui all’allegato II, A, punto 2, alla direttiva 91/676, in quanto le misure contenute in tali programmi d’azione sono meno rigorose rispetto alle raccomandazioni contenute in uno studio, pubblicato nel 2011 e intitolato «Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources» (Raccomandazioni relative all’attuazione di programmi d’azione conformemente alla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; in prosieguo: lo «studio scientifico»).

84      Lo studio scientifico raccomanderebbe quanto segue per quanto concerne l’applicazione di fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida:

–        combinare l’uso di fertilizzanti e di effluenti da allevamento sui terreni aventi una pendenza superiore al 2% con misure precauzionali, quali l’incorporazione diretta (coltura su curve di livello), l’iniezione, la coltura permanente, i terrazzamenti, larghe fasce di rispetto non fertilizzate, ecc.;

–        vietare l’applicazione in superficie di effluenti da allevamento e di fertilizzanti N e P [fertilizzanti contenenti azoto o fosforo] ai terreni a riposo con pendenza superiore all’8% e in particolare con una pendenza superiore a 100 metri di lunghezza;

–        vietare l’applicazione in superficie e sotto la superficie (iniezione, incorporazione) di effluenti di allevamento e di concimi N e P su tutti i terreni con pendenze superiori al 15% e in particolare con una pendenza superiore a 100 metri (divieto di applicazione di fertilizzanti e di effluenti di allevamento).

85      Al riguardo, la Commissione, pur riconoscendo che tale studio non ha valore giudico vincolante e non è l’unico criterio scientifico valido per valutare se gli Stati membri abbiano assicurato una corretta trasposizione della direttiva 91/676 nei loro ordinamenti giuridici rispettivi, rammenta che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, i programmi d’azione devono tener conto dei «dati scientifici e tecnici disponibili». Orbene, lo studio scientifico farebbe parte di tali dati e il Regno di Spagna non avrebbe fornito altri dati scientifici per giustificare che misure meno rigorose rispetto a quelle previste da tale studio sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti da detta direttiva.

86      Nel suo controricorso, il Regno di Spagna sostiene, essenzialmente, che lo studio scientifico non può essere ritenuto l’unico criterio di valutazione della corretta trasposizione della direttiva 91/676 e ad esso non può essere riconosciuto carattere giuridicamente vincolante. Sostiene inoltre che, benché tale direttiva preveda soltanto, al suo articolo 11, la possibilità, per la Commissione, di presentare proposte di revisione della direttiva in parola, tale istituzione vorrebbe introdurre, utilizzando lo studio scientifico come unico criterio di valutazione dei programmi d’azione, obblighi aggiuntivi per gli Stati membri che necessiterebbero in realtà di una modifica della stessa direttiva. Orbene, esisterebbero programmi d’azione nei diversi territori di cui all’atto introduttivo della causa che sarebbero conformi ai requisiti di tale direttiva.

87      Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, il Regno di Spagna sostiene che la sola contestazione formulata dalla Commissione è legata al fatto che le misure previste dal programma d’azione di tale comunità autonoma per i terreni in pendenza sono meno rigorose rispetto a quelle contenute nello studio scientifico. La Commissione non fornirebbe nessun elemento che consenta di sostenere che tale programma d’azione non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676, in quanto tale disposizione non stabilisce un numero specifico sul quale la Commissione potrebbe fondarsi.

88      Secondo il Regno di Spagna, le stesse considerazioni si applicano con riferimento alla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Tale comunità autonoma avrebbe inoltre modificato il proprio programma d’azione con un’ordinanza adottata il 28 settembre 2020, che avrebbe aggiunto in esso disposizioni sugli apporti di fertilizzanti azotati su terreni in pendenza. Orbene, tali modifiche sarebbero state effettuate dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia sulla base del progetto di programma d’azione presentato dalla Comunità autonoma di Navarra, rispetto al quale la Commissione avrebbe ritenuto, nel suo parere motivato, che esso fosse conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676. Bisognerebbe quindi logicamente considerare che il programma d’azione così modificato dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia è conforme alle prescrizioni di tale disposizione.

89      Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e León, il Regno di Spagna sostiene che, come riconoscerebbe la Commissione nel suo ricorso, l’articolo 10 del codice di buone pratiche di tale comunità autonoma, adottato con il decreto del 25 giugno 2020, fissa le condizioni di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida. Gli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676 sarebbero quindi stati rispettati in tale comunità autonoma. In ogni caso, quest’ultima, con un’ordinanza emessa il 29 aprile 2022, avrebbe adottato misure vertenti sull’applicazione di fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida al fine di seguire le raccomandazioni della Commissione.

90      Nella sua memoria di replica, la Commissione contesta l’argomento del Regno di Spagna. In particolare, essa mantiene la sua posizione riguardante la Comunità autonoma di Aragona.

91      Quanto all’argomento secondo cui i programmi d’azione della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia e della Comunità autonoma di Navarra sarebbero simili, essa precisa che essa esamina le misure di ciascun programma d’azione regionale in base alle loro condizioni climatiche e pedologiche.

92      Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia e León, la Commissione aggiunge che, sebbene il Regno di Spagna consideri che, tenuto conto delle caratteristiche particolari di tale comunità autonoma, norme più permissive rispetto a quelle previste nello studio scientifico sono sufficienti per evitare i rischi di scorrimento, tale Stato membro avrebbe dovuto fornire i dati scientifici e tecnici sui quali si fonda al riguardo, ciò che esso non ha fatto. Per quanto attiene alla versione del programma d’azione di tale comunità autonoma risultante dall’ordinanza del 29 aprile 2022, che, in ogni caso, sarebbe stata adottata dopo il termine fissato nel parere motivato, essa continuerebbe a non soddisfare le norme scientifiche e tecniche disponibili, poiché prevedrebbe la possibilità, in talune circostanze, di applicare fertilizzanti a terreni aventi un’inclinazione superiore al 15%, senza che siano forniti dati tecnici che giustifichino tale divergenza rispetto alle raccomandazioni scientifiche sulle quali si era basata la Commissione.

93      Nella sua controreplica, il Regno di Spagna precisa che, per quanto concerne la Comunità autonoma di Aragona, il 14 dicembre 2022 è stata adottata una risoluzione che mirerebbe a chiarire il contenuto del programma d’azione di tale comunità autonoma per quanto attiene alle condizioni di applicazione di fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida, specificando in modo preciso e dettagliato gli obblighi e le misure da attuare. Secondo il Regno di Spagna, tale risoluzione è conforme alle raccomandazioni della Commissione.

–       Giudizio della Corte

94      Si deve rammentare, in primo luogo, che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/676 prevede che i programmi d’azione tengano conto dei dati scientifici e tecnici disponibili. Tali programmi d’azione devono comprendere un certo numero di misure vincolanti enumerate al paragrafo 4 di tale articolo. Di conseguenza, al fine di verificare se un dato programma d’azione sia conforme a tali disposizioni, è necessario, per la Commissione, tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili. Orbene, il Regno di Spagna non contesta che lo studio scientifico, su cui la Commissione si è basata nel caso di specie, faccia parte dei dati scientifici disponibili che tale istituzione doveva quindi prendere in considerazione.

95      Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, nel basarsi sullo studio scientifico, la Commissione non ha affatto inteso conferire ad esso carattere giuridicamente vincolante o imposto obblighi aggiuntivi a tale Stato membro.

96      Infatti, il Regno di Spagna avrebbe potuto presentare altri studi e documenti scientifici al fine di confutare le affermazioni di tale istituzione (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Germania, C‑543/16, EU:C:2018:481, punto 77). Orbene, come correttamente rilevato dalla Commissione, il Regno di Spagna non ha fornito siffatti studi o siffatti documenti diretti a dimostrare che condizioni di applicazione di fertilizzante ai terreni in pendenza ripida meno rigorose rispetto a quelle di cui allo studio scientifico sarebbero sufficienti per ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e per prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo, conformemente all’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/676, enunciato al suo articolo 1.

97      In secondo luogo, occorre rilevare che il Regno di Spagna non contesta che le condizioni di applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida fissate nei programmi d’azione delle comunità autonome di cui alla prima parte della seconda censura sono meno rigorose rispetto a quelle previste dallo studio scientifico.

98      In terzo luogo, se è vero che il Regno di Spagna sostiene che le misure adottate dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia si fondavano sulle misure adottate dalla Comunità autonoma di Navarra che la Commissione avrebbe ritenuto soddisfacenti, come emergerebbe dal suo parere motivato, esso non contesta che le misure adottate dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia sono meno rigorose rispetto a quelle previste dallo studio scientifico, senza spiegare perché tali misure meno rigorose dovrebbero essere ritenute conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676.

99      In quarto e ultimo luogo, nei limiti in cui il Regno di Spagna invoca misure adottate successivamente alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, per quanto concerne le Comunità autonome di Castiglia e León e di Aragona, è sufficiente rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, i mutamenti avvenuti dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte per valutare l’esistenza dell’inadempimento preso in considerazione.

100    Ne consegue che la prima parte della seconda censura deve essere accolta.

 Sulla seconda parte, vertente sul programma d’azione della Comunità autonoma di Estremadura

–       Argomenti delle parti

101    La Commissione ritiene, nel suo ricorso, che nel programma d’azione della Comunità autonoma di Estremadura manchino tre elementi, ossia misure riguardanti l’immagazzinamento temporaneo degli effluenti di allevamento solidi nei campi, di cui all’allegato II, A, punto 5, e all’allegato III, paragrafo 1, punto 2, alla direttiva 91/676, misure relative al registro sulle applicazioni di fertilizzanti, di cui all’allegato II, B, punto 9, e all’allegato III, paragrafo 1, punto 3, e paragrafo 2, a tale direttiva, nonché misure riguardanti la quantità massima annuale di effluente di allevamento per ettaro da spargere sul terreno, di cui all’allegato III, paragrafo 2, a detta direttiva.

102    Nel suo controricorso, il Regno di Spagna sostiene che la normativa in vigore in tale comunità autonoma impedisce l’immagazzinamento temporaneo degli effluenti di allevamento solidi nelle aziende agricole. Tali aziende sarebbe altresì obbligate a tenere un registro aggiornato per ciascuna coltura, che precisi, segnatamente, le date di applicazione di fertilizzanti, il tipo di fertilizzante e la quantità applicata. In ogni caso, la Comunità autonoma di Estremadura, elaborerebbe un nuovo programma d’azione al fine di seguire le indicazioni della Commissione.

103    Nella sua memoria di replica, la Commissione ribatte che le norme invocate dal Regno di Spagna non sono sufficienti per assicurare un’attuazione corretta dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676 che richiederebbe che le misure di cui trattasi siano incluse nel programma d’azione per le zone vulnerabili.

104    Nella sua controreplica, il Regno di Spagna sostiene che tutte le aziende agricole sono tenute a conformarsi alle norme riguardanti il registro sull’uso di fertilizzanti e gli aspetti relativi alle misure d’immagazzinamento temporaneo degli effluenti di allevamento solidi sul campo, indipendentemente dalla loro inclusione nel programma d’azione della Comunità autonoma di Estremadura, dato che si tratterebbe di obblighi imposti da un regio decreto applicabile all’insieme del territorio nazionale.

–       Giudizio della Corte

105    Si deve rilevare che il Regno di Spagna non contesta, in sostanza, che il programma d’azione della Comunità autonoma di Estremadura non contiene i tre elementi di cui al punto 101 della presente sentenza, contrariamente agli obblighi che derivano dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva.

106    Inoltre, nei limiti in cui il Regno di Spagna invoca una misura legislativa che non era stata adottata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il suo argomento deve essere respinto per i motivi che figurano al punto 99 della presente sentenza.

107    Ne consegue che la seconda parte della seconda censura dev’essere accolta.

 Sulla terza parte, vertente sul programma d’azione della Comunità di Madrid

–       Argomenti delle parti

108    Per quanto attiene alla Comunità di Madrid, la Commissione contesta al Regno di Spagna l’assenza, nel programma d’azione di tale comunità, di indicazioni chiare sulle misure riguardanti l’immagazzinamento temporaneo dei concimi solidi sui terreni, di cui all’allegato II, A, punto 5, e all’allegato III, paragrafo 1, punto 2, alla direttiva 91/676, in particolare per quanto riguarda la durata massima di immagazzinamento degli effluenti di allevamento sui terreni.

109    Nel suo controricorso, il Regno di Spagna indica che il programma d’azione che era in corso di elaborazione all’epoca del parere motivato è attualmente in fase di approvazione. Si dovrebbe altresì prendere in considerazione il regio decreto 47/2022 relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento diffuso provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, di cui al punto 15 della presente sentenza, e un progetto di regio decreto relativo alla nutrizione durevole nei terreni agricoli.

110    Nella sua memoria di replica, la Commissione osserva che, poiché il nuovo programma d’azione di detta comunità continua a essere in corso di elaborazione, resta applicabile il programma d’azione precedente.

111    Nella sua controreplica, il Regno di Spagna precisa che i controlli effettuati annualmente presso le aziende presenti nelle zone vulnerabili a partire dal 2020 includono, in applicazione del programma d’azione in vigore, la verifica delle strutture di immagazzinamento dei concimi, degli effluenti solidi e del liquame.

–       Giudizio della Corte

112    Si deve rilevare che il Regno di Spagna non contesta l’inadempimento ad esso addebitato per quanto attiene alla Comunità di Madrid.

113    Inoltre, nella misura in cui il Regno di Spagna invoca una misura legislativa adottata posteriormente alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il suo argomento deve essere respinto per i motivi che figurano al punto 99 della presente sentenza.

114    Ne consegue che la terza parte della seconda censura e, di conseguenza, tale censura nella sua interezza devono essere accolte.

115    Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che, non avendo previsto tutte le misure vincolanti necessarie nei programmi d’azione delle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e di Estremadura nonché della Comunità di Madrid, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva.

 Sulla terza censura, vertente sulla violazione dellarticolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676

116    Con la sua terza censura, che si articola in due parti, la Commissione chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie per quanto concerne l’inquinamento provocato dai nitrati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676. Essa sostiene che, in forza di tale disposizione, gli Stati membri devono, nell’ambito dei programmi d’azione, adottare tutte le misure aggiuntive o azioni rafforzate che ritengono necessarie qualora le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 4 di tale direttiva non siano sufficienti per ridurre l’inquinamento e prevenire qualsiasi nuovo inquinamento proveniente dai nitrati di origine agricola.

 Sulla prima parte, riguardante le Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e della regione di Murcia

–       Argomenti delle parti

117    Con la prima parte di tale censura, la Commissione contesta, in sostanza, al Regno di Spagna di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie per quanto concerne l’inquinamento provocato dai nitrati con riferimento alle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e della regione di Murcia.

118    La Commissione ritiene che i dati forniti dalle autorità spagnole nella relazione 2016-2019 mostrano che, nelle quattro comunità autonome in questione, la qualità delle acque non è migliorata rispetto al periodo precedente, il che indica che le misure adottate in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non sono state sufficienti per garantire la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 1 di tale direttiva.

119    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, dalla relazione 2016- 2019 emergerebbe altresì che, in primo luogo, nel 56,3% dei punti di controllo delle acque sotterranee, i valori in nitrati erano superiori a 40 mg/l e nel 39,1% di tali punti, tali valori superavano 50 mg/l. Orbene, nella relazione 2012- 2015, la proporzione di punti di controllo che rilevavano valori di nitrati superiori a 40 mg/l sarebbe stata del 54,3%, mentre la proporzione di punti di controllo che rilevavano valori superiori a 50 mg/l sarebbe stata del 42,3%. In secondo luogo, il 67,4% dei punti di controllo delle acque sotterranee che indicano valori in nitrati superiori a 40 mg/l rivelavano una tendenza stabile o al rialzo. In terzo luogo, lo stesso varrebbe per il 53,8% dei punti di controllo delle acque sotterranee indicanti valori superiori a 50 mg/l.

120    Per quanto concerne le acque superficiali, la percentuale di punti di controllo che indicano valori in nitrati superiori a 40 mg/l sarebbe passata dal 7,7% all’8% da un periodo all’altro e la percentuale di tali punti che indicano valori superiori a 50 mg/l sarebbe passata dallo 0% al 4%. Tutti i punti di controllo che indicano valori in nitrati superiori a 50 mg/l mostrerebbero una tendenza al rialzo o stabile.

121    Per quanto attiene all’eutrofizzazione, la Comunità autonoma di Aragona avrebbe avuto a disposizione solo due punti di controllo nelle zone vulnerabili nel corso del periodo 2012-2015, di cui sarebbe stata segnalata un’eutrofizzazione. Nel corso del periodo 2016-2019, il numero dei punti di controllo che sorvegliano lo stato eutrofico sarebbe passato a otto, di cui due indicanti un inquinamento.

122    In sintesi, i dati relativi alle acque sotterranee non dimostrerebbero un miglioramento della qualità dell’acqua, i dati relativi alle acque superficiali mostrerebbero un deterioramento della qualità dell’acqua e lo scarso numero di punti di controllo che segnalano l’eutrofizzazione nelle zone vulnerabili renderebbe difficile la valutazione dell’evoluzione dello stato trofico.

123    Pur riconoscendo che le misure adottate dalla Comunità autonoma di Aragona vanno nella giusta direzione, la Commissione ritiene che, tenuto conto del livello d’inquinamento delle acque e dell’assenza di studi a sostegno del carattere sufficiente di tali misure, il Regno di Spagna continua a non rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676, per quanto concerne tale comunità autonoma.

124    Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la proporzione di punti di controllo delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili indicanti una concentrazione in nitrati superiore a 50 mg/l sarebbe diminuita, passando dal 32% nell’ambito della relazione 2012-2015 al 26,3% nell’ambito della relazione 2016-2019. Tuttavia, il 57,8% dei punti di controllo in cui un inquinamento delle acque sotterranee sarebbe stato constatato nel corso di quest’ultimo periodo dimostrerebbe tendenze stabili o al rialzo. Inoltre, la percentuale di punti di controllo delle acque superficiali nelle zone vulnerabili che mostrano un’eutrofizzazione sarebbe passata dal 35,9% nella relazione 2012-2015 al 60% nella relazione 2016-2019. Le autorità spagnole avrebbero peraltro riconosciuto il deterioramento della qualità dell’acqua per quanto attiene a tale comunità autonoma.

125    Tenuto conto del livello d’inquinamento delle acque e dell’assenza di studi e di dati tecnici a sostegno del carattere sufficiente delle misure adottate, il Regno di Spagna continuerebbe a non rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 per quanto concerne detta comunità autonoma.

126    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e León, i dati trasmessi dalle autorità spagnole nella relazione 2016-2019 mostrerebbero chiaramente che la situazione nelle zone vulnerabili non è migliorata. Infatti, in tali zone, la percentuale dei punti di controllo di acque sotterranee che presentano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l sarebbe passata dal 37,2% al 43%. Inoltre, più della metà dei punti di controllo le cui concentrazioni di nitrati sono superiori a 50 mg/l rileverebbero una tendenza stabile o al rialzo rispetto al periodo precedente.

127    Le misure adottate dalle autorità spagnole non sarebbero sufficienti per porre fine all’inadempimento contestato al Regno di Spagna.

128    Per quanto concerne la Comunità autonoma della regione di Murcia, i dati trasmessi dalle autorità spagnole nella relazione 2016-2019 non consentirebbero di constatare che la situazione nelle zone vulnerabili sia migliorata rispetto ai dati emergenti dalla relazione 2012-2015. Infatti, sebbene la percentuale di punti di controllo delle acque sotterrane che segnalano valori in nitrati superiori a 50 mg/l in tali zone sia diminuita, passando dal 62,5% al 57,4%, la percentuale di punti di controllo delle acque superficiali che segnalano valori superiori a 50 mg/l nelle zone vulnerabili sarebbe aumentata, passando dal 10% al 15,6%.

129    La Commissione riconosce che detta comunità autonoma ha adottato varie misure aggiuntive. Tali misure sarebbero tuttavia insufficienti per conseguire gli obiettivi della direttiva 91/676, come sarebbe altresì dimostrato dalla portata e dalla gravità degli eventi della crisi di anossia nel corso del 2019 e della fine dell’estate del 2021.

130    Nel suo controricorso, il Regno di Spagna contesta l’argomento della Commissione, sostenendo che l’obbligo imposto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 non è un obbligo di risultato. Si tratterebbe al contrario di un obbligo di adottare misure per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 1 di tale direttiva. Orbene, misure aggiuntive e azioni rafforzate sarebbero effettivamente state adottate nelle comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e della regione di Murcia per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 1 di detta direttiva.

131    Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 richiederebbe l’adozione delle misure che gli Stati membri «ritengono necessarie» per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva. Ciò implicherebbe che il risultato delle misure in vigore abbia potuto essere esaminato previamente, al fine di adottare nuove misure «alla luce dell’esperienza tratta», come prevedrebbe l’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva. Orbene, ciò esigerebbe necessariamente e inevitabilmente che sia trascorso un certo lasso di tempo. Come l’indicherebbe il tredicesimo considerando della medesima direttiva, non sarebbe da escludere che è solo dopo parecchi anni che le misure di protezione potrebbero dar luogo a un miglioramento della qualità delle acque.

132    Inoltre, dall’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 91/676 emergerebbe che, per lo meno ogni quattro anni, gli Stati membri dovrebbero riesaminare e, se del caso, rivedere i propri programmi d’azione, inclusa qualsiasi misura aggiuntiva o azione rafforzata adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. Parimenti, conformemente all’articolo 10 di quest’ultima, gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare alla Commissione, ogni quattro anni, una relazione contenente le informazioni specificate all’allegato V di detta direttiva e vertenti, segnatamente, su qualsiasi misura aggiuntiva adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva. Gli Stati membri dovrebbero, nell’ambito di tale relazione, pronunciarsi, da un lato, sui tempi probabili entro cui essi ritengono che le acque individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676 dovrebbero poter rispettare le misure del programma d’azione, e dall’altro, sull’indicazione del grado di incertezza di tali previsioni. Sarebbe quindi inesatto affermare, come farebbe la Commissione, che le misure o azioni previste dall’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva non sarebbero state adottate.

133    Infine, l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate nell’ambito dei programmi d’azione sarebbe solo una delle possibili azioni che le autorità competenti possono intraprendere per conseguire gli obiettivi definiti dalla direttiva 91/676.

134    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, sarebbe contraddittorio contestare alle autorità spagnole di non aver adottato misure aggiuntive ammettendo al contempo che la proporzione di punti di controllo delle acque sotterranee che rilevano valori in nitrati superiori a 50 mg/l è diminuita. Inoltre, non si può ammettere che punti di controllo in cui sono stati rilevati valori di nitrati inferiori a 50 mg/l siano menzionati, come farebbe la Commissione, per dimostrare la necessità di misure aggiuntive o di azioni rafforzate. Di conseguenza, ci sarebbe effettivamente stato un miglioramento della qualità dell’acqua in tale comunità autonoma.

135    Inoltre, la Commissione riconoscerebbe che uno dei due atti legislativi adottati dalla Comunità autonoma di Aragona a tal riguardo contribuisce a evitare un’accelerazione dell’aumento dell’inquinamento e che l’altro limita l’apertura di nuove aziende e potrebbe avere effetti positivi per ridurre il tenore in azoto.

136    Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, quest’ultima starebbe rafforzando tali meccanismi di controllo al fine di conseguire gli obiettivi definiti dalla direttiva 91/676. Il rafforzamento delle misure incluse nei programmi d’azione di tale comunità autonoma dovrebbe essere intrapreso solo quando è provato che tali misure non sono sufficienti per ridurre l’inquinamento.

137    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e León, il Regno di Spagna sostiene che le misure necessarie sono state attuate da un decreto di tale comunità autonoma, adottato nel 2018, che determina le condizioni ambientali minime per l’esercizio delle attività o delle strutture di allevamento situate nel suo territorio. In ogni caso, detta comunità autonoma avrebbe approvato, nel 2022, un nuovo programma d’azione che prevedrebbe nuove misure dirette a prevenire e, se del caso, a ridurre l’inquinamento delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

138    Per quanto concerne la Comunità autonoma della regione di Murcia, il Regno di Spagna sostiene che gli eventi della crisi di anossia nel corso dell’anno 2019 e alla fine dell’estate 2021, ai quali la Commissione fa riferimento nel suo ricorso, sono successivi e estranei alle contestazioni formulate nell’ambito della fase amministrativa del procedimento per inadempimento. La Commissione non può quindi fondare la propria censura su tali fatti.

139    Nel merito, nell’adottare una serie di programmi e di atti legislativi, inclusa, in ultimo luogo, una legge del 27 luglio 2020 relativa al ripristino e alla tutela del mar Menor, la Comunità autonoma della regione di Murcia si sarebbe conformata agli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676. Il Regno di Spagna fa altresì riferimento a un piano d’ispezione delle aziende agricole per il periodo 2020-2021, approvato da un’ordinanza adottata nel settembre 2020, e a vari altri atti legislativi adottati il 27 agosto 2021, il 6 settembre 2021, il 13 aprile 2022 e il 14 luglio 2022.

140    Nella sua memoria di replica, la Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte osta all’argomento del Regno di Spagna, addotto nel suo controricorso, secondo cui è necessario che trascorra un certo lasso di tempo per valutare il risultato a lungo termine delle misure adottate dallo Stato membro interessato. Inoltre, un siffatto argomento priverebbe l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 di qualsiasi effetto utile.

141    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto il Regno di Spagna, la situazione nelle zone vulnerabili dipendenti da quest’ultima non sarebbe migliorata nel corso del periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. Per quanto riguarda la valutazione delle misure adottate da tale comunità autonoma, la Commissione fa riferimento alle conclusioni da essa presentate nel suo ricorso.

142    Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia-La-Mancia, il Regno di Spagna non contesterebbe che anche la situazione nelle zone vulnerabili dipendenti da quest’ultima non sarebbe migliorata nel corso del periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. L’argomento di tale Stato membro, secondo cui misure aggiuntive o azioni rafforzate dovrebbero essere attuate solo qualora sia evidente che le attuali misure del programma d’azione sono insufficienti, non sarebbe fondato. L’obbligo di adottare misure aggiuntive o azioni rafforzate previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 sorgerebbe dal momento in cui si constata nel corso di un dato periodo che la qualità delle acque non è migliorata rispetto al periodo precedente, senza che sia necessario dimostrare l’inefficacia delle misure già adottate.

143    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e Léon, il Regno di Spagna non contesterebbe che la situazione nelle zone vulnerabili dipendenti da quest’ultima non è migliorata nel corso del periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. Per quanto attiene al decreto del 2018 di cui al punto 137 della presente sentenza, quest’ultimo non può supplire al riesame del programma d’azione. Per quanto concerne l’ordinanza del 2022 di tale comunità autonoma di cui al medesimo punto, sarebbe sufficiente rilevare che sarebbe intervenuta dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

144    Per quanto concerne la Comunità autonoma della regione di Murcia, la Commissione sottolinea che la censura vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 è fondata, con riferimento a tale comunità autonoma, sui dati presentati dal Regno di Spagna relativi alla qualità dell’acqua, i quali dimostrano l’esistenza di problemi di eutrofizzazione e forniscono la prova che le misure adottate da detta comunità autonoma in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva non hanno migliorato la situazione. Tali dati sarebbero esposti in modo chiaro nel ricorso e il Regno di Spagna non ne avrebbe contestato la fondatezza nel suo controricorso.

145    Inoltre, la Commissione rammenta che, nel suo ricorso, essa ha sottolineato la circostanza che tale situazione è continuata ben dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, il che confermerebbe che le misure in vigore alla scadenza di tale termine non erano sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti dalla direttiva 91/676. Gli elementi fattuali addotti da tale istituzione per quanto attiene alla crisi di anossia nel corso del 2019 e alla fine dell’estate del 2021 illustrerebbero tale persistenza. Tuttavia, non si tratterebbe dell’unico elemento di prova fornito dalla Commissione. Infatti, la Commissione avrebbe altresì elencato nel suo ricorso un certo numero di documenti ufficiali emanati dalle autorità spagnole in cui queste ultime avrebbero riconosciuto il deterioramento della qualità dell’acqua e, di conseguenza, l’insufficienza delle misure adottate a livello della Comunità autonoma della regione di Murcia.

146    Nella sua controreplica, il Regno di Spagna sostiene che occorrerebbe tener conto, oltre che delle misure emesse dalle comunità autonome interessate, dei regolamenti adottati nel frattempo a livello nazionale. Al riguardo, fa riferimento a più atti legislativi adottati nel corso del 2022.

147    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, il Regno di Spagna sottolinea che la Commissione riconosce essa stessa che le misure adottate da tale comunità autonoma vanno nella giusta direzione.

148    Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la Commissione continuerebbe, erroneamente, a richiedere risultati immediati.

149    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e León, il Regno di Spagna rammenta le misure di cui al punto 137 della presente sentenza.

150    Per quanto concerne la Comunità autonoma della regione di Murcia, il Regno di Spagna sostiene che sono state adottate talune misure conformemente ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676. Inoltre, la Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto che l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate nell’ambito dei programmi d’azione sarebbe solo una delle possibili azioni che le autorità competenti possono intraprendere per conseguire gli obiettivi di tale direttiva.

–       Giudizio della Corte

151    In forza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676, gli Stati membri prendono le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione, risulta evidente che le misure vincolanti di cui al paragrafo 4 di tale articolo non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva.

152    Inoltre, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 1 della direttiva 91/676, quest’ultima mira a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

153    Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, per stabilire che le misure vincolanti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1 di tale direttiva, è sufficiente che la Commissione dimostri che la qualità delle acque non è migliorata, rispetto al periodo precedente (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Germania, C‑543/16, EU:C:2018:481, punti 55, 56, 59 e 71).

154    Gli Stati membri devono adottare le misure aggiuntive o le azioni rafforzate, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676, dall’inizio del primo programma d’azione o alla luce dell’esperienza acquisita al momento dell’attuazione dei programmi d’azione e quindi dalla prima constatazione della loro necessità (sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Germania, C‑543/16, EU:C:2018:481, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

155    È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676.

156    In primo luogo, si deve rilevare che gli elementi addotti da tale Stato membro non consentono di mettere in discussione i dati numerici contenuti nelle relazioni che ha trasmesso sui quali si basa la Commissione, che attestano che la qualità dell’acqua non è migliorata nel corso del periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015 nei comuni autonomi di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e della regione di Murcia.

157    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, vero è che il Regno di Spagna sostiene che la Commissione non poteva fondarsi, per quanto concerne le acque sotterranee, sul risultato dei prelievi effettuati nei punti di controllo in cui valori in nitrati inferiori a 50 mg/l sono stati riscontrati e che la proporzione di punti di controllo che mostrano valori di nitrati superiori a 50 mg/l è diminuita dal 42,3% durante il periodo 2012-2015 al 39,1% durante il periodo 2016-2019. In tal modo, il Regno di Spagna contesta tuttavia solo due delle tre constatazioni menzionate al punto 119 della presente sentenza, sul fondamento delle quali la Commissione ha concluso che la qualità delle acque sotterranee non è migliorata nella Comunità autonoma di Aragona. Invece, esso non contesta né l’altra constatazione indicata dalla Commissione al riguardo, secondo cui nel 53,8% dei punti di controllo delle acque sotterranee in cui sono stati riscontrati valori in nitrati superiori a 50 mg/l, tali valori evolvono secondo una tendenza stabile o al rialzo, né le constatazioni sulle quali la Commissione si è basata per quanto attiene alle acque superficiali.

158    In tali circostanze, si deve rilevare che la Commissione ha stabilito che la qualità delle acque in tale comunità autonoma non è migliorata nel corso del periodo 2016-2019, rispetto al periodo precedente.

159    In secondo luogo, sebbene dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 emerga che le misure aggiuntive o azioni rafforzate di cui a tale disposizione possono essere adottate «alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione», ciò non toglie che, secondo detta disposizione, tali misure aggiuntive o azioni rafforzate possono altresì essere adottate «dall’inizio» di tale attuazione e che, in ogni caso, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 154 della presente sentenza, dette misure aggiuntive o azioni rafforzate devono essere adottate a partire dalla prima constatazione della loro necessità. Ne consegue che l’argomento del Regno di Spagna secondo cui misure aggiuntive o azioni rafforzate dovrebbero essere adottate solo dopo un certo periodo di tempo, dopo che si è constatato che le misure esistenti non sono sufficienti, deve essere respinto. Infatti, una siffatta interpretazione svuoterebbe ampiamente l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 del suo effetto utile e comprometterebbe gli obiettivi di tale direttiva, quali definiti all’articolo 1 di quest’ultima.

160    Lo stesso vale per l’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676, nel prevedere che gli Stati membri devono prendere le misure aggiuntive o azioni rafforzate «che essi ritengono necessarie», presupporrebbe che il risultato delle misure in vigore abbia potuto essere previamente esaminato, al fine di adottare nuove misure alla luce dell’esperienza acquisita.

161    Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il regno di Spagna, gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 non possono essere messi in discussione né in ragione dell’esistenza degli altri obblighi posti a loro carico in forza dell’articolo 5, paragrafo 7, e dell’articolo 10 di tale direttiva, né dalle considerazioni enunciate al tredicesimo considerando di quest’ultima. Infatti, questi ultimi obblighi e tali considerazioni non possono esimere gli Stati membri dal soddisfare gli obblighi ad essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 5 di detta direttiva.

162    Parimenti, l’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate nell’ambito dei programmi di azione sarebbe solo una delle possibili azioni che gli Stati membri possono intraprendere per conseguire gli obiettivi della direttiva 91/676 deve essere respinto, dal momento che essi continuano a essere tenuti ad assumere gli obblighi ad essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676.

163    In terzo luogo, per quanto attiene alla questione se il Regno di Spagna abbia adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate che era tenuto ad adottare, per quanto attiene alle quattro comunità autonome di cui trattasi, si deve rilevare che dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 emerge che tali misure o azioni devono essere adottate quando le misure vincolanti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1 di quest’ultima. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, non è sufficiente, per ritenere che uno Stato membro abbia adempiuto gli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva, che esso abbia adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate. Infatti, per considerare che sono stati soddisfatti i requisiti enunciati a tale disposizione, è inoltre necessario che tali azioni aggiuntive o azioni rafforzate siano sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1 della direttiva 91/676, ossia ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

164    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Aragona, se è vero che la Commissione ha riconosciuto che le misure adottate da tale comunità autonoma andavano nella giusta direzione, essa ha altresì correttamente sottolineato, che il Regno di Spagna non aveva fornito studi né elementi circostanziati che dimostrino che tali misure sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti dalla direttiva 91/676.

165    Quanto alle normative adottate nel frattempo sul piano nazionale, alle quali il Regno di Spagna ha fatto riferimento nella sua controreplica e che dovrebbero migliorare non solo la situazione di detta comunità autonoma, ma anche quella delle altre tre comunità autonome interessate dalla prima parte della terza censura, occorre rilevare che tali normative sono state adottate nel corso del 2022, vale a dire dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, i mutamenti avvenuti dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte per valutare l’esistenza dell’inadempimento considerato.

166    Per quanto concerne la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, il Regno di Spagna si limita a sostenere che il rafforzamento delle misure incluse nei programmi d’azione di tale comunità autonoma dovrebbe essere intrapreso solo se si dovesse dimostrare che tali misure non sono sufficienti per ridurre l’inquinamento ai nitrati. Orbene, per i motivi contenuti al punto 159 della presente sentenza, un siffatto argomento non può giustificare che uno Stato membro non adempia i suoi obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676.

167    Per quanto attiene alla Comunità autonoma di Castiglia e León, come emerge dal punto 137 della presente sentenza, il Regno di Spagna si limita a menzionare l’adozione, da parte di tale comunità autonoma, da un lato, nel corso del 2018, di un decreto che determina le condizioni ambientali minime per l’esercizio delle attività o delle installazioni di allevamento situate sul suo territorio e, dall’altro, nel corso del 2022, di un’ordinanza che approva un nuovo programma d’azione che prevedrebbe nuove misure dirette a prevenire e, se del caso, a ridurre l’inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola. Orbene, da un lato, come correttamente rilevato dalla Commissione, l’adozione di un siffatto decreto non è tale da esimere il Regno di Spagna dal suo obbligo di assicurare il riesame del programma d’azione di tale comunità autonoma ad esso incombente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676. Dall’altro lato, quanto all’ordinanza adottata da detta comunità autonoma nel corso del 2022, è sufficiente rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, i mutamenti avvenuti dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte al fine di valutare il presente inadempimento.

168    Per quanto concerne, infine, la Comunità autonoma della regione di Murcia, se è vero che, nel suo ricorso, la Commissione ha fatto riferimento ad eventi che sono avvenuti nel 2019 e nel 2021, e quindi a fatti che non erano oggetto della fase amministrativa del procedimento, tale istituzione ha spiegato, senza essere contraddetta in proposito dal Regno di Spagna, di aver menzionato tali fatti nel suo ricorso al fine di illustrare che le misure che erano state adottate dalle autorità spagnole alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato non erano sufficienti. In ogni caso, occorre rilevare che la legge menzionata al punto 139 della presente sentenza, adottata il 27 luglio 2020, riconosce esplicitamente che le misure del programma d’azione esistente all’epoca non erano sufficienti per prevenire e rimediare all’inquinamento da nitrati nella massa d’acqua sotterranea in una determinata regione di tale comunità autonoma. Inoltre, il Regno di Spagna non contesta la constatazione della Commissione, contenuta nella sua memoria di replica, secondo cui emergerebbe espressamente dal nuovo programma d’azione che era in preparazione alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato che altre misure aggiuntive e azioni rafforzate erano ancora necessarie.

169    Ne consegue che la prima parte della terza censura deve essere accolta.

170    Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che, non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie per quanto concerne l’inquinamento da nitrati con riferimento alle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e Léon e della regione di Murcia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676.

 Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il Regno di Spagna non ha adottato le misure adeguate per rimediare all’eutrofizzazione sull’insieme del suo territorio

–       Argomenti delle parti

171    Con la seconda parte della sua terza censura, la Commissione sostiene, essenzialmente, che il Regno di Spagna non ha adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate richieste dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676 per rimediare all’eutrofizzazione sull’insieme del suo territorio, nonostante i dati disponibili dimostrassero che le misure previste nei programmi d’azione non erano sufficienti per ridurre e prevenire l’inquinamento.

172    Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato I, A, punti 2 e 3, a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che le acque siano colpite dall’inquinamento, segnatamente, quando i laghi naturali di acqua dolce, o altre acque dolci, gli estuari, le acque costiere e marine hanno subito un’eutrofizzazione. Di conseguenza, in un’ipotesi del genere, gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare le misure di cui all’articolo 5 di detta direttiva, ossia i programmi d’azione, e, se necessario, le misure aggiuntive e le azioni rafforzate per tentare di rimediare a tale forma d’inquinamento.

173    Sebbene, nelle loro risposte al parere motivato, le autorità spagnole abbiano sostenuto che lo stato trofico delle acque era migliorato nel corso del periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011, la Commissione è del parere che un siffatto argomento non possa essere accolto. Infatti, se è vero che la percentuale dei punti di controllo in cui un’eutrofizzazione è stata riscontrata è passata dallo 0,32% allo 0,29%, il leggero miglioramento che sarebbe così riscontrato si baserebbe su un campione meno importante (429 punti di controllo per il periodo 2012-2015 a fronte di 476 punti di controllo per il periodo 2008-2011), cosicché essa non illustrerebbe la situazione reale. La sottovalutazione del problema dell’eutrofizzazione che risulterebbe dai dati forniti dalle autorità spagnole si spiegherebbe, in particolare, con l’esclusione dei fiumi dall’esame dell’eutrofizzazione nella relazione 2012-2015. Orbene, tale esclusione non sarebbe conforme alla direttiva 91/676.

174    A motivo di un cambiamento di metodologia, neppure i dati forniti nella relazione 2016-2019 potrebbero essere utilizzati per dimostrare un miglioramento per quanto attiene all’eutrofizzazione. Infatti, in tale relazione, 68 punti di controllo che presentano un’eutrofizzazione o un rischio di eutrofizzazione sarebbero stati eliminati rispetto al periodo precedente.

175    La Commissione ritiene quindi che i dati disponibili e presentati nel suo ricorso confermino che il problema dell’eutrofizzazione non è migliorato, cosicché le autorità spagnole erano tenute ad adottare misure aggiuntive o azioni rafforzate al riguardo. Orbene, il Regno di Spagna avrebbe omesso di adempiere tale obbligo.

176    Nel suo controricorso, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione non ha dimostrato l’inadempimento ad esso contestato. L’intera argomentazione della Commissione si fonderebbe sull’esclusione dei fiumi, da parte di tale Stato membro, dall’esame effettuato al fine di individuare le situazioni di eutrofizzazione sul suo territorio. Orbene, tale istituzione si limiterebbe ad affermare che tale esclusione potrebbe avere come conseguenza che l’estensione del fenomeno di eutrofizzazione sul territorio spagnolo sarebbe sottovalutata nelle relazioni ad essa trasmesse, senza fornire i dati necessari affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’asserito inadempimento.

177    Inoltre, emergerebbe dalla relazione 2016-2019 che l’eutrofizzazione che colpisce le acque interne sarebbe stata valutata sulla base di 468 punti di controllo e il 23,3% di questi ultimi avrebbe rivelato una tale forma di inquinamento. Se si estendesse tale constatazione all’insieme delle acque sorvegliate in Spagna, il numero passerebbe a 172 punti di controllo in cui un fenomeno di eutrofizzazione sarebbe stato riscontrato su un totale di 1024 punti di controllo, ossia il 16,8% del totale misurato, il che non consentirebbe di concludere, nonostante l’importanza di tale problema, che era necessario adottare misure aggiuntive o azioni rafforzate a tal riguardo.

178    In ogni caso, conformemente all’allegato I, punto B, alla direttiva 91/676, si dovrebbe tener conto, ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti da tale direttiva, delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni nonché dell’attuale comprensione del comportamento dei composti azotati nell’ambiente. Orbene, i fiumi spagnoli sarebbero soggetti a importanti variazioni stagionali, cosicché il livello di ricambio delle acque sarebbe elevato e le situazioni di eutrofizzazione non persisterebbero nel tempo.

179    Nella sua memoria di replica, la Commissione sostiene che i dati scientifici disponibili raccomandano di non escludere i fiumi dall’analisi dello stato trofico delle masse d’acqua in Spagna, dato che la crescita delle alghe e le fioriture di cianobatteri possono prodursi in tali fiumi e sussistervi per vari mesi, almeno nelle parti di fiumi in cui il flusso è più lento.

180    Nella sua controreplica, il Regno di Spagna sostiene che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha riconosciuto che un’eutrofizzazione non si produrrebbe in tutti i fiumi. Orbene, sarebbe precisamente ciò che il Regno di Spagna avrebbe sostenuto, in maniera circostanziata, nel suo controricorso.

–       Giudizio della Corte

181    La Corte ha già giudicato che dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I, A, punti 2 e 3, alla direttiva 91/676 discende che le acque devono essere considerate colpite dall’inquinamento non solo quando le acque sotterranee hanno un tenore in nitrati superiore a 50 mg/l, ma anche, segnatamente, quando i laghi naturali di acqua dolce, le altre masse di acqua dolce, gli estuari, le acque costiere e marine hanno subito un’eutrofizzazione (sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Germania, C‑543/16, EU:C:2018:481, punto 60). Di conseguenza, in caso di eutrofizzazione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure di cui all’articolo 5 di detta direttiva, ossia i programmi d’azione, e, se necessario, le misure aggiuntive e le azioni rafforzate, per rimediare a una siffatta situazione.

182    Si deve tuttavia rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 153 della presente sentenza, la Commissione deve dimostrare, per stabilire che le misure vincolanti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1 di tale direttiva, che la qualità delle acque nel corso di un dato periodo non è migliorata rispetto al periodo precedente. Dato che, per la seconda parte della sua terza censura, la Commissione contesta al Regno di Spagna di non aver adottato le misure richieste dall’articolo 5, paragrafo 5 di tale direttiva per rimediare alle situazioni di eutrofizzazione presenti sull’insieme del suo territorio, spetta a tale istituzione dimostrare che la qualità delle acque non è migliorata, per quanto riguarda l’eutrofizzazione, da un periodo all’altro.

183    Orbene, nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato una siffatta assenza di miglioramento. Infatti, da un lato, tale istituzione riconosce che, secondo la relazione 2012-2015, un leggero miglioramento è stato riscontrato rispetto al periodo 2008-2011, poiché la percentuale dei punti di controllo in cui è stata riscontrata un’eutrofizzazione è passata dallo 0,32% allo 0,29%. Dall’altro lato, la Commissione non ha dimostrato che la situazione non era migliorata, con riferimento all’eutrofizzazione, nel corso del periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015, in quanto nessun dato concreto è stato evidenziato al riguardo da tale istituzione.

184    Certamente, la Commissione sostiene, senza essere contraddetta dal Regno di Spagna, che i dati contenuti nella relazione 2012-2015 si fondano su un campione di massa d’acqua minore rispetto a quello preso in considerazione nella relazione trasmessa alla Commissione dalle autorità spagnole, conformemente all’articolo 10 della direttiva 91/676, e contenente le informazioni di cui all’allegato V a tale direttiva riguardante il periodo 2008-2011, poiché i fiumi sono stati esclusi dalla metodologia diretta a individuare le situazioni di eutrofizzazione. La Commissione sostiene inoltre, anche in questo caso senza essere contraddetta dal Regno di Spagna, che, nella relazione 2016-2019, 68 punti di controllo in cui l’eutrofizzazione o un rischio di eutrofizzazione era stato constatato nel corso del periodo precedente sono stati eliminati.

185    Al riguardo, si deve ritenere che la circostanza, per uno Stato membro, di non prendere in considerazione i fiumi per individuare le situazioni di eutrofizzazione presenti nel suo territorio può costituire una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato I, A, punto 3 a quest’ultima, da cui risulta che si deve ritenere che le acque siano colpite dall’inquinamento qualora «i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine» hanno subito un’eutrofizzazione. Infatti, i fiumi devono essere considerati «altre acque dolci», ai sensi di tale disposizione. Inoltre, per quanto attiene all’eliminazione di punti di controllo nei quali un’eutrofizzazione o un rischio di eutrofizzazione è stato riscontrato nel corso del periodo precedente, occorre rammentare che gli Stati membri sono tenuti a procedere correttamente e completamente al controllo e al riesame delle acque, in particolare conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) di tale direttiva. Inoltre, in forza dell’articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri elaborano e applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare l’efficacia dei programmi d’azione da essi fissati.

186    Tuttavia, è giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la Commissione non contesta al Regno di Spagna di essere venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato I, A, punto 3 a quest’ultima. Tale istituzione non fonda neppure una siffatta censura sull’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva, né sull’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, né sull’articolo 10, della medesima direttiva, in combinato disposto con l’allegato V, punto 3, a quest’ultima, che prevede che gli Stati membri informano la Commissione, in particolare, dei risultati del controllo esercitato in forza dell’articolo 6 della direttiva 91/676.

187    Occorre quindi respingere la seconda parte della terza censura in quanto infondata.

188    Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che:

–        non avendo designato come zone vulnerabili nella Comunità autonoma delle Isole Baleari, nella Comunità di Madrid e nella Comunità Valenciana le zone di assorbimento corrispondenti a ciascuno dei seguenti punti di controllo inquinati:

–        Comunità autonoma delle Isole Baleari:  1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123 e ES 53M1205,

–        Comunità di Madrid: TA 53306008, e

–        Comunità Valenciana: JU210, JU209 e JU202;

–        non avendo previsto tutte le misure vincolanti necessarie nei programmi d’azione delle Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e León e di Estremadura nonché della Comunità di Madrid, e

–        non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie con riferimento all’inquinamento da nitrati per quanto riguarda le Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e León e della regione di Murcia,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676, dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con gli allegati II e III a quest’ultima, e dell’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva.

 Sulle spese

189    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

190    In virtù dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

191    Nel caso di specie, poiché la Commissione e il Regno di Spagna sono rimasti ciascuno soccombente su talune censure, essi sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)            Non avendo designato come zone vulnerabili nella Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Comunità autonoma delle Isole Baleari, Spagna), nella Comunidad de Madrid (Comunità di Madrid, Spagna) e nella Comunidad Valenciana (Comunità Valenciana, Spagna) le zone di assorbimento per scorrimento (acque superficiali) o per infiltrazione (acque sotterranee) corrispondenti a ciascuno dei seguenti punti di controllo inquinati:

–        Comunità autonoma delle Isole Baleari: 1801M1T 1, ES 53M0137, ES 53M1123 e ES 53M1205,

–        Comunità di Madrid: TA 53306008, e

–        Comunità Valenciana: JU210, JU209 e JU202;

–        non avendo previsto tutte le misure vincolanti necessarie nei programmi d’azione della Comunidad Autónoma de Aragón (Comunità autonoma di Aragona, Spagna), della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna), della Comunidad de Castilla y León (Comunità autonoma di Castiglia e León, Spagna), della Comunidad Autónoma de Extremadura (Comunità autonoma di Estremadura, Spagna) nonché della Comunità di Madrid, e

–        non avendo adottato le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie, con riferimento all’inquinamento da nitrati per quanto riguarda le Comunità autonome di Aragona, di Castiglia-La Mancia, di Castiglia e León e della Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Comunità autonoma della regione di Murcia, Spagna),

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, come modificata, in combinato disposto con gli allegati II e III a quest’ultima, e dell’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva, come modificata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione europea e il Regno di Spagna si faranno carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.