Language of document : ECLI:EU:C:2024:225

Causa C752/22

EP

contro

Maahanmuuttovirasto

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2024

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 12 e 22 – Tutela rafforzata contro l’allontanamento – Applicabilità – Cittadino di un paese terzo che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo – Decisione di allontanamento verso lo Stato membro che gli ha conferito tale status adottata, da quest’altro Stato membro, per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Divieto d’ingresso temporaneo nel territorio di detto altro Stato membro, da quest’ultimo imposto – Inadempimento dell’obbligo di presentare, presso lo stesso altro Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109 – Decisione di allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il suo paese di origine adottata da quest’ultimo Stato membro per gli stessi motivi»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ambito di applicazione – Allontanamento di un cittadino di un paese terzo che non risiede legalmente nel territorio di uno Stato membro ma che gode dello status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro – Applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/109

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115; direttiva del Consiglio 2003/109)

(v. punto 50)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Tutela contro l’allontanamento – Ambito di applicazione – Allontanamento dal territorio dell’Unione europea, da parte del secondo Stato membro, di un cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Cittadino allontanato che soggiorna sul territorio del secondo Stato membro in violazione di un divieto d’ingresso e che non vi ha presentato una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109 – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2003/109, considerando 16 e artt. 2, d), 15 e 22]

(v. punti 54‑71, disp. 1)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Tutela contro l’allontanamento – Decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo – Disposizioni che prevedono la tutela contro l’allontanamento – Effetto diretto

[Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 2, d), 12, § 3, e 22, § 3]

(v. punti 73, 74, 76‑79, disp. 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), la Corte si pronuncia sulla questione se un cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro goda della tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dell’Unione, prevista dalla direttiva 2003/109 (1), in un altro Stato membro nel cui territorio egli si è recato in violazione di un divieto d’ingresso.

EP, cittadino russo, è titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo - UE rilasciato dall’Estonia per un periodo di cinque anni e che attesta che egli gode dello status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro. Prima del conferimento di tale status, EP si è recato più volte in Finlandia, dove è stato assoggettato a quattro decisioni di allontanamento verso l’Estonia, tre delle quali accompagnate da un divieto d’ingresso in territorio finlandese. Tali decisioni sono state adottate a seguito di condanne di EP, in Finlandia, per diversi reati.

Con decisione del 19 novembre 2019, il Maahanmuuttovirasto (Ufficio per l’immigrazione, Finlandia) ha deciso di espellere EP verso la Russia, con la motivazione, in particolare, che egli metteva in pericolo l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza della Finlandia. Sebbene EP non si opponesse al suo allontanamento verso l’Estonia, egli si opponeva, invece, all’allontanamento verso la Russia. Egli sosteneva di aver risieduto per quasi tutta la sua vita in Estonia e di non avere legami diversi rispetto a quello della cittadinanza con la Russia. In seguito al rigetto, in primo grado, del suo ricorso avverso la decisione di espulsione, EP ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte amministrativa suprema, giudice del rinvio.

Dinanzi a tale giudice, l’Ufficio per l’immigrazione ha, in particolare, fatto valere che la direttiva 2003/109 non era applicabile all’allontanamento di EP in quanto egli non risiedeva legalmente in territorio finlandese. Infatti, egli era soggetto a un divieto d’ingresso in territorio finlandese e non aveva chiesto un permesso di soggiorno in Finlandia dopo esservi entrato con un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo - UE, rilasciato da un altro Stato membro. Pertanto, tenuto conto di queste due circostanze, al suo allontanamento sarebbe applicabile la direttiva 2008/115 (2). Orbene, ai sensi di quest’ultima, una decisione di rimpatrio potrebbe avere ad oggetto solo il rimpatrio in un paese terzo e non anche in un altro Stato membro. Si porrebbe inoltre la questione se le suddette due circostanze ostino a che EP possa beneficiare della tutela rafforzata contro l’allontanamento conferita dall’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 (3).

In tali circostanze, il giudice del rinvio chiede alla Corte se le disposizioni della direttiva 2003/109, che prevedono la tutela rafforzata contro l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi, siano applicabili nel caso di specie e se tali disposizioni producano effetti diretti di modo che possano essere invocate nei confronti delle autorità pubbliche competenti. La Corte risponde in senso affermativo a queste due domande.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte indica, in via preliminare, che, poiché le disposizioni della direttiva 2003/109 che prevedono una tutela rafforzata contro l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo sono «più favorevoli» per tali cittadini rispetto alle disposizioni in materia di allontanamento previste dalla direttiva 2008/115, sono queste prime disposizioni a doversi applicare all’allontanamento dal territorio dell’Unione del cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo, quale quello oggetto del procedimento principale (4).

In seguito, essa rileva che la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 non può fondare un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale la tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dell’Unione in essa prevista non si applicherebbe qualora, da un lato, il cittadino di un paese terzo, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, soggiorni nel territorio del secondo Stato membro in violazione di un divieto d’ingresso e, dall’altro, lo stesso cittadino non abbia presentato, in quest’ultimo Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva. Tuttavia, la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva prevede espressamente queste due circostanze quali motivi che giustificano l’adozione, nei confronti di un tale cittadino di un paese terzo, di una decisione di allontanamento dal territorio di detto Stato membro (5). Un tale riferimento esplicito a queste due circostanze quali motivi che possono giustificare l’adozione di una decisione di allontanamento avvalora la conclusione già tratta dalla formulazione dell’articolo 22, paragrafo 3, di tale direttiva, secondo la quale l’esistenza di dette circostanze non ha l’effetto di rendere quest’ultima disposizione inapplicabile.

Per quanto riguarda, in particolare, il motivo relativo alla mancata presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, è vero che i termini utilizzati all’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire il riferimento alla facoltà di rifiutare di rinnovare o di revocare un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva, potrebbero lasciare intendere che tale disposizione riguardi solo la situazione nella quale si tratta di revocare o di non rinnovare un tale permesso. Tuttavia, resta nondimeno il fatto che detta disposizione riguarda espressamente non solo i provvedimenti di diniego del rinnovo o di revoca, da parte del secondo Stato membro, di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delle disposizioni di tale capo III, ma anche altre misure quali, precisamente, le decisioni di allontanamento dal territorio di detto Stato membro.

Tale interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 è altresì avvalorata dalla finalità di tale disposizione. Infatti, dal momento che essa deriva da una delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione dei paragrafi 1 e 3, dell’articolo 22, della direttiva 2003/109, a seconda che si tratti di un allontanamento dal territorio del secondo Stato membro o di un allontanamento dal territorio dell’Unione e della tutela rafforzata contro l’allontanamento a geometria variabile che ne deriva, essa consente di evitare l’esistenza di una lacuna nel regime di «tutela rafforzata contro l’espulsione» che l’articolo 22 di tale direttiva mira ad assicurare, e pertanto di garantire l’effettività di tale regime.

In secondo luogo, la Corte constata che l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 sono idonei a produrre direttamente effetti a favore dei cittadini di paesi terzi interessati, cosicché questi ultimi possono invocare tali disposizioni contro le autorità pubbliche competenti. Infatti, tali disposizioni presentano un carattere incondizionato e sufficientemente preciso in quanto, senza prevedere condizioni né rendere necessaria l’adozione di misure supplementari, obbligano, in termini inequivocabili, il secondo Stato membro, nel momento in cui adotta, nei confronti del cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo, una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ad assicurare il rispetto delle diverse condizioni (6) e garanzie (7), previsti a favore di un tale cittadino di paese terzo, che si inquadrano nell’obiettivo di tutela rafforzata contro l’allontanamento perseguito dalla direttiva 2003/109.


1      Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).


2      Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


3      Quest’ultimo enuncia che: «[f]ino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo (...), [uno Stato membro, diverso da quello che per primo gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo e nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno (il “secondo Stato membro”)] può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell’Unione [europea] in conformità e in base alle garanzie dell’articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro (…)». Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, «1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. (...) 3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi: a) la durata del soggiorno nel territorio; b) l’età dell’interessato; c) le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari; d) i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese di origine».


4      V. articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, secondo il quale tale direttiva «lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo».


5      Infatti, da un lato, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 consente l’adozione di una tale decisione di allontanamento, in particolare qualora non sia soddisfatto l’obbligo, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, imposto al cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo, di presentare una domanda di permesso di soggiorno nel secondo Stato membro quanto prima e comunque entro tre mesi dal suo ingresso nel territorio di tale Stato membro. Dall’altro lato, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, nella parte in cui fa riferimento alla situazione nella quale un cittadino di un paese terzo «non soggiorna legalmente» riguarda la situazione di un soggiorno in tale territorio in violazione di un divieto d’ingresso.


6      V. articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109.


7      V. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/109.