Language of document : ECLI:EU:C:2024:242

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 14 marzo 2024 (1)

Causa C-86/23

E.N.I.,

Y.K.I.

contro

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Norme di applicazione necessaria – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Incidente stradale – Diritti al risarcimento riconosciuti ai familiari del defunto – Principio di equità ai fini del risarcimento del danno morale – Criteri di valutazione»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) solleva la questione della legge applicabile a una domanda di risarcimento diretta da privati, cittadini bulgari, a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, nei confronti di una compagnia di assicurazioni per il danno morale causato dal decesso della loro figlia in seguito a un incidente stradale avvenuto in Germania.

2.        Tale questione è legata al classico problema delle «norme di applicazione necessaria» e presenta un duplice interesse dal punto di vista dello sviluppo del diritto internazionale privato dell’Unione. Da un lato, essa offre alla Corte l’occasione di precisare il perimetro della nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 (2), e, dall’altro, di determinare i criteri che consentono di qualificare le norme che tutelano i diritti e le libertà individuali quali «norme di applicazione necessaria» ai sensi di tale articolo, in quanto quest’ultimo aspetto suscita oggi intensi dibattiti dottrinali.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento Roma II

3.        L’articolo 4 del regolamento Roma II, dal titolo «Norma generale», al paragrafo 1 così dispone:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

4.        L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Norme di applicazione necessaria», prevede quanto segue:

«Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale».

2.      Regolamento (CE) n. 593/2008

5.        L’articolo 9 del regolamento  n° 593/2008 (3), dal titolo «Norme di applicazione necessaria», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.      Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».

B.      Diritto bulgaro

6.        La responsabilità extracontrattuale nel diritto bulgaro è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da 45 a 54 dello zakon za zadalzheniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti) (4) (in prosieguo: lo «ZZD»).

7.        L’articolo 45 dello ZZD prevede quanto segue:

«(1)      Ognuno è tenuto a risarcire i danni causati ad altri.

(2)      In tutte le ipotesi di fatto illecito, la colpa è presunta fino a prova contraria».

8.        L’articolo 52 dello ZZD così dispone:

«Il risarcimento del danno morale è determinato dal giudice secondo equità».

C.      Diritto tedesco

9.        Rubricato «Danno morale», l’articolo 253 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) (in prosieguo: il «BGB»), nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:

«(1)      Il risarcimento pecuniario di un danno non patrimoniale può essere chiesto solo nei casi determinati dalla legge.

(2)      Qualora il risarcimento dei danni debba essere versato per lesioni personali, danni alla salute, alla libertà o all’autodeterminazione sessuale, può essere richiesto altresì un equo risarcimento in denaro del danno non patrimoniale».

10.      L’articolo 823 del BGB, intitolato «Obbligo di risarcimento del danno», al paragrafo 1 così dispone:

«Chiunque illegittimamente leda, con dolo o colpa, la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui è tenuto a risarcire all’altro il danno che ne deriva».

11.      Rubricato «Diritto di azione diretta», l’articolo 115 del Gesetz über den Versicherungsvertrag (legge sui contratti di assicurazione), del 23 novembre 2007 (5), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, al paragrafo 1 così dispone:

«Il terzo può altresì far valere il suo diritto al risarcimento nei confronti dell’assicuratore,

1.      qualora si tratti di un’assicurazione della responsabilità civile avente ad oggetto l’esecuzione di un obbligo di assicurazione previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria (...)

(...)

Il diritto deriva dagli obblighi dell’assicuratore risultanti dal rapporto assicurativo e, in mancanza di obbligo, dall’articolo 117, paragrafi da 1 a 4. L’assicuratore è tenuto a versare il risarcimento in denaro. L’assicuratore e l’assicurato responsabile del risarcimento del danno sono responsabili in solido».

III. Fatti oggetto della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12.      Il 27 luglio 2014 la figlia di E.N.I. e Y.K.I., ricorrenti nel procedimento principale, cittadini bulgari, è deceduta in seguito a un incidente stradale verificatosi in Germania. L’autore dell’incidente era assicurato a titolo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile presso la HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (in prosieguo: la «HUK-COBURG»), una compagnia di assicurazioni stabilita in Germania.

13.      Il 25 luglio 2017 i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un’azione contro la HUK-COBURG dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) al fine di ottenere il versamento di 250 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 125 000) per ciascuno di essi a titolo di risarcimento del danno morale causato dal decesso della loro figlia.

14.      Il 27 settembre 2017 la HUK-COBURG ha versato a ciascuno dei genitori la somma di EUR 2 500 a titolo di risarcimento del danno causato dal decesso della loro figlia.

15.      Con sentenza del 23 dicembre 2019, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha accolto parzialmente la domanda concedendo a ciascuno dei genitori un indennizzo pari a BGN 100 000 (circa EUR 50 000), dal quale è stata detratta la somma di EUR 2 500 già versata dall’assicuratore.

16.      Il suddetto tribunale ha constatato che il diritto applicabile era il diritto tedesco della responsabilità civile, che prevedrebbe il risarcimento del danno morale subito dalle vittime indirettamente interessate, quali i ricorrenti nel procedimento principale, solo in situazioni particolari, vale a dire quando il dolore e la sofferenza patiti abbiano comportato un danno alla salute della vittima indirettamente interessata. Detto giudice ha ritenuto che per il dolore e la sofferenza patiti dai genitori dovesse essere riconosciuto un equo indennizzo, in particolare a causa della grave crisi emotiva che avrebbe comportato l’insorgenza di un disturbo acuto da stress e poiché, per circa un anno dopo la morte della figlia, essi hanno sofferto di depressione, ansia, tensione, instabilità emotiva, disturbi del sonno, mancanza di appetito e alienazione emotiva. Al fine di motivare l’importo riconosciuto, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha indicato che sia nel diritto bulgaro, in forza dell’articolo 52 dello ZZD, sia nel diritto tedesco, in forza dell’articolo 253, paragrafo 2, del BGB è sancito un principio di equo risarcimento del danno morale. I criteri per la quantificazione dell’indennizzo non sarebbero però precisati da dette leggi nazionali, ma dovrebbero essere elaborati sulla base della giurisprudenza di ciascuno dei due paesi.

17.      Il Sofiyski Apelativen sad (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) ha annullato la sentenza del giudice di primo grado. Detto giudice ha respinto integralmente l’azione dei genitori, ritenendo che essi non avessero dimostrato che il dolore e le sofferenze avrebbero causato danni patologici alla loro salute, cosa che, in forza del diritto tedesco applicabile, costituirebbe una condizione per il risarcimento di un danno morale. Inoltre, esso ha dichiarato infondato il loro argomento secondo cui dovrebbe trovare applicazione l’articolo 52 dello ZZD, a norma dell’articolo 16 del regolamento Roma II, in luogo del diritto tedesco applicato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. A suo avviso, gli importi già versati dalla HUK-COBURG non costituirebbero un riconoscimento da parte dell’assicuratore dei diritti dei genitori. I genitori non avrebbero diritto a tale somma che, in considerazione del suo ammontare, corrisponderebbe a un «equo risarcimento» per il danno morale, previsto all’articolo 253, paragrafo 2, del BGB.

18.      I genitori hanno impugnato in cassazione tale sentenza dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), giudice del rinvio.

19.      Tale giudice osserva, anzitutto, che la normativa tedesca applicabile nel caso di specie in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II, vale a dire l’articolo 253, paragrafo 2, e l’articolo 823, paragrafo 1, del BGB, in combinato disposto con l’articolo 115, paragrafo 1, primo comma, punto 1, della legge sui contratti di assicurazione, è identica a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung (6), che riguardava lo stesso incidente stradale di cui trattasi nella fattispecie.

20.      Inoltre, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) rileva che, in detta sentenza, la Corte ha considerato, da un lato, che la normativa tedesca in questione rientrava nell’ambito del diritto nazionale sostanziale della responsabilità civile, al quale rinvia la direttiva 2009/103/CE (7), e prevedeva un criterio obiettivo che consente di individuare il danno morale idoneo a dar luogo al risarcimento di un familiare della vittima di un incidente stradale. Dall’altro lato, la Corte ha considerato che la direttiva 2009/103 non ostava a una normativa nazionale che impone criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali risarcibili.

21.      Infine, il giudice del rinvio precisa che, contrariamente alla normativa tedesca di cui trattasi nel caso di specie, la quale subordina il diritto al risarcimento del danno morale a tre condizioni, vale a dire che la vittima abbia subito un danno alla propria salute, che sia un familiare della vittima diretta e che esista un rapporto di causalità tra l’illecito commesso dal responsabile del sinistro e tale danno, l’articolo 52 dello ZZD prevede che il risarcimento del danno morale sia determinato dal giudice secondo equità. A suo avviso, da una giurisprudenza vincolante del Varhoven sad (Corte suprema, Bulgaria) e del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) risulta che, conformemente al diritto bulgaro, possono essere risarciti tutti i dolori e le sofferenze di tipo emotivo, riconducibili alla morte, che i genitori patiscano in occasione del decesso del proprio figlio in seguito a un incidente stradale causato da una condotta illecita e colposa, senza che sia necessario che il pregiudizio abbia determinato un danno patologico alla salute a carico della vittima. Esso indica che l’ammontare del risarcimento dipende dalle concrete circostanze che caratterizzano il caso di specie, dato che il risarcimento usualmente riconosciuto ai genitori a titolo di danno morale per la morte di un figlio in seguito a un incidente stradale avvenuto nel 2014 ammonta a circa BGN 120 000 (pari a EUR 61 355,03), mentre in base al diritto tedesco vengono riconosciuti al massimo circa EUR 5 000. A parere dello stesso, quand’anche la fondatezza dell’eccezione sollevata dai genitori dovesse essere riconosciuta ed essi avessero adempiuto l’onere della prova di un danno patologico, l’importo massimo da versare sarebbe pari a EUR 5 000.

22.      Il giudice del rinvio, riferendosi alla sentenza Da Silva Martins (8), nella quale la Corte ha considerato che un giudice nazionale deve determinare, sulla scorta di un’analisi circostanziata, se una disposizione nazionale rivesta un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata in applicazione dell’articolo 4 del regolamento Roma II, si chiede se l’articolo 52 dello ZZD possa essere considerato una disposizione siffatta, in quanto il principio di equità costituisce un principio fondamentale del diritto bulgaro ed è parte dell’ordinamento pubblico bulgaro. Esso rileva che la giurisprudenza nazionale è divergente su tale questione.

23.      È in tale contesto che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), con decisione del 7 febbraio 2023, pervenuta alla Corte il 15 febbraio 2023, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16 del [regolamento Roma II] debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella nel procedimento principale, che prevede l’applicazione di un principio fondamentale del diritto dello Stato membro, quale il principio di equità, all’atto della determinazione del risarcimento del danno morale quando la morte di un congiunto è conseguenza di un reato, possa essere considerata come una norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo».

24.      Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la convenuta nel procedimento principale, i governi ceco e tedesco, nonché la Commissione europea. Non è stata tenuta udienza nella presente causa.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

25.      Prima di esaminare il problema giuridico sollevato dalla questione pregiudiziale, mi sembra pertinente formulare le seguenti precisazioni e considerazioni in merito al contesto nel quale si inserisce la presente causa. Ricordo tuttavia che, secondo costante giurisprudenza, il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia di cui è investito (9).

26.      Per quanto riguarda, in primo luogo, le specificità della presente causa, dalla decisione di rinvio risulta che l’azione proposta dai ricorrenti nel procedimento principale nei confronti della HUK-COBURG volta ad ottenere un risarcimento, a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, per il danno morale da essi subito a causa del decesso della loro figlia causato da un incidente stradale, riguarda lo stesso incidente stradale di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza HUK-COBURG I.

27.      Nella causa suddetta, la controversia principale vedeva contrapposti i due figli della stessa vittima diretta di cui trattasi nella presente causa alla HUK-COBURG in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione, del danno morale da essi subito a causa del decesso della madre. L’azione era stata proposta da tali minori, rappresentati dal loro padre (10). La normativa tedesca applicabile (lex causae) in tale causa in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II era, come nel caso di specie, l’articolo 253, paragrafo 2, e l’articolo 823, paragrafo 1, del BGB, in combinato disposto con l’articolo 115, paragrafo 1, primo comma, punto 1, della legge sui contratti di assicurazione.

28.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la normativa tedesca applicabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, con riferimento alla sentenza HUK-COBURG I, risulta che essa subordina il risarcimento dei danni morali subiti dalle vittime indirette di un incidente stradale a tre condizioni (11). Per quanto concerne la condizione che la vittima abbia subito un danno alla propria salute, da tale sentenza risulta che, secondo il diritto tedesco, come interpretato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), i danni di natura psichica possono essere considerati danni alla salute solo se rientrano in una patologia e vanno al di là dei danni alla salute cui le persone interessate sono generalmente esposte in caso di decesso o lesioni gravi di un familiare (12).

29.      Il giudice del rinvio rileva che la normativa bulgara (lex fori) prevede invece che il risarcimento del danno morale sia determinato dal giudice secondo equità. Tale giudice precisa che, in base al diritto bulgaro, possono essere risarciti tutti i dolori e le sofferenze di tipo emotivo riconducibili alla morte che i genitori patiscano in occasione del decesso del proprio figlio in seguito a un incidente stradale causato da una condotta illecita e colposa, senza che sia necessario che il danno abbia determinato un danno patologico alla salute a carico della vittima (13).

30.      A tale riguardo, devo rilevare che il giudice del rinvio sembra ritenere che, contrariamente alla normativa bulgara, la normativa tedesca applicabile all’atto della determinazione del risarcimento di un danno morale non sia fondata sul principio di equità (14). Sebbene, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetti alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale o decidere se la loro interpretazione da parte del giudice del rinvio sia corretta (15), occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato dalla HUK-COBURG e dalla Commissione, dall’articolo 253, paragrafo 2, del BGB non risulta che tale disposizione sia fondata sul principio di equità, ma essa prevede semplicemente la possibilità di esigere «un equo risarcimento», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (16).

31.      Nel caso di specie, è tuttavia evidente che l’applicazione della legislazione tedesca in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II condurrebbe ad un risultato diverso con riferimento all’importo del risarcimento, in quanto tale normativa subordina il risarcimento del danno morale alla condizione che i familiari abbiano subito un danno alla loro salute (17). Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, i genitori della vittima diretta non hanno dimostrato detto danno e, di conseguenza, non hanno avuto diritto a siffatto risarcimento(18).

32.      A questo proposito, tengo a sottolineare che è evidente che il mero fatto che, con l’applicazione della lex fori, si pervenga a una soluzione diversa, con riferimento all’importo del risarcimento, da quella cui si sarebbe pervenuti con l’applicazione della lex causae non è sufficiente per concludere che la disposizione bulgara di cui trattasi possa essere qualificata quale «norma di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, a condizione che l’applicazione della lex causae sia compatibile con considerazioni di giustizia. In altri termini, di per sé, tale differenza – vale a dire il fatto che l’importo del risarcimento del danno subito dai genitori sia minore per il solo fatto che la loro figlia è deceduta in un incidente verificatosi in Germania e non in Bulgaria – non consente di concludere nel senso di una siffatta qualificazione, salvo il caso in cui tale differenza derivi dalla tutela, segnatamente, di un diritto fondamentale che giustifica la necessità di applicare la lex fori.

33.      Peraltro, osservo, secondo quanto risulta dalle indicazioni del giudice del rinvio, che la giurisprudenza dei giudici bulgari è divergente sulla questione se l’articolo 52 dello ZZD costituisca una norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, che comporti, nel procedimento principale, l’esclusione del diritto tedesco. Tornerò più avanti su tale punto (19).

34.      Ciò premesso, analizzerò ora la questione sollevata dal giudice del rinvio.

B.      Sulla questione pregiudiziale

35.      Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una disposizione di diritto nazionale che prevede, quale criterio per determinare il risarcimento del danno morale subito dai familiari di una persona deceduta a seguito di un incidente stradale, l’applicazione di un principio fondamentale del diritto di uno Stato membro, quale il principio di equità, possa essere considerata una norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II.

36.      La HUK-COBURG, i governi ceco e tedesco nonché la Commissione ritengono che la questione pregiudiziale debba essere risolta in senso negativo. La HUK-COBURG rileva, in particolare, che l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale designato dal regolamento Roma II può essere esclusa, in forza dell’articolo 16 di tale regolamento, solo a condizione che siffatta applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Il governo tedesco sostiene, in linea di principio, che il diritto nazionale che prevede che il risarcimento del danno morale sia determinato secondo equità non soddisfa le condizioni di applicazione di detta disposizione. Dal canto suo, il governo ceco, facendo riferimento alla sentenza Da Silva Martins, deduce che l’approccio secondo cui una disposizione di diritto nazionale potrebbe essere considerata una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, per il solo motivo che essa si basa su principi fondamentali di tale diritto o vi fa riferimento, non corrisponde al carattere eccezionale delle norme di applicazione necessaria e costituisce un facile strumento per eludere l’applicazione della legge designata in forza del regolamento in parola. La Commissione rileva, da parte sua, che l’individuazione di una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di cui trattasi, deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Corte, in particolare, nelle sentenze Unamar (20) e Da Silva Martins.

37.      Per rispondere utilmente alla questione pregiudiziale, esporrò, in primo luogo, alcune brevi considerazioni sul rapporto tra l’articolo 4 e l’articolo 16 del regolamento Roma II (sezione 1). Analizzerò, in secondo luogo, la giurisprudenza della Corte relativa alla definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 di tale regolamento (sezione 2), sottolineando, in terzo luogo, l’importanza di prendere in considerazione legami sufficientemente stretti con il paese della lex fori nell’applicazione di detta disposizione (sezione 3) per poi determinare, in quarto e ultimo luogo, i criteri che consentono di qualificare le norme che tutelano i diritti e le libertà individuali quali «norme di applicazione necessaria», ai sensi della disposizione di cui trattasi (sezione 4).

1.      Brevi considerazioni sul rapporto tra l’articolo 4 e l’articolo 16 del regolamento Roma II

38.      In limine, ricordo che dal suo considerando 1 risulta che il regolamento Roma II contribuisce a conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, il regolamento prevede due norme sul conflitto di leggi, vale a dire, da un lato, la norma di collegamento generale di cui all’articolo 4 (21), che figura al capo II, intitolato «Illeciti», e, dall’altro, quella che introduce l’autonomia della volontà di cui all’articolo 14, che figura al capo IV, intitolato «Libertà di scelta» (22). Per quanto riguarda la prima disposizione, osservo che la redazione della regola generale di collegamento che essa prevede è stata dettata dall’esigenza della certezza del diritto e dalla volontà di raggiungere un compromesso tra gli interessi divergenti delle parti (23). Tornerò più avanti su tali obiettivi (24).

39.      L’articolo 16 del regolamento Roma II, intitolato «Norme di applicazione necessaria», che rientra nel capo V, intitolato «Norme comuni», prevede che «le disposizioni [di tale regolamento] non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale». Pertanto, mentre l’articolo 4 di detto regolamento designa la legge del paese in cui il danno si verifica (lex loci damni), l’articolo 16 di quest’ultimo prevede di derogare all’applicazione della legge designata da tale criterio di collegamento al fine dell’applicazione di una disposizione necessaria della legge del foro. Tale deroga alla regola del conflitto di leggi ha tuttavia carattere eccezionale, il che implica che la sua applicazione deve essere debitamente giustificata, «[essendo l’]osservanza [di tale deroga] necessaria per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale ed economica» (25).

40.      In tale contesto, la questione giuridica sollevata dalla presente causa è quindi se sia possibile discostarsi dalla legge applicabile in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, per applicare, ai sensi dell’articolo 16 di tale regolamento, disposizioni della legge del foro che «siano di applicazione necessaria alla situazione».

41.      L’articolazione di tali due disposizioni attraverso la definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria» è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte, stabilita dalle sentenze Unamar, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (26), nonché Da Silva Martins.

2.      Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II

42.      Nella causa che ha dato luogo alla sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, i giudici del rinvio cercavano, tra l’altro, di stabilire come dovessero essere interpretati i regolamenti Roma I e Roma II al fine di determinare la legge o le leggi applicabili a un’azione di regresso intentata dall’assicuratore di una motrice, che aveva risarcito la vittima di un incidente causato dal conducente di tale veicolo, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato in detto incidente. In siffatto contesto, la Corte ha sottolineato che, per quanto riguarda gli ambiti di applicazione rispettivi dei regolamenti Roma I e Roma II, le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in essi contenute devono essere interpretate non solo in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali regolamenti, ma anche tenendo conto, come emerge dai considerando 7 di detti regolamenti, dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione reciproca dei medesimi regolamenti (27).

43.      Nella sentenza Da Silva Martins (28), nella quale la Corte ha interpretato per la prima volta l’articolo 16 del regolamento Roma II, essa, in un primo tempo, muovendo dal punto 43 della sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, ha dichiarato che, poiché ragioni di coerenza nell’applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II impongono di armonizzare il più possibile l’interpretazione delle nozioni funzionalmente identiche utilizzate da questi due regolamenti, si deve ritenere che, indipendentemente dal fatto che alcune versioni linguistiche del regolamento Roma II impieghino una terminologia diversa da quella del regolamento Roma I, le «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II corrispondano alla definizione delle «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Roma I, cosicché l’interpretazione di quest’ultima nozione data dalla Corte vale anche per la nozione di «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II (29). Ricordo che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce le norme di applicazione necessaria come «disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo [tale] regolamento» (30).

44.      Con riferimento alla sentenza Unamar (31), in un secondo momento, la Corte ha ricordato che, nel contesto della convenzione di Roma, l’eccezione relativa all’esistenza di una «norma di applicazione necessaria», ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, deve essere interpretata restrittivamente (32). In particolare, per quanto riguarda tale interpretazione, la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’identificazione di una «norma di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, il giudice del rinvio deve constatare, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di tale disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata in applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento (33). Più precisamente, il giudice del rinvio deve identificare ragioni particolarmente importanti, come una violazione manifesta del diritto ad un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale effettiva che dovesse risultare dall’applicazione della legge designata come applicabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II (34).

45.      Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che una disposizione nazionale, come quella in esame in detta causa, che per l’azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento (35).

46.      Ciò premesso, mi sembra importante rilevare che, poiché, come ho già indicato, l’applicazione di norme di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, ha l’effetto di escludere l’applicazione della legge applicabile in forza di tale regolamento in deroga al meccanismo istituito dalle norme sul conflitto di leggi previste da quest’ultimo, il giudice nazionale deve ricorrere alle norme di applicazione necessaria, in forza di tale disposizione, solo in ultima istanza.

47.      Infatti, nella sua giurisprudenza, la Corte ha affermato che l’obiettivo perseguito dal regolamento Roma II consiste, in particolare, come risulta dai suoi considerando 6 (36), 14 (37) e 16 (38), nel garantire la certezza circa la legge applicabile quale che sia il paese del giudice adito, nonché nel migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e nell’assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa (39).

48.      A mio avviso, la Corte ha implicitamente ammesso nella sua giurisprudenza sulla definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, che qualificare una disposizione nazionale quale «norma di applicazione necessaria», ai sensi di tale disposizione, non può essere un’operazione automatica, ma richiede una valutazione del concreto contesto fattuale che porti a considerare l’applicazione della legge del foro come necessaria per la salvaguardia degli interessi pubblici di un paese (40).

49.      A tal proposito, non solo deve risultare da un’analisi circostanziata che l’applicazione delle norme di applicazione necessaria è necessaria nell’ordinamento giuridico del foro, ma occorre altresì che tale applicazione costituisca il mezzo più efficace per raggiungere l’obiettivo perseguito, vale a dire tutelare l’interesse statale. Se così non fosse, e nei limiti in cui gli interessi pubblici dello Stato possono essere parimenti tutelati, o addirittura meglio tutelati, mediante l’applicazione della legge generalmente applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II, il giudice del rinvio dovrebbe astenersi dall’applicare il meccanismo derogatorio previsto all’articolo 16 di tale regolamento (41).

50.      Inoltre, rilevo un aspetto importante ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento Roma II che non emerge con evidenza dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire l’importanza dell’esistenza di legami sufficientemente stretti con il paese della lex fori. Infatti, non si possono qualificare a priori talune norme come «norme di applicazione necessaria», in quanto tale qualificazione dipende, in taluni casi, dalle circostanze di fatto dalle quali risultano legami sufficientemente stretti con il paese del foro.

3.      Sull’esistenza di legami sufficientemente stretti con il paese della lex fori

51.      Come è noto, dalla lettura dell’articolo 16 del regolamento Roma II risulta che il legislatore dell’Unione non ha indicato ulteriori condizioni che dovrebbero essere soddisfatte affinché il giudice adito possa applicare le disposizioni imperative della legge del foro in deroga alla legge generalmente applicabile. In particolare, non si fa menzione della necessità di dimostrare che la situazione in questione abbia un collegamento stretto con il paese del foro, collegamento che giustificherebbe l’applicazione in via eccezionale di tali disposizioni (42). Tuttavia, come sottolineato da alcuni autori della dottrina, tale silenzio non deve essere interpretato nel senso che le norme di applicazione necessaria possono essere applicate senza tener conto del requisito del collegamento stretto con il paese della lex fori (43).

52.      Infatti, posto che l’applicazione delle disposizioni di applicazione necessaria deroga all’applicazione della legge generalmente applicabile ai sensi del regolamento Roma II, esse non si applicano automaticamente e i giudici nazionali sono anzitutto tenuti a verificare se la situazione in questione presenti fattori di stretto collegamento con il paese del foro (44). In altri termini, e soprattutto per quanto riguarda le disposizioni che non tutelano esclusivamente l’interesse pubblico o statale, il giudice può ricorrere all’articolo 16 del regolamento in parola soltanto qualora lo Stato membro del foro sia in grado di giustificare l’interesse imperativo a disciplinare una simile situazione (45).

53.      Inoltre, esigere uno stretto collegamento consente di lottare contro il forum shopping. Tale fenomeno rischia di manifestarsi soprattutto nelle circostanze di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza Inkreal (46).

54.      Ne consegue che non è possibile qualificare in abstracto le norme quali «norme di applicazione necessaria» né affermare, sempre in abstracto, se, nel caso di specie, si debba ricorrere all’articolo 16 del regolamento Roma II. In particolare, ai fini dell’applicazione di detta disposizione, deve risultare da tutte le circostanze che la situazione in questione presenti un collegamento sufficientemente stretto con il paese della lex fori.

55.      Ciò detto, mi restano ancora da chiarire i criteri che consentono di qualificare le norme che tutelano i diritti individuali alla stregua di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, in combinato disposto con il considerando 32 di quest’ultimo.

4.      Sui criteri che consentono di qualificare le norme che tutelano i diritti e le libertà individuali quali «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II

56.      Rilevo, in primo luogo, che la definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, quale risulta dalla definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Roma I e dalla giurisprudenza consolidata della Corte esposta in precedenza (47), deve essere letta in combinato disposto con il considerando 32 del regolamento Roma II. Tale considerando prevede in particolare che «[c]onsiderazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria» (48).

57.      A mio avviso, dalla lettura congiunta di tale giurisprudenza e del considerando 32 del regolamento Roma II risulta che i giudici degli Stati membri possono ricorrere al meccanismo di deroga di cui all’articolo 16 del regolamento di cui trattasi, in «circostanze eccezionali», quando giudicano l’applicazione della lex fori «cruciale» sulla base di «considerazioni di interesse pubblico». In altri termini, considerazioni di interesse pubblico condizionano l’applicazione delle disposizioni della lex fori «il cui rispetto è ritenuto cruciale» da parte dei giudici nazionali. In particolare, il considerando 32 di detto regolamento indica che «l’applicazione di una disposizione della legge designata dal [medesimo] regolamento che abbia l’effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito».

58.      In secondo luogo, rilevo che la tutela prevista dall’articolo 16 del regolamento Roma II non riguarda automaticamente tutti gli interessi pubblici di uno Stato. Per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, tali interessi devono essere così rilevanti da incidere, in particolare, sull’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato interessato (49). È quindi importante stabilire se, nell’ambito del considerando 32 di detto regolamento, il riferimento del legislatore dell’Unione agli obiettivi di interesse pubblico debba essere interpretato stricto sensu o se esso possa estendersi anche alle disposizioni nazionali a tutela degli interessi individuali. La questione è oggetto di un vivace dibattito tra gli autori della dottrina, in quanto il confine tra la tutela degli interessi collettivi e quella degli interessi individuali non è di semplice individuazione (50). Chiarire tale confine contribuirà in modo decisivo all’interpretazione autonoma del concetto di «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 16 del suddetto regolamento. Infatti, alla luce del considerando 32 del medesimo regolamento, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 16 di quest’ultimo dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di tutelare anche gli interessi individuali.

59.      Due argomenti militano, a mio avviso, a favore di tale interpretazione.

60.      Un primo argomento è connesso all’interazione tra gli interessi collettivi e gli interessi individuali. Pertanto, nel settore della responsabilità da illecito civile, le norme introdotte da uno Stato membro al fine di tutelare una categoria di soggetti lesi, modificando, in particolare, l’onere della prova o fissando una soglia minima di risarcimento, potrebbero avere come obiettivo principale quello di ristabilire l’equilibrio tra gli interessi concorrenti di parti private. In via indiretta, potrebbero quindi contribuire anche a proteggere l’ordine sociale ed economico dello Stato membro riducendo l’impatto degli incidenti sulle risorse pubbliche (51).

61.      Un secondo argomento, nello stesso senso, attiene al rilievo che il considerando 32 del regolamento Roma II menziona, in particolare, disposizioni relative alla valutazione del risarcimento, il che include, pertanto, la possibilità che tale risarcimento sia dovuto tra determinate categorie di persone fisiche. A tal proposito, devo precisare che, sebbene detto considerando stabilisca che l’applicazione di siffatte disposizioni può essere considerata «contraria all’ordine pubblico del foro», senza menzionare anche il meccanismo delle norme di applicazione necessaria, lo stesso vale, a mio avviso, per quest’ultimo meccanismo.

62.      In tali circostanze, ritengo che disposizioni dirette anzitutto a tutelare diritti e libertà individuali possano essere qualificate come «necessarie», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, qualora, al di là del fatto che tali disposizioni conciliano interessi individuali, sia dimostrata l’esistenza di un nesso sufficiente con interessi pubblici ritenuti cruciali all’interno dell’ordinamento giuridico dello Stato interessato.

63.      A tale riguardo, in terzo luogo, mi sembra importante rilevare, al pari del governo tedesco, che la particolare tutela conferita da una norma di applicazione necessaria dovrebbe apparire come la necessaria espressione di principi giuridici fondamentali.

64.      È certamente vero che alle norme previste dagli Stati al fine di tutelare talune categorie di diritti individuali, quale il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per le vittime di reati o di incidenti stradali, potrebbero essere attribuita, nell’ambito di un determinato ordinamento giuridico nazionale, un’importanza tale da essere considerate principi giuridici fondamentali, di cui sarebbe parimenti parte il principio di equità.

65.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il principio di un equo risarcimento enunciato all’articolo 52 dello ZZD costituisce un principio fondamentale del diritto bulgaro, in quanto il principio di equità fa parte dell’ordine pubblico dello Stato. Come ho già rilevato, tale giudice ha tuttavia constatato che la giurisprudenza dei giudici bulgari è divergente sulla questione se l’articolo 52 dello ZZD, il quale comporterebbe che non soltanto le sofferenze che hanno causato un danno patologico, ma tutte le sofferenze subite, possano essere oggetto di un siffatto risarcimento, costituisca una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, il che condurrebbe, nel procedimento principale, ad escludere il diritto tedesco (52). La circostanza che tale giurisprudenza dei giudici bulgari sia, come indicato dal giudice del rinvio, divergente mi induce, prima facie, a dubitare del fatto che il principio di equità sia un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico bulgaro. Spetta tuttavia a tale giudice verificarlo.

66.      In ogni caso, devo sottolineare, in quarto e ultimo luogo, che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento Roma II, in combinato disposto con il considerando 32 di quest’ultimo, la possibilità di ricorrere alle norme di applicazione necessaria al fine di tutelare interessi tanto collettivi quanto individuali deve essere messa in relazione con il diritto sostanziale dell’Unione, che può costituire la legge applicabile in forza dell’articolo 4 di tale regolamento.

67.      Nella sentenza HUK-COBURG I, la Corte ha affermato che la direttiva 2009/103 non osta, in linea di principio, ad una legislazione nazionale che impone criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali da risarcire. Essa ha quindi stabilito che la direttiva in parola non osta a una normativa nazionale che subordina il risarcimento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale danno abbia causato un danno patologico a tali familiari (53). Pertanto, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale applicabile in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II, disposizione nazionale che traspone la direttiva 2009/103 (54) nell’ordinamento nazionale, è conforme a detta direttiva purché preveda un criterio di equo risarcimento del danno morale.

68.      In simili circostanze, in cui la direttiva 2009/103 prevede importi minimi di copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria, il coinvolgimento della lex fori, in particolare nel caso in cui quest’ultima preveda importi di copertura superiori, potrà essere valutato solo se la tutela ritenuta cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici dello Stato del foro, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, è considerata, nell’ordinamento giuridico di tale Stato, come eccedente gli standard minimi garantiti dal diritto dell’Unione, indipendentemente da quanto previsto dalla normativa degli altri Stati membri.

69.      Tuttavia, come risulta altresì dalla sentenza HUK-COBURG I, l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale. La Corte precisa che, dall’oggetto della direttiva 2009/103 e dal suo tenore letterale risulta che quest’ultima, al pari delle direttive da essa codificate, non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di determinare il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli (55). Di conseguenza, e tenuto conto in particolare dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di determinare, in particolare, quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento (56).

70.      Nella presente causa, la legge che è applicabile in forza dell’articolo 4 del regolamento di Roma II e che verrebbe disapplicata a favore della legge del foro, applicabile in forza dell’articolo 16 di tale regolamento, rientra nell’ambito del diritto sostanziale della responsabilità civile al quale rinvia la direttiva 2009/103 (57).

V.      Conclusione

71.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) nei seguenti termini:

l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede, quale criterio per determinare il risarcimento del danno morale subito dai familiari di una persona deceduta in seguito a un incidente stradale, l’applicazione di un principio fondamentale del diritto di uno Stato membro, come il principio di equità, possa essere considerata quale norma di applicazione necessaria ai sensi di tale articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta dell’esistenza di legami sufficientemente stretti con il paese del foro e di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di tale disposizione, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell’articolo 4 di detto regolamento.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40, in prosieguo: il «regolamento Roma II»).


3      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento Roma I»).


4      DV n. 275 del 22 novembre 1950.


5      BGBl. 2007 I, pag. 2631.


6      Sentenza del 15 dicembre 2022 (C-577/21, in prosieguo: la «sentenza HUK-COBURG I», EU:C:2022:992).


7      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).


8      Sentenza del 31 gennaio 2019 (C-149/18; in prosieguo: la «sentenza Da Silva Martins», EU:C:2019:84).


9      V., in particolare, sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C-362/21, EU:C:2022:815, punto 26 e giurisprudenza citata).


10      Dai punti da 16 a 18 della sentenza HUK-COBURG I risulta che il padre, assicurato presso la HUK-COBURG a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, aveva causato l’incidente. Infatti, egli era alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza, mentre la madre era seduta sul sedile anteriore destro, senza aver allacciato la cintura di sicurezza.


11      V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.


12      Sentenza HUK-COBURG I (punto 46). Il legislatore tedesco ha eliminato tale requisito mediante l’articolo 844, paragrafo 3, del BGB; v. BGBl 2017 I, pag. 2421.


13      V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.


14      V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.


15      V., in particolare, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto) (C-520/21, EU:C:2023:478, punto 52).


16      Osservo altresì che dalla decisione di rinvio risulta che, per quanto riguarda la motivazione dell’importo riconosciuto in primo grado, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) aveva indicato che esisteva un principio di equo risarcimento del danno morale sia nel diritto bulgaro, in forza dell’articolo 52 dello ZZD, sia nel diritto tedesco, in forza dell’articolo 253 del BGB. V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.


17      V. paragrafi 9 e 21 delle presenti conclusioni.


18      V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.


19      V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni.


20      Sentenza del 17 ottobre 2013 (C-184/12; in prosieguo: la «sentenza Unamar», EU:C:2013:663).


21      A tal proposito, il considerando 14 del regolamento Roma II così recita: «[questo] regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una “clausola di salvaguardia” che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi». V., altresì, nota 37 delle presenti conclusioni.


22      Per quanto riguarda l’articolo 14 del regolamento Roma II, v. Pacuła, K., Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II, Wolters Kluwer, Varsavia, 2024.


23      V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») [COM(2003) 427 final], pag. 12, nonché considerando 16 del regolamento Roma II. V., in particolare, Francq, S., «Le règlement Rome II concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles. Entre droit communautaire et droit international privé», Journal de droit européen, 2008, pagg. da 289 a 296.


24      V., a tale proposito, paragrafo 47 delle presenti conclusioni.


25      V. Francescakis, P., «Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et leurs rapports avec les règles de conflits de lois», Revue critique de droit international privé, 1966, pagg. 1 e segg. Per un parere contrario al meccanismo delle norme di applicazione necessaria, v., in particolare, Heuzé, V., «Un avatar du pragmatisme juridique: la théorie des lois de police», Revue critique de droit international privé, n. 1, 2020, pagg. da 31 a 60.


26      Sentenza del 21 gennaio 2016 (C-359/14 e C-475/14; in prosieguo: la «sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic», EU:C:2016:40).


27      Sentenza ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (punto 43). Il considerando 7 del regolamento Roma II enuncia che «[i]l campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1, in prosieguo: il “regolamento Bruxelles I”)] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali». A mio avviso, i considerando 7 dei regolamenti Roma I e Roma II costituiscono il fondamento del concetto secondo cui le nozioni utilizzate dal legislatore dell’Unione per designare gli ambiti di applicazione di questi due regolamenti, del regolamento Bruxelles I [regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»)], nonché delle loro disposizioni, dovrebbero essere interpretate in modo coerente; v. Szpunar, M., «Droit international privé de l’Union: cohérence des champs d’application et/ou des solutions?», Revue critique de droit international privé, 2018, pag. 573.


28      Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la controversia principale opponeva la vittima portoghese ad una compagnia di assicurazioni spagnola in merito alla determinazione della legge applicabile ad un obbligo di risarcimento derivante da un incidente automobilistico avvenuto in Spagna. La legislazione spagnola prevedeva un termine di prescrizione di un anno, mentre quella portoghese prevedeva un termine di prescrizione di tre anni. Il giudice del rinvio chiedeva, in particolare, se la legge portoghese «che [trasponeva] in diritto interno [la direttiva 2009/103], e che [prevedeva] che la legge dello Stato (...) in cui si è verificato l’incidente [fosse] sostituita dalla legge portoghese “ogniqualvolta questa garantisca una migliore copertura”, sia una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II». Sentenza Da Silva Martins (punto 21).


29      Sentenza Da Silva Martins (punto 28). La mancanza della definizione del concetto di «norme di applicazione necessaria» nel regolamento Roma II si spiega certamente con il fatto che la formulazione dell’articolo 16 di tale regolamento poggia sull’articolo 7, paragrafo 2, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1, in prosieguo: la «convenzione di Roma»), mentre il regolamento Roma I è stato adottato in seguito al regolamento Roma II. Tale lacuna è stata colmata poco dopo dall’articolo 9 del regolamento Roma I; v., a tal riguardo, Ho-Dac, M., «L’arrêt da Silva Martins de la Cour de justice de l’Union européenne, expression des “rapports de méthodes” dans l’ordre juridique européen», Revue trimestrielle de droit européen, n. 4, 2019, pagg. da 869 a 882, in particolare punto 10. Alcuni autori della dottrina hanno definito «maldestra» l’espressione «dispositions impératives dérogatoires» utilizzata all’articolo 16 del regolamento Roma II nella versione in lingua francese in sostituzione della classica espressione «lois de police» utilizzata al considerando 32 di tale regolamento; v. Francq, S., e Jault-Seseke, F., «Les lois de police, une approche de droit comparé», Le règlement communautaire Rome I et le choix de loi dans les contrats internationaux, Corneloup, S., e Joubert, S. (éd.), Lexis Nexis Litec, Parigi, 2011, pagg. da 357 a 393, in particolare pag. 360.


30      Come ho già osservato nelle mie conclusioni nella causa Nikiforidis (C-135/15, EU:C:2016:281, paragrafo 71), tale definizione è ispirata all’espressione formulata dalla Corte nella sua sentenza del 23 novembre 1999, Arblade e a. (C-369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 30), in cui la Corte ha esaminato le norme del diritto del lavoro belga le quali, alla luce della legge belga, erano considerate come «lois de police et de sûreté».


31      V. punto 49 di tale sentenza. Si ricorda che la Corte ha dichiarato in detta sentenza che l’articolo 3 e l’articolo 7, paragrafo 2, della convenzione di Roma devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative (punto 52 e dispositivo).


32      Sentenza Da Silva Martins (punto 29).


33      Sentenza Da Silva Martins (punto 31).


34      Sentenza Da Silva Martins (punto 34).


35      Sentenza Da Silva Martins (punto 35 e dispositivo).


36      Il considerando 6 del regolamento Roma II enuncia che «[i]l corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze».


37      Il considerando 14 del regolamento Roma II enuncia che «[i]l requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia». V., altresì, nota 21 delle presenti conclusioni.


38      Il considerando 16 del regolamento Roma II enuncia che «[n]orme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva».


39      Sentenze del 10 dicembre 2015, Lazar (C-350/14, EU:C:2015:802, punto 29), e del 17 maggio 2023, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) (C-264/22, EU:C:2023:417, punto 30).


40      Sull’importanza per il giudice adito di valutare le circostanze del caso di specie, v. le mie conclusioni nella causa Nikiforidis (C-135/15, EU:C:2016:281, paragrafo 72).


41      Bonomi, A., «Article 9», Commentary on the Rome I Regulation, Magnus, U., e Mankowski, P. (ed.), Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2017, vol. 22, pagg. da 599 a 629, in particolare pag. 626, punto 85.


42      V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.


43      Wautelet, P., «Article 16» Commentary on the Rome II Regulation, Magnus, U., e Mankowski, P. (ed.), Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2019, vol. 3, pagg. da 549 a 566, in particolare punti 48 e 49.


44      V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.


45      Sul ruolo della prossimità al momento dell’applicazione di norme di applicazione necessaria e sulla giurisprudenza ivi citata, v. Nuyts, A., «L’application des lois de police dans l’espace (Réflexions au départ du droit belge de la distribution commerciale et du droit communautaire)» Revue critique de droit international privé, 1999, pag. 50; Bonomi, A., «Overriding Mandatory Provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts», Yearbook of Private International Law, vol. X, SELP, 2008, pagg. 291 e segg., e Pacuła, K., «Przepisy wymuszające swoje zastosowanie jako instrument ochrony „strony słabszej” umowy ubezpieczenia», Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, vol. 15, 2014, pagg. 38 e segg.


46      Sulla questione se l’esistenza di una clausola attributiva di competenza costituisca di per sé un elemento di estraneità sufficiente a comportare l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis relativo alla proroga di competenza, v. sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal (C-566/22, EU:C:2024:123, punto 39 e dispositivo). In tale sentenza, la Corte ha concluso che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si applica ad una clausola attributiva di competenza mediante la quale le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro.


47      V. paragrafi 38 e segg. delle presenti conclusioni.


48      V., altresì, considerando 37 del regolamento Roma I. Sulla stretta correlazione tra le norme di applicazione necessaria e la «tutela dell’ordine pubblico», v. le mie conclusioni nella causa Nikiforidis (C-135/15, EU:C:2016:281, paragrafi 68 e segg.).


49      Bonomi, A., «Article 9», Commentary on the Rome I Regulation, op. cit., pag. 626, punto 84.


50      Per quanto riguarda il dibattito dottrinale vertente sull’interpretazione del considerando 32 del regolamento Roma II, v., in particolare, Wautelet, P., «Article 16», Commentary on the Rome II Regulation, op. cit., pag. 554, punto 15; Francq, S., e Jault-Seseke, F., «Les lois de police, une approche de droit comparé», Le règlement communautaire Rome I et le choix de loi dans les contrats internationaux, op. cit., pagg. da 360 a 371, e Pailler, L., «Conflit de lois: CJUE, 6e ch., 31 janv. 2019, aff. C-149/18, Agostinho da Silva Martins c/ Dekra Claims Services Portugal SA.», Journal du droit international (Clunet), n. 3, 2019, pagg. da 890 a 894.


51      Wautelet, P., «Article 16», Commentary on the Rome II Regulation, op. cit., pag. 554, punti 15 e 16.


52      V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.


53      Sentenza HUK-COBURG I (punto 51 e dispositivo).


54      Come ho già rilevato, la normativa nazionale di cui trattasi in tale causa era la stessa di quella di cui trattasi nel caso di specie.


55      Sentenza HUK-COBURG I (punti 35 e 36). Risulta, in particolare, dal punto 48 di tale sentenza che la direttiva 2009/103 non impone agli Stati membri la scelta di un regime di responsabilità civile in particolare per determinare la portata del diritto della vittima a un risarcimento a titolo della responsabilità civile dell’assicurato.


56      Sentenza HUK-COBURG I (punto 37).


57      Nel caso ipotetico in cui la normativa applicabile in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/103, si dovrebbe constatare, al fine di escludere la sua applicazione a favore della lex fori per un motivo attinente al carattere imperativo di disposizioni di quest’ultima all’interno dell’ordinamento giuridico del foro, sulla base di una valutazione circostanziata di tali disposizioni, che, nell’ambito della trasposizione della direttiva 2009/103, il legislatore del foro ha ritenuto cruciale, in seno al proprio ordinamento giuridico, riconoscere ai familiari di una vittima di un incidente stradale «una protezione ulteriore rispetto a quella prevista [da tale] direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative». V., in tal senso, sentenze Unamar (punti da 50 a 52) e Da Silva Martins (punto 30).