Language of document : ECLI:EU:C:2024:252

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 marzo 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 45 – Diniego del riconoscimento di una decisione – Articolo 71 – Relazione di tale regolamento con le convenzioni relative a una materia particolare – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articolo 31, paragrafo 3 – Litispendenza – Accordo attributivo di competenza – Nozione di “ordine pubblico”»

Nella causa C‑90/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 10 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2022, nel procedimento

«Gjensidige» ADB

con l’intervento di:

«Rhenus Logistics» UAB,

«ACC Distribution» UAB,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Gjensidige» ADB, da G. Raišutienė, advokatė;

–        per la «Rhenus Logistics» UAB, da V. Jurkevičius e E. Sinkevičius, advokatai;

–        per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Messina, S. Noë e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a) e lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), e dell’articolo 71 di tale regolamento, letto, da un lato, in combinato disposto con gli articoli 25, 29 e 31 di detto regolamento, e dall’altro, alla luce dei considerando 21 e 22 dello stesso regolamento.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Gjensidige» ADB, una compagnia di assicurazione, e la «Rhenus Logistics» UAB, una società di trasporto, in merito al rimborso dell’indennizzo che la Gjensidige aveva versato alla «ACC Distribution» UAB a titolo di risarcimento di un danno subito da quest’ultima nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di trasporto internazionale stipulato con la Rhenus Logistics.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 1215/2012

3        Ai sensi dei considerando 3, 4, 21, 22, 30 e 34 del regolamento n. 1215/2012:

«(3)      L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. (...)

(4)      (...) È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(21)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(22)      Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita [per prima] dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento.

(...)

(...)

(30)      La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto.

Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento.

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la [convenzione, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”)], il [regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Il capo II del regolamento n. 1215/2012 contiene la sezione 6, intitolata «Competenze esclusive» ed è composta unicamente dall’articolo 24 di tale regolamento. Tale articolo designa le autorità giurisdizionali che hanno competenza esclusiva a conoscere delle controversie nelle materie che esso elenca, indipendentemente dal domicilio delle parti.

5        Il capo II di detto regolamento comprende parimenti una sezione 7 intitolata «Proroga di competenza». L’articolo 25 del medesimo regolamento, che fa parte di tale sezione, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (...)».

6        L’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«1.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.      Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita a norma dell’articolo 32.

3.      Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».

7        L’articolo 31 di detto regolamento così dispone:

«1.      Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.

3.      Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

(...)».

8        L’articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

9        L’articolo 45 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.      Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

(...)

e)      se la decisione è in contrasto con:

i)      le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

ii)      le disposizioni del capo II, sezione 6.

(...)

3.      Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

(...)».

10      L’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 dispone quanto segue:

«1.      Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.      Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

(...)

b)      le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni».

 CMR

11      La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, «a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna (...) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione».

12      La CMR è stata negoziata nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Alla CMR hanno aderito più di 50 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

13      L’articolo 31 della CMR così dispone:

«1.      Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente [c]onvenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a)      il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b)      si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici.

(...)

3.      Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

(...)».

14      L’articolo 41, paragrafo 1, della CMR stabilisce quanto segue:

«Con riserva delle disposizioni dell’articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente [c]onvenzione. La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      La ACC Distribution aveva stipulato con la Rhenus Logistics un contratto per il trasporto, da parte di quest’ultima, di una spedizione di materiale informatico dai Paesi Bassi alla Lituania (in prosieguo: il «contratto di trasporto internazionale in questione»).

16      Poiché una parte della merce è stata rubata durante il trasporto, la Gjensidige, in forza di un contratto di assicurazione, ha pagato alla ACC Distribution una somma pari ad EUR 205 108,89 a titolo di indennizzo.

17      Il 3 febbraio 2017 la Rhenus Logistics ha proposto dinanzi al rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale del Zeeland‑West‑Brabant, Paesi Bassi) un’azione di accertamento della limitazione della sua responsabilità.

18      La ACC Distribution e la Gjensidige hanno chiesto a tale giudice di dichiarare la propria incompetenza a conoscere di tale azione o di sospendere il procedimento, adducendo che la ACC Distribution e la Rhenus Logistics si erano accordate in ordine alla competenza delle autorità giurisdizionali lituane a statuire sulle controversie sorte dall’esecuzione del contratto di trasporto internazionale in questione.

19      Con decisione del 23 agosto 2017 detto giudice ha respinto la domanda della ACC Distribution e della Gjensidige. A tal riguardo, esso ha considerato che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 1, della CMR, l’accordo attributivo di competenza stipulato tra la ACC Distribution e la Rhenus Logistics fosse nullo e privo di effetti, dal momento che aveva l’effetto di limitare la scelta dei giudici competenti ai sensi dell’articolo 31 della CMR.

20      Il 19 settembre 2017 la Gjensidige ha proposto dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania) un’azione di regresso diretta a far condannare la Rhenus Logistics a rimborsare l’importo di EUR 205 108,89 che essa aveva pagato alla ACC Distribution a titolo di indennizzo.

21      Con ordinanza del 12 marzo 2018 il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) ha sospeso il procedimento sino all’emissione della decisione definitiva da parte del rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale del Zeeland‑West‑Brabant).

22      Con decisione del 25 settembre 2019, il rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zeeland-West-Brabant) ha dichiarato che la responsabilità della Rhenus Logistics nei confronti della ACC Distribution e della Gjensidige era limitata e non poteva eccedere l’importo dell’indennizzo previsto all’articolo 23, paragrafo 3, della CMR. Tale decisione non è stata impugnata ed ha, pertanto, acquisito efficacia di giudicato.

23      In esecuzione di detta decisione, la Rhenus Logistics ha pagato alla Gjensidige una somma di EUR 40 854,20, maggiorata degli interessi, a titolo della sua responsabilità così limitata rispetto al danno subito dalla ACC Distribution. Di conseguenza, la Gjensidige ha rinunciato, fino a debita concorrenza, alla sua domanda di risarcimento nei confronti della Rhenus Logistics.

24      Con decisione del 22 maggio 2020, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) ha respinto l’azione di regresso proposta dalla Gjensidige con la motivazione che l’autorità di cosa giudicata della decisione del rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale del Zeeland-West-Brabant), del 25 settembre 2019, era per esso vincolante nella controversia di cui era investito.

25      Con ordinanza del 25 febbraio 2021, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) ha confermato la decisione del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas), del 22 maggio 2020, con la motivazione che, nel caso di specie, tanto le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 quanto quelle della CMR erano rilevanti per statuire sulla questione della competenza giurisdizionale. Orbene, in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, anche se le parti del contratto di trasporto internazionale in questione avevano concluso un accordo attributivo di competenza, la controversia sorta tra le parti poteva essere sottoposta, a scelta dell’attore, ai giudici competenti ai sensi della lettera a) o della lettera b) dell’articolo 31, paragrafo 1, della CMR.

26      La Gjensidige ha proposto impugnazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio, avverso tale ordinanza. A sostegno di tale impugnazione, la Gjensidige ha fatto valere che, in caso di concorso tra le norme sulla competenza giurisdizionale della CMR e quelle del regolamento n. 1215/2012, dovrebbe prevalere l’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto tale disposizione qualifica come esclusiva la competenza che le parti convengono di attribuire a una determinata autorità giurisdizionale di uno Stato membro.

27      Facendo riferimento, in particolare, alle sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243), del 19 dicembre 2013, Nipponka Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858), e del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni della CMR, ivi compreso l’articolo 31 di quest’ultima, si applichino in linea di principio alle questioni di competenza internazionale che si pongono nell’ambito di controversie quali quella oggetto della causa di cui è investito. Così, un accordo attributivo di competenza non conferirebbe una competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali designate dalle parti, in quanto l’attore resterebbe libero di adire uno dei giudici competenti in virtù di tale articolo 31. Inoltre, il giudice del rinvio constata come, nel caso di specie, le azioni introdotte rispettivamente nei Paesi Bassi e in Lituania siano identiche, avendo il medesimo titolo e il medesimo oggetto.

28      Il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulla compatibilità dell’articolo 31 della CMR con il regolamento n. 1215/2012, in quanto tale articolo consente di non tener conto degli accordi attributivi di competenza.

29      Infatti, secondo tale giudice, sebbene il regolamento n. 1215/2012 enunci una regola generale di litispendenza fondata sulla priorità dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita, l’articolo 31, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento prevedrebbe una deroga a tale regola nei casi in cui sia stato concluso un accordo attributivo di competenza. Dal considerando 22 di detto regolamento emergerebbe che tale deroga mira a rafforzare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e ad impedire tattiche processuali scorrette.

30      Orbene, il giudice del rinvio rileva che la CMR e il regolamento n. 1215/2012 riservano agli accordi attributivi di competenza trattamenti fondamentalmente opposti. Secondo tale giudice, l’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che l’attribuzione di competenza convenuta dalle parti del contratto sia, in linea di principio, esclusiva. Per contro, in forza dell’articolo 31 della CMR, il giudice designato dall’accordo attributivo di competenza non beneficerebbe di una competenza esclusiva. Pertanto, il regime di competenza previsto all’articolo 31 della CMR non costituirebbe un ostacolo alle tattiche processuali scorrette, ma anzi le incoraggerebbe.

31      Il giudice del rinvio osserva che il regolamento n. 1215/2012 non disciplina direttamente le conseguenze giuridiche di una violazione delle norme sulla litispendenza nel caso in cui sia stato concluso un accordo attributivo di competenza. In particolare, tale regolamento non prevedrebbe espressamente motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato membro in violazione di un tale accordo.

32      Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se, tenuto conto, in particolare, della volontà del legislatore dell’Unione di rafforzare l’efficacia degli accordi di scelta del foro, le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che esse estendono la tutela di tali accordi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

33      Inoltre, il giudice del rinvio osserva che, qualora un’autorità giurisdizionale non designata da un accordo attributivo di competenza si dichiari competente, il convenuto rischia di trovarsi preso alla sprovvista tanto per quel che riguarda il foro adito quanto, eventualmente, per quel che riguarda la legge applicabile al merito della controversia.

34      Pertanto, il giudice del rinvio dubita che una tale situazione, nella quale l’applicazione delle norme derivanti da una convenzione internazionale quale la CMR consente di non tenere conto dell’accordo delle parti tanto sulla competenza giurisdizionale che sulla legge applicabile in una stessa causa, sia compatibile con i principi fondamentali dell’equo processo e con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, con la conseguenza che sorgerebbero questioni di conformità all’ordine pubblico.

35      In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 71 del [regolamento n. 1215/2012], alla luce degli articoli 25, 29 e 31 nonché dei considerando 21 e 22 dello stesso, possa essere interpretato nel senso che consente l’applicazione dell’articolo 31 della [CMR] anche nei casi in cui una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici sia oggetto di un accordo attributivo di competenza.

2)      Se, tenuto conto dell’intenzione del legislatore [dell’Unione] di rafforzare la tutela degli accordi attributivi di competenza nell’Unione europea, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 possa essere oggetto di un’interpretazione più estesa, nel senso di ricomprendere non solo la sezione 6 del capo II di tale regolamento, ma anche la sezione 7 dello stesso.

3)      Se, dopo aver valutato le caratteristiche specifiche della situazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sia possibile interpretare il termine “ordine pubblico” utilizzato nel regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso ricomprende un motivo che fondi la decisione di non riconoscere una sentenza di un altro Stato membro laddove l’applicazione di una convenzione relativa a materie particolari, quale la CMR, crei una situazione giuridica in cui, nella stessa causa, l’accordo attributivo di competenza e la clausola sulla legge applicabile non vengono rispettati».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

36      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa dichiararsi competente a statuire su un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, anche qualora tale contratto contenga un accordo attributivo di competenza in favore delle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

37      Inoltre, con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla possibilità, per un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che si sia dichiarata competente nonostante l’esistenza di un tale accordo attributivo di competenza.

38      A tal riguardo, occorre esaminare, in un primo momento, se un giudice di uno Stato membro possa effettivamente negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, relativa ad un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente nonostante l’esistenza di un accordo attributivo di competenza a favore di altre autorità giurisdizionali, e ciò indipendentemente dalla questione se sia a torto o a ragione che l’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro si è dichiarata competente.

39      In tale contesto, occorre stabilire se tale questione debba essere valutata alla luce del regolamento n. 1215/2012 o a quella della CMR, dato che, nel caso di specie, è pacifico che il contratto di trasporto internazionale in questione rientra nell’ambito di applicazione tanto di tale regolamento quanto di tale convenzione.

40      Poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri atti quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 16 novembre 2023, Roompot Service, C‑497/22, EU:C:2023:873, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

41      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, in applicazione dell’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, una convenzione relativa ad una materia particolare, quale la CMR, prevale su tale regolamento. Infatti, l’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che quest’ultimo lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari. Inoltre, l’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del medesimo regolamento prevede che, se una convenzione relativa a una materia particolare, di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha previsto, in caso di concorso di norme, l’applicazione di tali convenzioni. (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punti 46 e 47).

42      Nel caso di specie, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della CMR, qualora una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato, fermo restando che tali formalità non possono comunque comportare alcun riesame di merito del processo.

43      Ciò premesso, da un lato, anche supponendo che l’articolo 31, paragrafo 3, della CMR, che regola l’efficacia esecutiva, possa parimenti essere qualificato come norma sul riconoscimento che deve essere applicata in forza dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1215/2012, occorre rilevare che tale articolo 31, paragrafo 3, si limita a subordinare l’esecuzione di una «sentenza», ai sensi di tale disposizione, all’adempimento delle formalità all’uopo prescritte nel paese interessato, precisando soltanto, in tale contesto, che tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

44      In tale contesto, occorre prendere in considerazione l’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1215/2012, da cui risulta che le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri conformemente a tale regolamento, le cui disposizioni possono in ogni caso essere applicate anche quando tale convenzione determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione di tali decisioni.

45      Dall’altro lato, e in ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, qualora la controversia rientri nell’ambito di applicazione di una convenzione relativa ad una materia particolare, della quale gli Stati membri sono parti contraenti, occorra in linea di principio applicare quest’ultima, ciò non toglie che l’applicazione di tale convenzione non possa pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione, quali i principi di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punti 45 e 49).

46      Orbene, per quanto riguarda specificamente il principio della fiducia reciproca, l’autorità giurisdizionale dello Stato richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore rispetto al giudice dello Stato di origine per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo, cosicché il regolamento n. 1215/2012 non autorizza, salvo limitate eccezioni, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

47      In tali circostanze, è alla luce del regolamento n. 1215/2012 che occorre valutare se un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro relativa ad un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente nonostante l’esistenza di un accordo attributivo di competenza a favore di altre autorità giurisdizionali.

48      Il regolamento n. 1215/2012 contiene, da parte sua, all’articolo 45, una disposizione specifica sul diniego di riconoscimento di una decisione. È a tale disposizione che si riferiscono la seconda e la terza questione, che occorre quindi esaminare congiuntamente e in primo luogo.

 Sulla seconda e terza questione

49      Con la seconda e terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell’articolo 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto.

50      Anzitutto, occorre ricordare che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (sentenza del 22 giugno 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

51      Per quanto attiene, da un lato, all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, emerge dalla formulazione di tale disposizione che, su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato se tale riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico nello Stato membro richiesto.

52      Orbene, l’articolo 45, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1215/2012 precisa, in tale contesto, che i motivi di ordine pubblico di cui al presente articolo 45, paragrafo 1, lettera a), non si applicano alle norme in materia di competenza.

53      Risulta dunque dal combinato disposto del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 3, seconda frase, dell’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012, che tale articolo 45, paragrafo 1, lettera a), non consente a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente nonostante l’esistenza di un accordo attributivo di competenza a favore delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello cui essa appartiene.

54      Per quanto concerne, dall’altro lato, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, tale disposizione prevede che, su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato se quest’ultima è in contrasto con le disposizioni del capo II, sezione 6 di tale regolamento, relativa alle competenze esclusive.

55      Tale sezione 6 è composta unicamente dall’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, il quale designa le autorità giurisdizionali che hanno competenza esclusiva a conoscere delle controversie nelle materie che esso elenca, indipendentemente dal domicilio delle parti.

56      È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede se occorra interpretare più estensivamente l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, nel senso che il riconoscimento di una decisione possa essere parimenti negato qualora quest’ultima violi le disposizioni della sezione 7 del capo II di tale regolamento, di cui fa parte, in particolare, l’articolo 25 di quest’ultimo, che verte sulla proroga di competenza mediante un accordo attributiva di competenza.

57      A tal riguardo, la formulazione chiara e non equivoca dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 consente, di per sé, di concludere che una simile interpretazione estensiva di tale disposizione è esclusa, pena incorrere in un’interpretazione contra legem di quest’ultima.

58      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di quest’ultima. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

59      In ogni caso, l’interpretazione letterale dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, nel senso che tali disposizioni non consentono a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima si è dichiarata competente in violazione di un accordo attributivo di competenza, è avvalorata dal contesto in cui si inseriscono dette disposizioni nonché dagli obiettivi e dalla finalità che persegue tale regolamento.

60      Occorre infatti rilevare che, conformemente al principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile di cui al considerando 3 del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Tale regolamento mira, come risulta dal suo considerando 4, a garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

61      Al contrario, come sottolineato al considerando 30 del regolamento n. 1215/2012, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento. In tale contesto, l’articolo 45, paragrafo 1, di detto regolamento elenca in modo tassativo i motivi per i quali il riconoscimento di una decisione può essere negato (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, H Limited, C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 31).

62      Pertanto, da un lato, per quanto riguarda la deroga dell’ordine pubblico, di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, essa deve essere interpretata restrittivamente in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di detto regolamento, di modo che un motivo di non riconoscimento di una decisione vertente sulla violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto deve poter essere utilmente opposto solo in casi eccezionali (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting, C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 32 e giurisprudenza citata).

63      Sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva inscritta nell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting, C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 33 e giurisprudenza citata).

64      Di conseguenza, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un altro Stato membro (sentenza del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting, C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 34 e giurisprudenza citata).

65      Al riguardo, per costante giurisprudenza, il giudice dello Stato membro richiesto non può negare il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine (sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

66      Di conseguenza, è ammissibile ricorrere alla deroga dell’ordine pubblico prevista all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro possa contrastare in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata nello Stato membro di origine, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting, C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 35 e giurisprudenza citata).

67      Dall’altro lato, per quanto riguarda le norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, l’articolo 45 di quest’ultimo consente di negare il riconoscimento di una decisione per violazione di tali norme solo nei casi previsti al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo.

68      Pertanto, a parte la possibilità, prevista all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, di negare il riconoscimento di una decisione qualora quest’ultima violi le disposizioni della sezione 6 del capo II di tale regolamento, il riconoscimento di una decisione può essere negato, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto i), di detto regolamento, solo in caso di contrasto con le disposizioni delle sezioni 3, 4 o 5 del capo II del medesimo regolamento, nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto. Ciò è confermato dall’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, il quale precisa che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame nell’ambito della verifica dell’eventuale diniego del riconoscimento della decisione adottata da tale autorità giurisdizionale.

69      Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che il regolamento n. 1215/2012 mira, come risulta dal suo considerando 22, a migliorare l’efficacia degli accordi di scelta del foro. Sembrerebbe quindi paradossale che una violazione della regola della litispendenza, nel caso in cui un tale accordo sia stato concluso, resti priva di conseguenze quanto al riconoscimento della decisione pronunciata.

70      In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che la violazione di un accordo attributivo di competenza potrebbe avere l’effetto di rendere applicabile una legge diversa rispetto a quella che sarebbe applicata se tale accordo fosse rispettato. Così, nel caso in cui un’autorità giurisdizionale non designata si dichiari competente, il convenuto si troverebbe preso alla sprovvista tanto per quel che riguarda il foro adito quanto, eventualmente, per quel che riguarda la legge applicabile al merito della controversia.

71      Più specificamente, nel caso di specie, il fatto che il rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale del Zeeland-West-Brabant) si sia dichiarato competente a statuire sull’azione proposta dinanzi ad esso il 3 febbraio 2017 avrebbe avuto come conseguenza che tale azione è stata giudicata secondo il diritto dei Paesi Bassi. Ne sarebbe risultato per la Gjensidige, convenuta in tale procedimento, un esito meno favorevole che nel caso in cui l’azione fosse stata giudicata in base al diritto lituano, vale a dire secondo il diritto dello Stato le cui autorità giurisdizionali sono state designate come competenti nell’accordo attributivo di competenza contenuto nel contratto di trasporto internazionale in questione.

72      A tal riguardo, occorre tuttavia ricordare che, come rilevato ai punti 60 e 61 della presente sentenza, nel sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012, il riconoscimento reciproco costituisce la regola, mentre l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento elenca, in modo tassativo, i motivi per i quali il riconoscimento di una decisione può essere negato.

73      Orbene, è necessario constatare che il legislatore dell’Unione ha scelto di non includere la violazione delle disposizioni della sezione 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012, relativa alla proroga di competenza, tra i motivi che consentono di negare il riconoscimento di una decisione. Pertanto, dalla tutela degli accordi attributivi di competenza, prevista in tale regolamento, non consegue che la violazione di queste ultime costituisca, in quanto tale, un motivo di diniego del riconoscimento.

74      Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, per quanto concerne le conseguenze concrete del riconoscimento della sentenza del rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale del Zeeland-West-Brabant), del 25 settembre 2019, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte consente di concludere che tale riconoscimento contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico lituano in quanto lesivo di un principio fondamentale, come stabilito dalla giurisprudenza citata al paragrafo 66 della presente sentenza.

75      In particolare, il solo fatto che un’azione non sia giudicata dall’autorità giurisdizionale designata in un accordo attributivo di competenza e che, di conseguenza, non si statuisca su tale azione secondo il diritto dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale non può essere considerato una violazione del diritto a un equo processo, di gravità tale che il riconoscimento della decisione su detta azione sarebbe manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

76      Tenendo conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che esso non consente a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell’articolo 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto.

 Sulla prima questione

77      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non occorre rispondere alla prima questione.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non consente a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un’azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell’articolo 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.