Language of document : ECLI:EU:T:2014:1060

Causa T‑251/11

Repubblica d’Austria

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Elettricità – Aiuto per imprese a forte consumo di energia – Legge austriaca sull’elettricità verde – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Risorse statali – Imputabilità allo Stato – Selettività – Regolamento generale di esenzione per categoria – Eccesso di potere – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Meccanismo di acquisto obbligatorio dell’elettricità verde a un prezzo superiore a quello di mercato, volto a promuovere la produzione di tale elettricità – Meccanismo gestito da una società per azioni in virtù di una concessione statale – Finanziamento gravante sui consumatori finali – Contributi dei consumatori finali assimilabili ad un tributo parafiscale – Misura che prevede un’esenzione parziale a favore delle imprese a forte consumo di energia – Misura che implica l’utilizzo di risorse statali

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato – Meccanismo di aiuto istituito dalla legge – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi concorrenziali che colpiscono imprese nazionali a forte consumo di energia rispetto alle altre imprese consumatrici di elettricità – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Onere della prova

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Criteri di valutazione – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – 41554 / Aiuti per la tutela dell’ambiente – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Ambito di applicazione – Meccanismo di acquisto obbligatorio dell’elettricità verde a un prezzo superiore a quello di mercato – Finanziamento gravante sui consumatori finali sotto forma di un tributo assimilabile ad un tributo parafiscale – Misura che prevede un’esenzione parziale a favore delle imprese a forte consumo di energia – Inclusione

(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 82/01, § 58, 59, 70 e 151)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per la tutela dell’ambiente – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali – Sgravi da imposte ambientali rientranti nella fiscalità non armonizzata – Esame da parte della Commissione della necessità e della proporzionalità dell’aiuto e dei suoi effetti – Ricorso di annullamento avverso la decisione che constata l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Oneri probatori a carico dello Stato membro

(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 82/01, § 151‑159)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 800/2008 – Esenzione prevista per gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali – Criteri di applicazione – Imposte armonizzate a livello europeo

(Art. 107, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 800/2008, art. 25)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26‑31)

2.      Per quanto concerne la verifica, sotto il profilo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di una misura statale destinata ad incoraggiare la produzione di elettricità verde garantendo, da un lato, a ciascun produttore di elettricità verde l’acquisto della quantità totale di detta elettricità a un prezzo fisso superiore al prezzo dell’elettricità sul mercato, pur prevedendo, dall’altro, un trasferimento dei costi così sostenuti dai distributori di elettricità ai consumatori di elettricità mediante un supplemento di prezzo obbligatorio connesso all’acquisto di elettricità verde, la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che il vantaggio previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia, che hanno diritto a che, in esito alla loro domanda, venga loro concessa un’esenzione dall’obbligo di acquisto di energia verde mediante il pagamento di un importo compensativo, implicasse l’utilizzo di risorse statali, anche se tale meccanismo di aiuti è gestito da un’agenzia di compensazione dell’energia verde il cui adempimento di compiti è stato oggetto di una concessione rilasciata a una società per azioni di diritto privato detenuta al 50,4% da azionisti privati.

Infatti, detta società per azioni è incaricata dalla legge nazionale di gestire il sistema di aiuti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Il sistema previsto da tale legge può essere definito nel senso che costituisce una concessione statale in quanto i fondi in questione sono versati esclusivamente a fini di interesse pubblico, definiti dal legislatore nazionale. Inoltre, il supplemento di prezzo obbligatorio connesso all’acquisto di elettricità verde è assimilabile ad un tributo, di natura parafiscale, gravante sull’elettricità, fissato da un’autorità pubblica, e ciò a fini di interesse pubblico e secondo un criterio obiettivo. Pertanto, è possibile qualificare le somme in questione come fondi aventi origine in una risorsa statale, assimilabile ad un tributo di natura parafiscale.

Inoltre, sebbene l’organismo incaricato di gestire il sistema di aiuti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili si presenti sotto forma di società per azioni di diritto privato, l’azione di tale organismo, nell’ambito della concessione per l’adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde, non è quella di un’ entità economica liberamente agente nel mercato al fine di ottenere profitti, ma un’azione delimitata dal legislatore nazionale che l’ha circoscritta all’esecuzione della concessione in questione. A tale proposito, l’esistenza di un controllo rigoroso della conformità delle azioni di detto organismo con il contesto normativo previsto, esercitato da diversi organismi statali a vari livelli, conferma la conclusione che detto organismo non agisce per proprio conto e liberamente, ma quale gestore, che esegue una concessione, di un aiuto concesso mediante fondi statali.

Ciò premesso, la Commissione ha correttamente affermato che il vantaggio previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia equivale, nella specie, a un onere supplementare per lo Stato, in quanto qualsiasi riduzione dell’importo dell’imposta, che esse sono tenute a versare, può essere considerata quale causa di riduzione delle entrate statali.

(v. punti 67, 68, 70, 72, 75, 76, 83)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 85‑87)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94, 111‑116)

5.      La nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono. Al contrario, le esenzioni fiscali che siano riconducibili ad uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Peraltro, per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso da una misura fiscale, la determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito «normale». In tal senso, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone, in un primo momento, l’identificazione e il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È in rapporto a tale regime tributario comune o «normale» che si deve, in un secondo momento, valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione di fatto e di diritto analoga.

In questo contesto, incombe allo Stato membro che abbia introdotto una differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa è effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi.

(v. punti 96, 97, 117)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 123‑130)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 155‑165)

8.      Per quanto riguarda gli aiuti di Stato concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali, emerge dal punto 152 e seguenti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale che tale disciplina prevede due tipologie di verifica della compatibilità con il mercato interno degli sgravi da imposte ambientali, in funzione, in particolare, dell’esistenza o meno di armonizzazione delle imposte in questione e del rispetto del livello minimo comunitario di imposizione.

Per quanto attiene, più in particolare, agli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali rientranti nella fiscalità non armonizzata, emerge dai punti da 154 a 159 di detta disciplina che la Commissione si basa, al momento dell’esame della compatibilità di detti aiuti con il mercato interno, sulle informazioni fornite dagli Stati membri dell’Unione nel valutare i regimi fiscali di cui trattasi, al fine di analizzare in particolare, la necessità e la proporzionalità dell’aiuto e i suoi effetti sui settori economici interessati.

Laddove la Commissione concluda che, alla luce degli elementi di cui dispone, l’aiuto concesso sotto forma di uno sgravio da imposte ambientali è incompatibile con il mercato interno, incombe allo Stato membro dimostrare che detto aiuto doveva essere oggetto di esenzione. Per dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’esame dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione in questione, gli elementi di prova forniti dallo Stato membro devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate in detta decisione.

(v. punti 167, 178‑180)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 200‑203)