Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 settembre 2009

Causa F‑64/09

Kay Labate

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Malattia professionale – Ricorso per carenza – Incompetenza del Tribunale – Rinvio al Tribunale di primo grado»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 232 CE, con il quale la sig.ra Labate chiede in particolare: di accertare che la Commissione ha illegittimamente omesso di agire, ai sensi dell’art. 232 CE; di ingiungere alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi all’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 1° febbraio 2008, causa F‑77/07, Labate/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta); di trattare la presente causa con la priorità appropriata e di pronunciare una sentenza entro il termine di sei settimane; di ordinare ogni altro provvedimento che possa risultare necessario; di condannare la Commissione alle spese.

Decisione: Il ricorso iscritto a ruolo con il n. di causa F‑64/09, Labate/Commissione, è rinviato al Tribunale di primo grado. Le spese di causa sono riservate.

Massime

Funzionari – Ricorso – Ricorso per carenza – Incompetenza del Tribunale della funzione pubblica

(Artt. 232 CE e 236 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

Un ricorso che tende non all’annullamento di un atto che arreca pregiudizio, ma a che il giudice accerti che un’istituzione ha illegittimamente omesso di agire, che è stato preceduto dalla procedura di invito ad agire prevista dall’art. 232 CE e che viene chiaramente presentato come fondato sull’art. 232 CE è un ricorso per carenza che, ai sensi dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE e dell’art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, rientra nella competenza del Tribunale di primo grado.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la controversia di cui trattasi nasce dal rapporto d’impiego tra un’istituzione e una persona cui si applica lo Statuto, e che tale controversia si muove pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE.

La questione di stabilire se, in una controversia del genere, il ricorrente possa legittimamente proporre un ricorso per carenza, mentre dispone, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, della possibilità di contestare l’inerzia dell’amministrazione attraverso un ricorso diretto contro una decisione implicita di rigetto di una domanda, può essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sul ricorso per carenza, cioè il Tribunale di primo grado, e non dal Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 20‑23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 2009, causa T‑176/04 DEP, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 23‑27), e 9 luglio 2009, causa T‑176/08, Infeurope/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 36‑40)