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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto - Portogallo) – Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA / Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(Causa C-425/12)1

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38/CEE – Mancato recepimento nel diritto interno – Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

Convenuto: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – Portogallo – Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettere c), i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101, pag. 1) – Effetto diretto – Possibilità per lo Stato membro di invocare detta direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in mancanza di trasposizione di tale atto nel diritto interno

Dispositivo

Gli articoli 4, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera c), i), e 15 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, devono essere interpretati nel senso che non possono essere opposti a un’impresa privata solo perché è concessionaria esclusiva di un servizio d’interesse pubblico rientrante nell’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva, quando detta direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento interno dello Stato membro interessato.

Un’impresa di tale tipo, incaricata con atto dell'autorità pubblica di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone, a tal fine, di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli, è obbligata a rispettare le disposizioni della direttiva 93/38, come modificata dalla direttiva 98/4, e può dunque vedersi opporre tali disposizioni da parte delle autorità di uno Stato membro.

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1 GU C 389 del 15.12.2012.