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Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 31 agosto 2011 – IEM / Commissione

(causa T‑435/10)

«Ricorso di annullamento – Quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative – Domanda di recupero di anticipi corrisposti in esecuzione di un contratto di finanziamento di ricerca – Clausola compromissoria – Lettera in cui si annuncia l’emissione di una nota di debito – Lettera di sollecito – Atti indissociabili dal contratto – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 TFUE, 263 TFUE, 272 TFUE e 274 TFUE) (v. punti 27‑28)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punto 29)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della lettera della Commissione 7 maggio 2010, in cui si annuncia l’emissione di una nota di debito per il recupero della somma di EUR 105 416,47, corrispondente agli anticipi corrisposti alla ricorrente dalla Parthénon AE Oikodomikon – Technikon – Touristikon – Viomichanikon – Emporikon kai Exagogikon Ergasion, in esecuzione del contratto FAIR‑CT98‑9544, concluso nel contesto del quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative e, dall’altra, della lettera della Commissione 14 luglio 2010, recante sollecito della somma principale non saldata, reclamata con la nota di debito n. 3241004968.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La IEM – Erga – Erevnes – Meletes perivallontos kai chorotaxias AE è condannata alle spese.