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Ricorso proposto il 17 settembre 2010 - IEM ERGA - EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS / Commissione

(Causa T-435/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: IEM ERGA - EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Sofokleous, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare l'atto preparatorio, del 7 maggio 2010, della direzione generale "Ricerca" della Commissione europea in cui si notifica alla ricorrente la decisione di adottare nei suoi confronti un'ingiunzione di pagamento;

-    annullare l'ingiunzione di pagamento n. 3241004968 (nota di debito) della Commissione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso in oggetto, la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto preparatorio, del 7 maggio 2010, della direzione generale "Ricerca" della Commissione europea in cui si notifica alla ricorrente la decisione di adottare nei suoi confronti un'ingiunzione di pagamento nonché l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (nota di debito) n. 3241004968 del 14 luglio 2010, adottata in base al contratto FAIR-CT98-9544.

A sostegno dei suoi argomenti, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

assenza di fondamento normativo e incompetenza, nella misura in cui gli atti impugnati, adottati nel contesto del contratto FAIR-CT98-9544, sono atti amministrativi adottati in assenza di fondamento normativo e di competenza, atteso che detto contratto, disciplinato esclusivamente dal diritto greco ai sensi del suo art. 10, non conferisce alla Commissione il diritto di determinare unilateralmente e di riscuotere autonomamente le somme che ne derivano;

assenza di motivazione legittima, assenza di prova e rigetto degli argomenti della Commissione in quanto, come risulta dalla sentenza del Tribunale nella causa T-7/05 e dalle fatture emesse dalla ricorrente per le prestazioni di servizi fornite, gli importi che essa ha percepito da parte della società "Parthenon A.E.", relativi a tali fatture, costituivano una parte della sua retribuzione per la fornitura dei servizi che erano ivi descritti e non un anticipo su una sovvenzione che la società "Parthenon A.E." aveva ricevuto da parte della Commissione nella sua qualità di rappresentante della ricorrente;

contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati;

assenza di motivazione legittima e assenza di prove, in quanto gli argomenti della Commissione, con i quali essa giustifica gli atti impugnati, non sono comprovati né dai motivi della sentenza del Tribunale nella causa T-7/05, Commissione/Parthenon A.E., né dalle fatture e dagli altri elementi di prova che sono stati prodotti.

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