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Impugnazione proposta il 31 maggio 2023 da Jean-Marc Colombani avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 marzo 2023, causa T-113/22, Colombani / SEAE

(Causa C-343/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

avocare a sé la causa e, facendo ciò che avrebbe dovuto fare il Tribunale dell’Unione europea:

annullare la decisione del 15 giugno 2021;

condannare il convenuto al pagamento di un importo simbolico di 1 euro a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la parte convenuta in sede di impugnazione alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce diversi motivi.

In via preliminare e in generale, il ricorrente deduce un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’esaminare l’oggetto della sua richiesta di assistenza, l’illegittima limitazione operata per fondarsi soltanto su comportamenti individuali autonomi e attivi di ciascuna delle persone interessate, escludendo qualsiasi nozione di molestia e di pratica concordata, nonché il pregiudizio all’unicità della giurisprudenza in materia.

In secondo luogo, il ricorrente intende anche denunciare l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’esaminare l’errore di valutazione commesso dal SEAE, in particolare il ricorrente deduce un’illegittima inversione dell’onere della prova nell’analisi della condizione del «principio di prova» di un comportamento negativo, la mancata presa in considerazione della nozione di co-autore/partecipazione, che non richiede un comportamento attivo, lo snaturamento delle prove presentate, la violazione del principio del contraddittorio, la contraddittorietà della motivazione, l’errore di diritto commesso nell’esaminare le «giustificazioni» dei comportamenti contestati che sono contrari agli articoli 11, 12, 12bis, 21 e 21bis dello Statuto e che vanificano le responsabilità dei dirigenti di più alto grado di un’Istituzione.

In terzo luogo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari nel dichiarare che il SEAE aveva giustamente rifiutato la richiesta di assistenza del ricorrente.

In quarto luogo, il ricorrente fa valere la mancata presa in considerazione dell’esistenza di una decisione di rigetto della richiesta presentata, un errore di diritto commesso nell’analisi degli articoli 17 e 19 dello Statuto.

Infine, il ricorrente chiede il riconoscimento dell’esistenza del suo danno morale, respinto dal Tribunale dell’Unione europea.

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