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Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2023 – TB / ENISA

(Causa T-322/21)1

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riorganizzazione dell’ENISA – Decisione implicita di non individuare posti di capo unità come idonei ad essere occupati tramite la mobilità interna – Dimissioni del ricorrente – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (rappresentanti: I. Taurina, G. Pappa e C. Chalanouli, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita dell’Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) di non individuare i posti di capo dell’unità «Policy Office» (Ufficio politiche) e di capo dell’unità «Finance and Procurement» (Finanze e appalti) come idonei ad essere occupati tramite la mobilità interna, che risulterebbe, in primo luogo, in sostanza, dai due avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020 pubblicati sul sito Internet dell’ENISA concernenti i posti di capo dell’unità «Executive Director Office» (Ufficio del direttore esecutivo) (ENISA-TA70-AD-2020-04) e di capo dell’unità «Corporate Support Services» (Servizi di supporto istituzionale) (ENISA-TA71-AD-2020-05) (in prosieguo, congiuntamente, gli «avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020») e, in secondo luogo, dall’informazione amministrativa n. 2020-11 del 1° settembre 2020 sulle conclusioni dei dialoghi per la mobilità interna (in prosieguo: l’«informazione amministrativa n. 2020-11»). La ricorrente chiede altresì, ove necessario, l’annullamento, da un lato, degli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020 e dell’informazione amministrativa n. 2020-11 e, dall’altro, della decisione del 3 marzo 2021 di rigetto del suo reclamo del 4 novembre 2020 diretto contro la decisione implicita, gli avvisi di posto vacante del 5 agosto 2020 e l’informazione amministrativa n. 2020-11

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

Ciascuna parte è condannata a farsi carico delle proprie spese.

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1     GU C 329 del 16.8.2021.