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Ricorso proposto il 14 maggio 2012 - Hübner / UAMI - Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel)

(Causa T-211/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anton Hübner GmbH & Co. KG (Ehrenkirchen, Germania) (rappresentante: avv. A Kirchgäßner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG (Neuss, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare come segue la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° marzo 2012, procedimento R 351/2011-1: la decisione della divisione di opposizione è annullata nei limiti di quanto richiesto e l'opposizione è respinta in toto;

condannare l'interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Original silicea Kieselsäure-Gel" per prodotti delle classi 3 e 5 - domanda n. 8 178 576.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale "Silesia" per prodotti delle classi 2, 3, 5, 29, 30, 32 e 33.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

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