SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
14 maggio 1998 (1)
«Concorrenza Art. 85, n. 1, del Trattato CE Imputabilità del
comportamento illecito Ammenda Motivazione»
Nella causa T-309/94,
NV Koninklijke KNP BT, società di diritto olandese, con sede in Amsterdam, con
gli avv.ti Tom R. Ottervanger e Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 56-58, rue
Charles Martel,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal e
Wouter Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora
P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal
25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
- 1.
- La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994,
94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE
(IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»),
rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio
1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto
un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti
responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 2.
- Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation,
un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di
cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una
denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di
cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti
di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza
di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare
pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto
del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese
di dicembre 1990.
- 3.
- Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa
una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative
al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia
depositata dalla BPIF.
- 4.
- Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in
prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza
comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria
del settore del cartoncino.
- 5.
- In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni
e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della
decisione.
- 6.
- Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di
informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a
concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior
parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 7.
- Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima
disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli
addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi
rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente.
L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
- 8.
- Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui
dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard
the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH
& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale
BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB
(MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena
Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)
Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española
SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1
del trattato CE per aver partecipato:
nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine
del 1990,
nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine
dell'aprile 1991,
nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del
1990,
negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei
quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate
per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la
concorrenza;
hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in
ciascuna valuta nazionale;
hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di
prezzo in tutta la Comunità;
hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote
di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure
concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di
garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi,
tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di
utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per
le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
ix) NV Koninklijke KNP BT NV, un'ammenda di 3 000 000 di ECU;
(...)»
- 9.
- Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo
denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»),
costituito da diversi gruppi o comitati.
- 10.
- Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents
Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli
dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
- 11.
- Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella
concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso
adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli
aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
- 12.
- Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale
partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle
imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
- 13.
- Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo:
il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se,
ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di
prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in
materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine
di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
- 14.
- Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in
particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini
inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al
predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori
commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte
all'anno.
- 15.
- Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del
PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla
società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la
maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni
periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.
Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati
erano trasmessi ai partecipanti.
- 16.
- La ricorrente, la NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la «KNP») era
proprietaria del 100% della KNP Vouwkarton BV Eerbeek (in prosieguo: la «KNP
Vouwkarton») fino al 1° gennaio 1990, data in cui quest'ultima è stata ceduta alla
Mayr-Melnhof. Risulta dalla decisione che la KNP Vouwkarton, integrata nel
Packaging group della KNP, ha preso parte alle riunioni del PWG (fino alla metà
del 1988), del JMC, della PC e del COE. Nel periodo in cui la KNP Vouwkarton
partecipava alle riunioni del PWG, il suo rappresentante, direttore del Packaging
group della società ricorrente nonché membro del suo consiglio di amministrazione,
presiedeva le riunioni di quell'organismo nonché quelle della PC. Il comportamento
illecito della KNP Vouwkarton, per il periodo che va dalla metà di gennaio 1986
al 1° gennaio 1990, è stato imputato alla ricorrente.
- 17.
- La KNP aveva inoltre acquisito, con effetto dal 31 dicembre 1986, l'impresa tedesca
produttrice di cartoncino per imballaggi, la Herzberger Papierfabrik Ludwig
Osthushenrich GmbH und Co KG, la cui filiale, la Badische Kartonfabrik (in
prosieguo: la «Badische») partecipava alle riunioni della PC, del JMC e del COE.
L'ultima partecipazione della Badische al JMC risale al mese di maggio 1989 ed
essa si è ufficialmente ritirata dal PG Paperboard alla fine dello stesso anno.
Tuttavia, dal momento che la Badische ha aumentato i suoi prezzi anche dopo
l'allontanamento dal PG Paperboard, la Commissione ha ritenuto che avesse
continuato a partecipare marginalmente all'intesa fino al mese di aprile 1991. La
partecipazione della Badische all'intesa è stata imputata alla ricorrente.
Procedimento
- 18.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 1994,
la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 19.
- Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti
proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94,
T-308/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94 - T-337/94,
T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
- 20.
- La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli
atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la
causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa
T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
- 21.
- Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo,
ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo,
hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94
e T-342/94).
- 22.
- Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia
rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio
1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo
1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella
Raccolta).
- 23.
- Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un
incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale
riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94,
T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94,T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che
si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
- 24.
- Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del
Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione
orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una
domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.
- 25.
- Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato
presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento
prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
- 26.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento,
chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati
documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
- 27.
- Le parti nelle cause menzionate al punto 23 hanno svolto le loro osservazioni orali
ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal
25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
- 28.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare per intero o parzialmente la decisione;
annullare l'ammenda inflitta o, quanto meno, ridurne l'importo;
adottare i provvedimenti che riterrà necessari;
condannare la convenuta alle spese.
- 29.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento della decisione
Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione in ordine all'imputazione
alla ricorrente del comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische e,
dall'altro, alla violazione dell'art. 190 del Trattato a tale riguardo
Argomenti delle parti
- 30.
- La ricorrente sostiene che la decisione non è conforme all'obbligo di motivazione
sancito dall'art. 190 del Trattato nella parte in cui le addebita la partecipazione
all'intesa della KNP Vouwkarton e della Badische.
- 31.
- Essa ricorda che, secondo quanto precisato al punto 143 del preambolo della
decisione, il comportamento di una società controllata è stato imputato al gruppo,
rappresentato dalla società controllante, quando più di una società del gruppo
aveva partecipato all'infrazione o quando esistevano prove concrete che
coinvolgevano la società capogruppo nella partecipazione della controllata
all'intesa. Il criterio adottato dalla Commissione per imputare alla ricorrente il
comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische non risulterebbe tuttavia
chiaramente dalla decisione.
- 32.
- Nei limiti in cui la Commissione avesse applicato il secondo dei criteri sopra
menzionati, vale a dire l'esistenza di prove concrete che coinvolgevano la ricorrente
nella partecipazione all'intesa, gli elementi comprovanti che la ricorrente era stata
attivamente e direttamente coinvolta nella partecipazione delle sue controllate
all'intesa avrebbero dovuto essere chiaramente menzionati nella decisione. In
assenza di tali elementi, la ricorrente non potrebbe vedersi addebitata una
partecipazione intenzionale all'intesa.
- 33.
- La ricorrente ritiene peraltro che la Commissione sia incorsa in errore di
valutazione, imputandole i comportamenti della KNP Vouwkarton e della Badische.
- 34.
- Per quanto riguarda la partecipazione della KNP Vouwkarton all'intesa, la
ricorrente rileva che il suo consigliere d'amministrazione, che era (indirettamente)
condirettore della KNP Vouwkarton e assisteva, in tale veste, alle riunioni del PWG
e della PC, non ha più preso parte ad alcuna riunione degli organismi del PG
Paperboard dopo il mese di novembre 1988 (maggio 1988 per il PWG). Da quel
momento, ogni «legame personale» tra la ricorrente e l'intesa sarebbe stato quindi
spezzato.
- 35.
- In ogni caso, qualsiasi partecipazione attiva e diretta della ricorrente all'intesa
sarebbe cessata al momento della cessione della KNP Vouwkarton al gruppo Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990.
- 36.
- Quanto alla Badische, la ricorrente nega di essere stata attivamente e direttamente
coinvolta nella partecipazione della Badische all'intesa. In particolare, nulla
consentirebbe di concludere che la partecipazione del consigliere di
amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC riguardasse
anche la Badische.
- 37.
- Quest'ultima avrebbe infatti operato autonomamente sul mercato e non avrebbe
mai partecipato all'intesa attenendosi ad istruzioni impartite dalla ricorrente. Di
conseguenza, non sarebbe giustificata l'imputazione di tale partecipazione alla
ricorrente stessa (v. sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69,
ICI/Commissione, Racc. pag. 616, 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78,
BMW e a./Commissione, Racc. pag. 2435, punto 24, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865).
- 38.
- Per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato, la
Commissione fa valere che il punto 149 del preambolo della decisione contiene una
motivazione espressa dell'imputazione alla ricorrente del comportamento della
KNP Vouwkarton e della Badische. La partecipazione del direttore del «Packaging
group» della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC costituirebbe infatti una
prova precisa dell'esistenza di un «legame personale» tra la ricorrente stessa e
l'intesa.
- 39.
- Quanto al motivo relativo ad un errore di valutazione, la Commissione ritiene, con
riguardo al KNP Vouwkarton, che la partecipazione del consigliere di
amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC dimostri che essa
era a conoscenza dell'intesa, che esisteva un rapporto molto diretto tra la ricorrente
e le sue controllate e, infine, che essa concorreva attivamente alla partecipazione
delle sue controllate all'intesa. Ciò posto, il solo fatto che, dopo il 1988, il suo
consigliere di amministrazione non abbia più presieduto le riunioni del PWG e
della PC non influirebbe in alcun modo sull'esistenza di un legame personale della
ricorrente con l'intesa.
- 40.
- La Commissione sostiene peraltro che la partecipazione del consigliere di
amministrazione della ricorrente alle riunioni del PWG e della PC testimonia altresì
dell'esistenza di un legame diretto tra la ricorrente stessa e la partecipazione
all'intesa della Badische.
Giudizio del Tribunale
- 41.
- Risulta dal punto 149, primo comma, del preambolo della decisione che la KNP
Vouwkarton è stata rappresentata nella PC e nel PWG da un consigliere di
amministrazione della ricorrente, che era anche direttore del suo «Packaging
group». Nel medesimo punto del preambolo, viene precisato che occorre,
«considerato il comprovato legame tra il cartello e KNP, indirizzare la decisione
all'intero gruppo KNP per il periodo che va fino all'acquisizione di KNP
Vouwkarton da parte di [Mayr-Melnhof] in data 1° gennaio 1990 (per il periodo
successivo alla cessione, [Mayr-Melnhof] è responsabile della partecipazione
ininterrotta da parte di KNP Vouwkarton)».
- 42.
- Ai termini del punto 149, secondo comma, «per tutto il periodo di riferimento [la
ricorrente] ha inoltre detenuto il 95 % dell'impresa tedesca produttrice di
cartoncino Herzberger Papierfabrik che comprendeva Badische Kartonfabrik». La
Commissione ha concluso quindi come segue: «per quanto riguarda la
partecipazione di Badische al cartello la presente decisione sarà pertanto
indirizzata a KNP».
- 43.
- Emerge pertanto in modo sufficientemente chiaro dalla decisione che quest'ultima
è stata adottata nei confronti della ricorrente applicando il criterio secondo cui
destinatario diretto della decisione era il gruppo, rappresentato dalla società
capogruppo, ogniqualvolta esistevano prove concrete che coinvolgevano la società
controllante nella partecipazione della controllata all'intesa [punto 143, sub 2), del
preambolo]. A tale riguardo, la decisione, menzionando il fatto che un consigliere
di amministrazione della ricorrente, il quale svolgeva altresì le funzioni di direttore
del suo «Packaging group», ha partecipato alle riunioni del PWG e della PC in
veste di rappresentante della KNP Vouwkarton, contiene un'indicazione sufficiente
degli elementi sui quali la Commissione si è basata per concludere che la ricorrente
è stata coinvolta nella partecipazione all'intesa.
- 44.
- Di conseguenza, il motivo relativo ad un'insufficienza della motivazione della
decisione dev'essere respinto.
- 45.
- Quanto al secondo motivo, la scelta della Commissione di imputare alla ricorrente
il comportamento anticoncorrenziale della KNP Vouwkarton e della Badische deve
considerarsi corretta.
- 46.
- In proposito, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non fa valere che essa non
poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della KNP
Vouwkarton e della Badische.
- 47.
- E' inoltre assodato che un consigliere di amministrazione della ricorrente ha preso
parte alle riunioni del PWG, assumendone persino la presidenza, fino al 1988. Ora,
secondo la decisione, il PWG costituiva l'ambito in cui sono state svolte le principali
discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale, affermazione questa che non viene
contestata dalla ricorrente.
- 48.
- Pertanto, la Commissione ha dimostrato che la ricorrente era, tramite un suo
consigliere di amministrazione, attivamente coinvolta nelle attività
anticoncorrenziali della KNP Vouwkarton. Essendosi associata a tal punto alla
partecipazione di una delle sue controllate all'intesa, la ricorrente conosceva e
approvava quindi necessariamente la partecipazione della Badische all'infrazione
a cui la KNP Vouwkarton prendeva parte.
- 49.
- La responsabilità della ricorrente non viene meno per il fatto che il suo consigliere
di amministrazione non abbia più partecipato alle riunioni degli organismi del PG
Paperboard dal 1988. Infatti, spettava alla ricorrente, in quanto società controllante,
adottare nei confronti delle sue controllate ogni provvedimento atto a impedire il
perdurare di un'infrazione di cui non ignorava l'esistenza. La ricorrente non ha del
resto negato di non aver neppure tentato di impedire la prosecuzione
dell'infrazione.
- 50.
- Ne consegue altresì che la cessione della KNP Vouwkarton al gruppo Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990, non ha influito sulla responsabilità della
ricorrente per il perdurare del comportamento anticoncorrenziale della Badische.
- 51.
- Pertanto, il motivo fondato su un errore di valutazione da parte della Commissione
dev'essere anch'esso respinto.
Sul motivo riguardante un errore di valutazione relativo alla durata della
partecipazione all'intesa della Badische
Argomenti delle parti
- 52.
- La ricorrente fa valere che la Badische ha smesso di partecipare all'intesa alla fine
del 1989. Benché la Commissione riconoscesse che la Badische si era ritirata, in
quella data, dalle riunioni degli organismi del PG Paperboard, essa avrebbe tuttavia
ritenuto la ricorrente responsabile della partecipazione della Badische all'intesa fino
al mese di aprile 1991.
- 53.
- Il solo fatto che la Badische abbia ricevuto da un agente di vendita esterno, senza
averne fatto richiesta, informazioni sporadiche sulle iniziative in materia di prezzi
relative al solo mercato del Regno Unito non sarebbe sufficiente per stabilire che
essa ha seguitato a partecipare attivamente all'intesa. Peraltro, emergerebbe
dall'art. 1, nono trattino, della decisione che è soltanto a partire dall'inizio dell'anno
1990 che i produttori di cartoncino hanno adottato, con frequenza sempre
maggiore, misure concordate per controllare l'offerta del prodotto.
- 54.
- La Commissione si richiama al punto 162 del preambolo della decisione, secondo
cui la Badische metteva ancora in atto le iniziative in materia di prezzi al momento
in cui la Commissione ha avviato gli accertamenti. Di conseguenza, la Badische
doveva essere considerata aver partecito all'intesa anche dopo essersi ritirata dagli
organismi del PG Paperboard. Il riferimento, nel medesimo punto del preambolo,
al fatto che essa aveva probabilmente ottenuto informazioni sulle iniziative previste
nel Regno Unito mediante il suo agente inglese, sarebbe quindi soltanto
accidentale.
Giudizio del Tribunale
- 55.
- Si è già accertato (v. supra, punti 45-50) che la Commissione ha correttamente
imputato alla ricorrente il comportamento illecito della Badische.
- 56.
- Quest'ultima riconosce che, dopo essersi ritirata dagli organismi del PG Paperboardalla fine del 1989, ha comunque continuato a ricevere informazioni sulle iniziative
in materia di prezzi.
- 57.
- Essa non contesta peraltro che, come risulta dalle tabelle F e G, allegate alla
decisione, nell'aprile 1990 e nel gennaio 1991, ha aumentato i prezzi del suo
cartoncino GD in Germania e nel Regno Unito, portandoli al medesimo livello di
quelli applicati dalle imprese che avevano aderito agli organismi del PG
Paperboard fino al mese di aprile 1991.
- 58.
- Emerge così che essa ha intenzionalmente continuato a trarre vantaggi da attività
vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, giacché non poteva non esserle nota l'origine
collusiva delle informazioni di cui si avvaleva.
- 59.
- La Commissione ha pertanto correttamente stabilito, al punto 162, sesto comma,
del preambolo della decisione, che la ricorrente «[andava] (...) annoverata fra i
partecipanti all'infrazione fino alla data degli accertamenti», vale a dire fino ai
giorni 23 e 24 aprile 1991.
- 60.
- Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.
Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda
Sul motivo riguardante un'insufficienza della motivazione in relazione al calcolo
dell'importo dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 61.
- La ricorrente ritiene che la decisione non consenta, nonostante il livello
complessivo relativamente elevato delle ammende, di comprendere il modo in cui
la Commissione ha concretamente fissato l'importo dell'ammenda che le è stata
inflitta. Inoltre, qualora il Tribunale dovesse concludere che l'infrazione non è stata
dimostrata in uno o più dei suoi aspetti, ciò avrebbe ripercussioni sulla base di
calcolo dell'ammenda.
- 62.
- Nella sua replica, la ricorrente sottolinea come l'assenza di indicazioni precise sui
fattori presi in considerazione per il calcolo dell'ammenda non le abbia consentito
di fornire elementi a sostegno del presente motivo. La Commissione non potrebbe
quindi contestarne la ricevibilità adducendo che non è stato sufficientemente
sviluppato nel ricorso. Infatti, fintanto che la Commissione non avesse fornito
indicazioni relative, in particolare, al dato di fatturato scelto per calcolare
l'ammenda, al periodo fissato a tal fine e all'incidenza di eventuali circostanze
attenuanti o aggravanti, essa non sarebbe stata in grado di presentare osservazioni
più dettagliate.
- 63.
- La Commissione fa valere che il motivo fondato sull'insufficienza della motivazione
per quanto riguarda l'ammenda è irricevibile, in forza dell'art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, in quanto tale motivo non è stato in alcun modo esposto
nel ricorso.
- 64.
- In subordine, essa ricorda che i punti 167-172 del preambolo della decisione
contengono un'esposizione dettagliata degli elementi presi in considerazione per il
calcolo dell'ammenda. In ogni caso, essa ritiene di non essere tenuta a presentare
un «listino» delle ammende.
Giudizio del Tribunale
- 65.
- Il presente motivo dev'essere considerato ricevibile. Infatti, nel suo ricorso, la
ricorrente ha espressamente sostenuto, seppure in termini molto sintetici, che la
decisione è insufficientemente motivata in ordine al «modo in cui la Commissione
ha concretamente fissato l'importo dell'ammenda». La Commissione ha peraltro
risposto richiamandosi ai punti 167-172 del preambolo della decisione.
- 66.
- Il motivo di cui trattasi va quindi esaminato.
- 67.
- Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione
individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che
la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto
nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11
dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799,
punto 51).
- 68.
- Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nel caso di specie, ammende
a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla
luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran
numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie,
il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato
redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in
considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e
a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
- 69.
- Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la
Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto
l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione,
Racc. pag. II-1165, punto 59).
- 70.
- Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende
e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del
preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al
punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del
PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre
le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa
stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle
ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in
considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto
imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura
minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione
degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione
fondava le sue censure.
- 71.
- Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito
rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state
calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della
decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al
9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente,
alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine,
la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione
mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due
imprese hanno fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo
dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione
di un terzo.
- 72.
- Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni
sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non
sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra
menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione
ai fini del calcolo delle ammende stesse.
- 73.
- Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in
base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate
per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come
«capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella
decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla
Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, tra cui la ricorrente,
dall'altro.
- 74.
- Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del
preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa
figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario
della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi
presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).
- 75.
- In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel
caso di specie, tenendo sistematicamente conto di alcuni dati specifici, la menzione,
nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio
valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione
dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda
individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie,
la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di
riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso
di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna
divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione,
divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato.
Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la
Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno
dei detti elementi.
- 76.
- La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito
di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi
in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno stesso
dell'adozione della decisione dal membro della Commissione responsabile della
politica di concorrenza. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza
costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della
decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono,
salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del
Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione,
Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12
dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).
- 77.
- Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della
decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti
decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo
relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione
della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in
merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle
ammende inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due
sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de
Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191,
pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato come fosse auspicabile
che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo
dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso
giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
- 78.
- Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione
delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno
partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni
elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali
elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di
controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale
esistenza di una discriminazione.
- 79.
- Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 77, e tenuto conto del
fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento
contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo
delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle
modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla
stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare
l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.
- 80.
- Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione, consistente nel considerare
la ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa, e, dall'altro, alla violazione
dell'obbligo di motivazione al riguardo
Argomenti delle parti
- 81.
- La ricorrente fa valere che è stata erroneamente considerata come una delle
imprese «capofila» dell'intesa (punto 170 del preambolo della decisione).
- 82.
- La Commissione avrebbe dato per presupposto che il PWG e la PC avesseroaccettato di essere presiedute dal rappresentante della ricorrente in considerazione
della potenza del gruppo KNP. Ora, la ricorrente sarebbe soltanto un piccolo
produttore di cartoncino che ha «fornito» un presidente per il PWG, su richiesta
dei suoi colleghi e per una durata limitata ad un anno. Successivamente, tale
mandato sarebbe stato prorogato per un altro anno in seguito ad un invito dei
colleghi stessi. Inoltre, la persona che svolgeva anche le mansioni di condirettore
della KNP Vouwkarton sarebbe stata scelta per tale funzione a motivo della sua
«neutralità» e delle sue conoscenze linguistiche. Per di più, essa avrebbe presieduto
con certezza soltanto quattro delle otto riunioni del PWG svoltesi durante il suo
mandato.
- 83.
- Di conseguenza, la posizione occupata dal suo consigliere di amministrazione non
dimostrerebbe che la ricorrente è stata l'elemento trainante dell'intesa.
- 84.
- Inoltre, la decisione sarebbe insufficientemente motivata in quanto non farebbe
apparire esplicitamente se sia stata presa in considerazione la breve durata delle
funzioni di presidenza del PWG. La Commissione avrebbe precisato, nel
controricorso, di essersi basata, per il calcolo dell'ammenda, sulla constatazione che
la ricorrente andava considerata come una delle capofila anche per il periodo
successivo al 1988. Ebbene, tale constatazione sarebbe errata, giacché verrebbe
precisato nella decisione che la ricorrente andava considerata come una delle
imprese capofila soltanto «durante il periodo della sua adesione al PWG» (punto
170 del preambolo della decisione).
- 85.
- La Commissione afferma che la ricorrente è stata considerata una delle imprese
capofila dell'intesa a causa della sua adesione al PWG, o addirittura perché aveva
assunto la presidenza di tale organismo.
- 86.
- Il suo ruolo di capofila sarebbe confermato da alcuni documenti (per la maggior
parte verbali provenienti dal PG Paperboard), allegati alla controreplica, nei quali
figura il nome del suo consigliere di amministrazione.
- 87.
- Infine, la Commissione sarebbe stata consapevole della durata limitata della
partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG. Tuttavia, non sarebbe stato
ragionevole tener conto di tale circostanza in sede di calcolo dell'ammenda, poiché
l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe stata aumentata per il suo ruolo di
capofila soltanto in relazione alla partecipazione della KNP Vouwkarton.
Giudizio del Tribunale
- 88.
- Ai termini del punto 170, primo comma, del preambolo della decisione, «le
imprese capofila, vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno
partecipato al PWG (Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e Stora),
hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali
responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello».
- 89.
- Nel secondo comma del medesimo punto viene precisato che la ricorrente va
«considerata anch'essa come impresa capofila del cartello durante il periodo della
sua adesione al PWG», vale a dire fino alla metà del 1988 (punto 36, secondo
comma, del preambolo). La decisione puntualizza che il rappresentante della
ricorrente ha presieduto la PC e il PWG «in un periodo critico».
- 90.
- In essa si descrive inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG nell'ambito
dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e 130-132 del preambolo).
- 91.
- Pertanto, la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la
ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa «capofila».
- 92.
- Per quanto riguarda il merito di questa motivazione, si deve rilevare che la
ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni del PWG né tanto meno
di averne assunto la presidenza nei primi due anni dell'intesa. Essa non contesta
neppure la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale del PWG né quella
dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla Commissione.
- 93.
- Di conseguenza, la ricorrente è stata legittimamente annoverata tra le «capofila»
ai fini del calcolo dell'ammenda, senza che sulla constatazione della Commissione
incidano in alcun modo né il suo comportamento effettivo nel PWG, né le ragioni
addotte in ordine all'assunzione della presidenza di tale organismo.
- 94.
- Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente può essere
annoverata tra le «capofila» e, conseguentemente, sanzionata a tale titolo soltanto
per il periodo che va dalla metà del 1986 alla metà del 1988. Il Tribunale
esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di
merito in materia di ammende, nell'ambito dell'esame del motivo riguardante gli
errori compiuti nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente (v. infra, punti 101
e seguenti).
- 95.
- Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
Sul motivo riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente
Argomenti delle parti
- 96.
- La ricorrente fa valere che, in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda, la
Commissione avrebbe dovuto tener conto della quota di mercato insignificante
detenuta dalla Badische e della sua partecipazione marginale all'infrazione dalla
fine dell'anno 1989 (punto 162 del preambolo della decisione), partecipazione
peraltro limitata al Regno Unito.
- 97.
- Inoltre, la sanzione inflitta avrebbe presunto, erroneamente, la partecipazione delle
sue due controllate all'intesa per tutto il periodo dell'infrazione, vale a dire dalla
metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991. Essa sottolinea in proposito che,
dall'art. 1 della versione in lingua olandese della decisione, risulta che ha
partecipato ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1988,
anziché alla metà del 1986. Essa chiede al Tribunale di trarre d'ufficio le
conclusioni da questo manifesto errore.
- 98.
- In udienza, il rappresentante della ricorrente ha rilevato che uno dei dati utilizzati
per il calcolo dell'ammenda non corrispondeva al fatturato effettivamente realizzato
dalla Badische. Infatti, la Commissione avrebbe tenuto conto del fatturato
realizzato dalla Badische sul mercato comunitario del cartoncino nel 1989, mentre
avrebbe dovuto, in base ai criteri generali adottati per il calcolo delle ammende,
prendere in considerazione il fatturato realizzato sul medesimo mercato nel 1990.
Per di più, essa avrebbe erroneamente tenuto conto delle vendite di cartoncino
interne al gruppo.
- 99.
- La Commissione sostiene di aver tenuto conto, in sede di calcolo dell'ammenda, del
fatto che la Badische deteneva una quota minima di mercato, dal momento che le
ammende sono state calcolate in base al fatturato delle imprese interessate.
- 100.
- Essa sottolinea che l'errore contenuto nella versione in lingua olandese della
decisione, riguardante il momento di inizio dell'intesa, non può sfuggire ad un
lettore attento, il che è confermato, a suo parere, dal fatto che la ricorrente ha
fatto menzione di tale errore soltanto in sede di replica.
- 101.
- Infine, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha
prodotto una tabella che specificava le modalità di calcolo delle ammende inflitte
alle imprese destinatarie della decisione. Dal documento emerge che, prima della
riduzione, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente era formato dalla somma
di due dati, vale a dire, dal dato risultante dall'applicazione dell'aliquota del 9% al
fatturato realizzato dalla KNP Vouwkarton, moltiplicato per quarantadue
sessantesimi per la durata della partecipazione della KNP Vouwkarton
all'infrazione e dal dato risultante dall'applicazione dell'aliquota del 7,5% al
fatturato realizzato dalla Badische, moltiplicato per sessanta sessantesimi
corrispondenti alla durata della partecipazione della Badische all'infrazione.
L'importo totale è stato poi ridotto di un terzo.
- 102.
- In udienza, la Commissione ha dichiarato di aver calcolato l'importo dell'ammenda
in base a due dati, corrispondenti al fatturato rispettivamente realizzato dalla KNP
Vouwkarton e dalla Badische, nel 1989, sul mercato comunitario del cartoncino.
- 103.
- Essa ha spiegato, per quanto riguarda la KNP Vouwkarton, di aver derogato al
criterio dell'anno di riferimento, che era il 1990, al fine di tener conto della vendita
di tale società alla Mayr-Melnhof, intervenuta nel corso del medesimo anno. Essa
ha peraltro dichiarato di aver preso in considerazione, per determinare l'importo
dell'ammenda, del fatturato realizzato dalla Badische nel 1989 (19 milioni di ECU),
anziché quello del 1990 (15 milioni di ECU), in quanto uno degli stabilimenti di
quest'ultima sarebbe stato chiuso definitivamente nell'autunno del 1989.
Giudizio del Tribunale
- 104.
- Com'è già stato accertato (v. supra, punti 45-50), la Commissione ha legittimamente
ritenuto la ricorrente responsabile del comportamento illecito della KNP
Vouwkarton e della Badische. Essa ha inoltre correttamente stabilito che la
ricorrente aveva partecipato all'intesa dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del
1991 (v. supra, punti 55 a 60).
- 105.
- Ne consegue che gli argomenti della ricorrente, fondati su un errore nella
valutazione della sua partecipazione all'intesa, devono essere disattesi.
- 106.
- Dev'essere del pari disatteso l'argomento relativo ad un errore contenuto nella
versione in lingua olandese della decisione, secondo cui la ricorrente avrebbe
partecipato «ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1988».
Infatti, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo
preambolo (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite
40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e
a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124), si deve rilevare come da esso
risulti chiaramente che la Commissione intendeva contestare alla ricorrente la
partecipazione ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986.
Emerge peraltro dall'atto introduttivo del ricorso presentato dalla ricorrente (punto
8, in cui viene richiamato il punto 162 del preambolo della decisione) che essa ha
interpretato in tal senso la decisione impugnata.
- 107.
- Si deve ricordare che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato
realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato
comunitario del cartoncino nel 1990 sono state rispettivamente inflitte alle imprese
considerate come capofila dell'intesa e alle altre imprese. L'effettiva applicazione
di tali livelli base è stata confermata dalla Commissione durante la fase contenziosa
del procedimento e, in particolare, nella sua risposta ad un quesito scritto rivoltole
dal Tribunale.
- 108.
- Nel caso della ricorrente, l'argomento fondato sulla quota di mercato insignificante
detenuta dalla Badische non può essere accolto. Infatti, la Commissione ha tenuto
conto, come per le altre imprese, del fatturato realizzato sul mercato comunitario
del cartoncino. In tal modo, essa ha valutato le dimensioni e la potenza economica
effettive della Badische nell'ambito di tale mercato. Tuttavia, poiché essa ha preso
in considerazione il fatturato della Badische realizzato nel 1989 anziché quello,
meno elevato, relativo al 1990 (v. supra, punto 103), come lo imponeva il rispetto
del principio della parità di trattamento, l'importo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente dovrà essere ridotto. Occorre precisare, al riguardo, che la Commissione
non può derogare in un caso specifico, senza fornire alcuna spiegazione in
proposito nella decisione, ai criteri generalmente adottati per determinare l'importo
delle ammende. Infatti, per giurisprudenza costante, la motivazione di una
decisione deve figurare nel testo stesso della decisione. Essa non può essere
spiegata, per la prima volta e a posteriori, dinanzi al giudice comunitario, salvo in
circostanze eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie (v., in particolare,
sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata, punto 131).
- 109.
- Le spiegazioni relative alla determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente, prodotte per iscritto su richiesta del Tribunale, evidenziano anch'esse
che un'aliquota del 9% è stata applicata al fatturato realizzato nel 1989 dalla KNP
Vouwkarton per il complesso del periodo nel quale tale società è stata detenuta
dalla KNP, vale a dire fino al 1° gennaio 1990, nonostante il fatto che nessun
rappresentante della KNP avesse partecipato alle riunioni del PWG dopo la metà
del 1988.
- 110.
- Nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale nonché in udienza, la
Commissione ha tuttavia suggerito un metodo alternativo per il calcolo
dell'ammenda. In base a questo secondo metodo, l'ammenda verrebbe calcolata
applicando al fatturato della KNP Vouwkarton e della Badische un'aliquota base
del 9% per il periodo in cui la ricorrente era stata una delle capofila dell'intesa e,
per il periodo d'infrazione residuo, un'aliquota base del 7,5%.
- 111.
- Va constatato che soltanto questo secondo metodo è conforme alle precisazioni
formulate al punto 170, secondo comma, del preambolo della decisione, in cui
viene precisato che la ricorrente va «considerata (...) come impresa capofila delcartello durante il periodo della sua adesione al PWG». Sarà quindi necessario
tener conto di tale constatazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.
- 112.
- Infine, per quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, è giocoforza
constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a
dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di
calcolo dell'ammenda.
- 113.
- Da tutto quanto precede risulta che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente
dev'essere ridotto.
- 114.
- Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente, ad eccezione di quello
riguardante errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflittale, giustifica una
riduzione, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo
di tale ammenda in 2 700 000 ECU.
Sulle spese
- 115.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, Il Tribunale può ripartire
le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto
soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle
circostanze decidendo che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese nonché
la metà delle spese sostenute dalla Commissione e che quest'ultima sopporterà
l'altra metà delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione
della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento
a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 Cartoncino), è
fissato in 2 700 000 ECU.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese
sostenute dalla Commissione.
4) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.
VesterdorfBrïet
Lindh
Potocki Cooke
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
Indice
Fatti all'origine della controversia
II - 2
Procedimento
II - 6
Conclusioni delle parti
II - 7
Sulla domanda di annullamento della decisione
II - 7
Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione in ordine all'imputazione
alla ricorrente del comportamento della KNP Vouwkarton e della Badische e,
dall'altro, alla violazione dell'art. 190 del Trattato a tale riguardo
II - 7
Argomenti delle parti
II - 7
Giudizio del Tribunale
II - 9
Sul motivo riguardante un errore di valutazione relativo alla durata della
partecipazione all'intesa della Badische
II - 11
Argomenti delle parti
II - 11
Giudizio del Tribunale
II - 11
Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda
II - 12
Sul motivo riguardante un'insufficienza della motivazione in relazione al calcolo
dell'importo dell'ammenda
II - 12
Argomenti delle parti
II - 12
Giudizio del Tribunale
II - 13
Sui motivi relativi, da un lato, ad un errore di valutazione, consistente nel considerare la
ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa, e, dall'altro, alla violazione
dell'obbligo di motivazione al riguardo
II - 16
Argomenti delle parti
II - 16
Giudizio del Tribunale
II - 17
Sul motivo riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente
II - 18
Argomenti delle parti
II - 18
Giudizio del Tribunale
II - 19
Sulle spese
II - 21