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Ricorso proposto l'8 luglio 2011 - Polyelectrolyte Producers Group e a. / Commissione

(Causa T-368/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) e Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Annullare il regolamento (UE) della Commissione 14 aprile 2011, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto:

che il regolamento impugnato contiene errori manifesti di valutazione in quanto la Commissione europea, in primo luogo, si è basata su informazioni non pertinenti, alla luce del contesto normativo applicabile, per l'esposizione di esseri umani e dell'ambiente nell'UE e, in secondo luogo, non ha identificato i rischi derivanti dall'iniezione di acrilammide, quali previsti dai requisiti applicabili, basandosi invece su informazioni relative all'uso di una diversa sostanza; di conseguenza, l'adozione di detto regolamento non rispetta le condizioni imposte dalle disposizioni normative pertinenti.

Secondo motivo, vertente sul fatto:

che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità;

Terzo motivo, vertente sul fatto:

che il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato, in violazione dell'art. 296 TFUE.

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